Corte costituzionale
Ordinanza n. 326/1994
Corte cost., ord. 20 luglio 1994, n. 326
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 326/1994
- Data di deposito
- 20 luglio 1994
- Data di decisione
- 7 luglio 1994
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:326
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 20841
Come la Corte costituzionale ha gia' rilevato, secondo la giurisprudenza della Cassazione, costituente ormai sul punto "diritto vivente", in conseguenza della riduzione (da trenta a quindici giorni) del termine - previsto dall'art. 544, secondo comma, cod. proc. pen. - per il deposito dei motivi della sentenza dibattimentale non motivata contestualmente alla pronuncia del dispositivo, operata dall'art. 6 del d.l. n. 60 del 1991 (convertito in legge n. 133 del 1991), pur in mancanza di un coordinamento formale, anche la disposizione dell'art. 548, secondo comma, st. cod. deve intendersi nel senso che l'avviso del deposito dei motivi - che esso disciplina - va comunicato all'imputato presente alla lettura del dispositivo non soltanto quando i motivi siano stati depositati oltre il trentesimo giorno - come e' tuttora scritto nel testo dell'articolo - ma anche quando siano stati depositati fra il quindicesimo e il trentesimo giorno. E poiche', di conseguenza, anche in tale ipotesi, il termine di trenta giorni per l'impugnazione della sentenza, stabilito dall'art. 585 st. cod., decorre dal giorno in cui e' stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito, va respinta la censura di violazione dell'art. 24 e, sotto il profilo della irrazionale disciplina uniforme di situazioni differenti, dell'art. 3 Cost., formulata sul non piu' sussistente presupposto che anche nella fattispecie in questione il termine di trenta giorni per la impugnazione della sentenza dovesse farsi decorrere dal quindicesimo giorno dalla lettura del dispositivo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 585, secondo comma, lett. c), cod. proc. pen.). - Cfr. Corte costituzionale S. n. 364/1993, e Corte di cassazione, Sez. V, 8 febbraio 1993, e Sez. I, 4 dicembre 1992. red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 585, secondo comma, lett. c), del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 7 luglio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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