Corte costituzionale

Ordinanza n. 326/1994

Corte cost., ord. 20 luglio 1994, n. 326

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
326/1994
Data di deposito
20 luglio 1994
Data di decisione
7 luglio 1994
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:326

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 20841

Come la Corte costituzionale ha gia' rilevato, secondo la giurisprudenza della Cassazione, costituente ormai sul punto "diritto vivente", in conseguenza della riduzione (da trenta a quindici giorni) del termine - previsto dall'art. 544, secondo comma, cod. proc. pen. - per il deposito dei motivi della sentenza dibattimentale non motivata contestualmente alla pronuncia del dispositivo, operata dall'art. 6 del d.l. n. 60 del 1991 (convertito in legge n. 133 del 1991), pur in mancanza di un coordinamento formale, anche la disposizione dell'art. 548, secondo comma, st. cod. deve intendersi nel senso che l'avviso del deposito dei motivi - che esso disciplina - va comunicato all'imputato presente alla lettura del dispositivo non soltanto quando i motivi siano stati depositati oltre il trentesimo giorno - come e' tuttora scritto nel testo dell'articolo - ma anche quando siano stati depositati fra il quindicesimo e il trentesimo giorno. E poiche', di conseguenza, anche in tale ipotesi, il termine di trenta giorni per l'impugnazione della sentenza, stabilito dall'art. 585 st. cod., decorre dal giorno in cui e' stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito, va respinta la censura di violazione dell'art. 24 e, sotto il profilo della irrazionale disciplina uniforme di situazioni differenti, dell'art. 3 Cost., formulata sul non piu' sussistente presupposto che anche nella fattispecie in questione il termine di trenta giorni per la impugnazione della sentenza dovesse farsi decorrere dal quindicesimo giorno dalla lettura del dispositivo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 585, secondo comma, lett. c), cod. proc. pen.). - Cfr. Corte costituzionale S. n. 364/1993, e Corte di cassazione, Sez. V, 8 febbraio 1993, e Sez. I, 4 dicembre 1992. red.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 585, secondo comma, lett. c), del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 7 luglio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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