Corte costituzionale
Ordinanza n. 239/1994
Corte cost., ord. 10 giugno 1994, n. 239
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 239/1994
- Data di deposito
- 10 giugno 1994
- Data di decisione
- 6 giugno 1994
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- PESCATORE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:239
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 20835
La previsione di termini per lo svolgimento delle indagini preliminari e la correlativa sanzione di inutilizzabilita' degli atti compiuti dopo la scadenza degli stessi risponde all'esigenza di imprimere tempestivita' alle investigazioni e di contenere in un lasso di tempo predeterminato la condizione di chi a tali indagini e' assoggettato e si raccorda alla finalita' stessa di detta attivita' che non e', come nel codice abrogato, quella di preparazione al processo, ma e' destinata unicamente a consentire al P.M. di assumere le sue determinazioni in ordine all'esercizio o meno dell'azione penale, per cui non vi e' contraddizione tra la statuizione del termine ed il precetto costituzionale, sancito dall'art. 112 Cost.. Peraltro l'eventuale necessita' di svolgere ulteriori atti di indagine costituisce ipotesi di mero fatto che non incide sulle determinazioni del P.M. e comunque puo' trovare eventuale soddisfacimento con altri mezzi processuali, restando d'altronde riservata alle discrezionali scelte del legislatore l'individuazione degli opportuni strumenti processuali in base ai quali consentire la prosecuzione delle indagini, nelle eccezionali ipotesi in cui sia risultato impossibile portarle a compimento entro il termine massimo previsto dalla legge. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 405, secondo, terzo e quarto comma, 406 e 407, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 112 e 25, secondo comma, Cost.). - Nello stesso senso, S. n. 174/1992 e O. n. 48/1993. red.: E.M. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 405, secondo, terzo e quarto comma, 406 e 407, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 112 e 25, secondo comma, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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