Corte costituzionale
Ordinanza n. 259/1994
Corte cost., ord. 23 giugno 1994, n. 259
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 259/1994
- Data di deposito
- 23 giugno 1994
- Data di decisione
- 20 giugno 1994
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:259
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 6, legge n. 297 del 29 maggio 1982
- art. 13, legge n. 70 del 20 marzo 1975
- art. 38, decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 29 dicembre 1973
- art. 1, comma 3, lett. b, legge n. 324 del 27 maggio 1959
- art. 2, legge n. 91 del 31 marzo 1977
- art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 29 dicembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 20404
La sopravvenuta l. 29 gennaio 1994, n. 87 - con cui, a seguito della dichiarazione di incostituzionalita' contenuta nella S. n. 243/1993, e' stato disciplinato il computo dell'indennita' integrativa speciale nella determinazione dell'indennita' di fine rapporto dei pubblici dipendenti - rende necessario il riesame, da parte dei giudici 'a quibus', della rilevanza delle questioni di costituzionalita' aventi ad oggetto la previgente normativa, che escludeva il diritto di alcune categorie di pubblici dipendenti al computo suddetto. (Restituzione ai giudici rimettenti degli atti relativi alle questioni concernenti l'art. 1, comma terzo, lett. b, l. 27 maggio 1959 n. 324, gli artt. 3 e 38, d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032, l'art. 13, l. 20 marzo 1975 n. 70, l'art. 2, ultimo comma, l. 31 marzo 1977 n. 91, e l'art. 4, comma sesto, l. 29 maggio 1982 n. 297, sollevate in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost.). - In una delle ordinanze di rimessione era stata altresi' sollevata questione di costituzionalita' dell'art. 27, l. n. 87 del 1953, nella parte in cui non prevede che la Corte costituzionale, ove ritenga fondata un'istanza, possa, prima di dichiarare quali siano le disposizioni legislative illegittime, fissare un termine al legislatore, facendo conseguire all'eventuale inerzia da parte di quest'ultimo, per il periodo considerato, la successiva declaratoria di illegittimita'. red.: L.I. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione al Consiglio di Stato degli atti relativi all'ordinanza iscritta al n. 714 del r.o. 1992, al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia degli atti relativi alle ordinanze iscritte ai nn. 140, 147 e 148 del r.o. 1993 e al Tribunale regionale della Sicilia degli atti relativi all'ordinanza iscritta al n. 745 del r.o. 1992.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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