Corte costituzionale

Ordinanza n. 327/1994

Corte cost., ord. 20 luglio 1994, n. 327

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
327/1994
Data di deposito
20 luglio 1994
Data di decisione
7 luglio 1994
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Massimo Vari
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:327

Norme oggetto del giudizio

  • art. 39-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972

Parametri

Massime

Massima n. 20666

Manifesta inammissibilita' in quanto, essendo stata la questione proposta sul presupposto di una asserita "impossibilita' ad ottemperare" ad una imprecisata norma tributaria, la non adeguata motivazione della ordinanza di rimessione sulle circostanze di causa impedisce di apprezzarne la rilevanza. red.: F.S. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Disciplina del contenzioso tributario) sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Grosseto in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 7 luglio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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