Corte costituzionale
Ordinanza n. 324/1994
Corte cost., ord. 20 luglio 1994, n. 324
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 324/1994
- Data di deposito
- 20 luglio 1994
- Data di decisione
- 7 luglio 1994
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- PESCATORE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:324
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 2, n. 59, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 76, Costituzione
- art. 2, n. 3, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 3, Costituzione
- art. 13, Costituzione
Massime
Massima n. 20866
La disposizione dell'art. 310, comma terzo, cod. proc. pen., secondo la quale l'esecuzione della decisione con cui il tribunale, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare personale, e' sospesa finche' la decisione non sia divenuta definitiva, costituendo espressione del principio generale del processo penale, tradizionalmente definito come effetto sospensivo dell'impugnazione (art. 588, comma primo, cod. proc. pen.), rappresenta un adeguato elemento di riempimento e di completamento delle scelte del legislatore delegante. Peraltro, poiche' la norma in questione, essendo sostanzialmente conforme a quelle applicabili secondo la giurisprudenza anteriore e successiva alla legge n. 532 del 1982, istitutiva del tribunale della liberta' e del rimedio del riesame, non ha carattere di novita', va respinto l'assunto del giudice rimettente che in base a tale insussistente carattere ravvisa nel silenzio, al riguardo, della direttiva n. 59 dell'art. 2 della legge di delega - espressamente prevedente solo il principio dell'esecuzione immediata dei provvedimenti liberatori - un divieto di emanarla. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 76 Cost. - in relazione all'art. 2, n. 59, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 310, terzo comma, cod. proc. pen.). - Cfr. S. nn. 237/1993 e 4/1992. red.: S.P.
Massima n. 20867
Il principio di parita' tra accusa e difesa sancito dall'art. 2, n. 3, della legge n. 81 del 1987, non impone una assoluta identita' di poteri e posizioni del pubblico ministero e dell'imputato (o indagato), consentendo anzi quelle alterazioni della parita' necessarie a dare completo sviluppo a esigenze e finalita' anch'esse costituzionalmente rilevanti. Non e' percio' in contrasto con tale principio, la diversa disciplina adottata, da un lato, per i provvedimenti che pongono in liberta' l'imputato (o indagato), immediatamente eseguibili, e, dall'altro, per la decisione del tribunale che in accoglimento dell'appello del pubblico ministero dispone una misura cautelare, della quale l'impugnato art. 310, terzo comma, cod. proc. pen. prevede la sospensione fino a che non sia divenuta definitiva. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 76 Cost. - in relazione all'art. 2, n. 3, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 310, terzo comma, cod. proc. pen.). - Sul principio di parita' delle parti nel processo penale v. S. nn. 98/1994, 363/1991 e 110/1986. red.: S.P.
Massima n. 20868
La diversita' di disciplina che si riscontra, in materia di misure cautelari personali, tra i provvedimenti del giudice per le indagini preliminari - ai quali si accorda la esecutivita' - e la decisione con cui la misura sia stata disposta, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, dal tribunale - non eseguibile, in forza dell'impugnato art. 310, terzo comma, cod. proc. pen., finche' non sia divenuta definitiva - non e' censurabile in riferimento al principio di eguaglianza. Tra organi giurisdizionali, infatti, non sono configurabili problemi di disparita' di trattamento costituzionalmente rilevanti, perche' l'art. 3 Cost. concerne l'eguaglianza fra soggetti, aspetto non apprezzabile nel confronto tra organi giurisdizionali, i cui poteri sono determinati dalle scelte del legislatore, sindacabili in riferimento all'art. 3 Cost. solo sotto il profilo della ragionevolezza. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 310, terzo comma, cod. proc. pen.). red.: S.P.
Massima n. 20869
La diversita' di disciplina che si riscontra, in materia di misure cautelari personali, tra i provvedimenti del giudice per le indagini preliminari - ai quali si accorda la esecutivita' - e la decisione con cui la misura sia stata disposta, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, dal tribunale, - non eseguibile, in forza dell'impugnato art. 310, terzo comma, cod. proc. pen., finche' non sia divenuta definitiva - non puo' ritenersi lesiva del principio di ragionevolezza. Diversa, infatti, risulta, nei due casi, l'urgenza della esecuzione del provvedimento, in ragione della presenza, solo nel primo e non nel secondo, dell'elemento della c.d. "sorpresa", cui consegue coerentemente un diverso atteggiarsi delle regole del contraddittorio ed una differenziata scansione temporale del procedimento (i termini ex artt. 310 e 311 cod. proc. pen. essendo di carattere ordinatorio). (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 310, terzo comma, cod. proc. pen.). - Cfr. S. n. 219/1994. red.: S.P.
Massima n. 20870
Nella questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti della disposizione dell'art. 310, terzo comma, cod. proc. pen., secondo la quale la esecuzione della decisione del tribunale che in accoglimento dell'appello del pubblico ministero dispone una misura cautelare personale, e' sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva, il richiamo al parametro di cui all'art. 13 Cost. risulta inconferente. Una volta rispettato - come nella specie - il canone della riserva alla legge dei presupposti e delle condizioni di restrizione della liberta' personale, non possono infatti venire in rilievo, per questo parametro, se non come patologie di fatto, le considerazioni soggettive dell'organo giudicante (possibile distorsione che la norma impugnata puo' indurre, a causa della prospettiva di vanificazione del provvedimento, che essa implica, nell'ambito delle determinazioni del giudice d'appello) a cui accenna il giudice 'a quo'. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 13 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 310, comma terzo, cod. proc. pen.). red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 310, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata dal Tribunale della libertà di Reggio Calabria, con ordinanza del 16 marzo 1993, in riferimento agli artt. 3, 13 e 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 7 luglio 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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