Corte costituzionale
Ordinanza n. 245/1994
Corte cost., ord. 16 giugno 1994, n. 245
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 245/1994
- Data di deposito
- 16 giugno 1994
- Data di decisione
- 9 giugno 1994
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- PESCATORE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:245
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, regio decreto legge n. 652 del 13 aprile 1939
- parag. 3, decreto ministeriale del 20 luglio 1970
- art. 65, decreto del Presidente della Repubblica n. 1142 del 1° dicembre 1949
- parag. 1, decreto ministeriale del 20 luglio 1970
- art. 67, decreto del Presidente della Repubblica n. 1142 del 1° dicembre 1949
- par. 29bis, decreto ministeriale n. 3 del 6 ottobre 1989
- parag. 2, decreto ministeriale del 20 luglio 1970
- art. 68, decreto del Presidente della Repubblica n. 1142 del 1° dicembre 1949
- art. 15, regio decreto legge n. 652 del 13 aprile 1939
- art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 604 del 29 settembre 1973
- legge n. 1249 del 11 agosto 1939
- art. 66, decreto del Presidente della Repubblica n. 1142 del 1° dicembre 1949
- art. 69, decreto del Presidente della Repubblica n. 1142 del 1° dicembre 1949
- art. 83, decreto del Presidente della Repubblica n. 1142 del 1° dicembre 1949
- art. 70, decreto del Presidente della Repubblica n. 1142 del 1° dicembre 1949
- decreto legislativo n. 514 del 8 aprile 1948
- art. 12, regio decreto legge n. 652 del 13 aprile 1939
- parag. 4, decreto ministeriale del 20 luglio 1970
- art. 10, legge n. 679 del 1° ottobre 1969
- par. 29bis, decreto ministeriale del 13 dicembre 1961
- art. 71, decreto del Presidente della Repubblica n. 1142 del 1° dicembre 1949
Parametri
Massime
Massima n. 20642
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza, in quanto - pur a prescindere dai fondati rilievi sul difetto di forza di legge di gran parte degli atti impugnati - non e' dato individuare, dall'ordinanza di rimessione, quale tra di essi disciplini il caso in esame. - Nello stesso senso, su questione pressoche' identica, V. O. n. 91/1994. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale:
a) degli artt. 12, 13 e 15 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 (Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano) convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e ulteriormente modificato dal decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514 (Modificazioni alla legge sul nuovo catasto edilizio urbano e alla legge sulla costituzione, attribuzione e funzionamento delle Commissioni censuarie);
b) degli artt. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 83 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142 (Approvazione del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano);
c) dell'art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 604 (Revisione degli estimi e del classamento del catasto terreni e del catasto edilizio urbano);
d) dell'art. 10 della legge 1 ottobre 1969, n. 679 (Semplificazione delle procedure catastali);
e) dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 del decreto ministeriale 20 luglio 1970 (Approvazione dell'istruzione provvisoria concernente l'attuazione di talune disposizioni contenute nell'art. 10 della legge 1 ottobre 1969, n. 679, a complemento di quelle approvate con decreto ministeriale 5 novembre 1969, in materia di catasto dei terreni);
f) del paragrafo 29- bis del decreto ministeriale 13 dicembre 1961 (Istruzione per la conservazione del catasto edilizio urbano) aggiunto dal decreto ministeriale 6 ottobre 1989, n. 3/3309 (Integrazione all'istruzione per la conservazione del catasto edilizio urbano);
sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione dalla Commissione tributaria di primo grado di Firenze con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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