Corte costituzionale

Ordinanza n. 245/1994

Corte cost., ord. 16 giugno 1994, n. 245

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
245/1994
Data di deposito
16 giugno 1994
Data di decisione
9 giugno 1994
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
PESCATORE
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:245

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, regio decreto legge n. 652 del 13 aprile 1939
  • parag. 3, decreto ministeriale del 20 luglio 1970
  • art. 65, decreto del Presidente della Repubblica n. 1142 del 1° dicembre 1949
  • parag. 1, decreto ministeriale del 20 luglio 1970
  • art. 67, decreto del Presidente della Repubblica n. 1142 del 1° dicembre 1949
  • par. 29bis, decreto ministeriale n. 3 del 6 ottobre 1989
  • parag. 2, decreto ministeriale del 20 luglio 1970
  • art. 68, decreto del Presidente della Repubblica n. 1142 del 1° dicembre 1949
  • art. 15, regio decreto legge n. 652 del 13 aprile 1939
  • art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 604 del 29 settembre 1973
  • legge n. 1249 del 11 agosto 1939
  • art. 66, decreto del Presidente della Repubblica n. 1142 del 1° dicembre 1949
  • art. 69, decreto del Presidente della Repubblica n. 1142 del 1° dicembre 1949
  • art. 83, decreto del Presidente della Repubblica n. 1142 del 1° dicembre 1949
  • art. 70, decreto del Presidente della Repubblica n. 1142 del 1° dicembre 1949
  • decreto legislativo n. 514 del 8 aprile 1948
  • art. 12, regio decreto legge n. 652 del 13 aprile 1939
  • parag. 4, decreto ministeriale del 20 luglio 1970
  • art. 10, legge n. 679 del 1° ottobre 1969
  • par. 29bis, decreto ministeriale del 13 dicembre 1961
  • art. 71, decreto del Presidente della Repubblica n. 1142 del 1° dicembre 1949

Parametri

Massime

Massima n. 20642

Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza, in quanto - pur a prescindere dai fondati rilievi sul difetto di forza di legge di gran parte degli atti impugnati - non e' dato individuare, dall'ordinanza di rimessione, quale tra di essi disciplini il caso in esame. - Nello stesso senso, su questione pressoche' identica, V. O. n. 91/1994. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale:

a) degli artt. 12, 13 e 15 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 (Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano) convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e ulteriormente modificato dal decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514 (Modificazioni alla legge sul nuovo catasto edilizio urbano e alla legge sulla costituzione, attribuzione e funzionamento delle Commissioni censuarie);

b) degli artt. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 83 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142 (Approvazione del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano);

c) dell'art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 604 (Revisione degli estimi e del classamento del catasto terreni e del catasto edilizio urbano);

d) dell'art. 10 della legge 1 ottobre 1969, n. 679 (Semplificazione delle procedure catastali);

e) dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 del decreto ministeriale 20 luglio 1970 (Approvazione dell'istruzione provvisoria concernente l'attuazione di talune disposizioni contenute nell'art. 10 della legge 1 ottobre 1969, n. 679, a complemento di quelle approvate con decreto ministeriale 5 novembre 1969, in materia di catasto dei terreni);

f) del paragrafo 29- bis del decreto ministeriale 13 dicembre 1961 (Istruzione per la conservazione del catasto edilizio urbano) aggiunto dal decreto ministeriale 6 ottobre 1989, n. 3/3309 (Integrazione all'istruzione per la conservazione del catasto edilizio urbano);

sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione dalla Commissione tributaria di primo grado di Firenze con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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