Corte costituzionale

Ordinanza n. 228/1994

Corte cost., ord. 8 giugno 1994, n. 228

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
228/1994
Data di deposito
8 giugno 1994
Data di decisione
26 maggio 1994
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:228

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, regio decreto n. 1611 del 30 gennaio 1933

Parametri

Massime

Massima n. 20850

Allorche', a norma dell'art. 3 del r.d. 30 gennaio 1933, n. 1611, le Amministrazioni dello Stato, nelle controversie innanzi alle preture e agli uffici di conciliazione, sono rappresentate da propri funzionari, l'Amministrazione - come ritenuto dalla giurisprudenza - in ragione del rapporto organico che con essi intercorre, sta in giudizio personalmente. Pertanto, dato che nella fattispecie non vi e' affatto una generale e indiscriminata autorizzazione all'esercizio dello 'ius postulandi' senza il previo esame di Stato, non e' ravvisabile, nella citata previsione, ne' una violazione della prescrizione della norma che tale esame prescrive per l'abilitazione all'esercizio professionale, ne' una disciplina ingiustificatamente differenziata lesiva del principio di eguaglianza. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 33, comma quinto, e 3 Cost., dell'art. 3, r.d. 30 gennaio 1933, n. 1611). - Cassazione, 22 gennaio 1980, n. 485. red.: S.P.

Massima n. 20851

Con l'ammettere, in generale, la rappresentanza in giudizio delle amministrazioni dello Stato a mezzo di propri funzionari per tutte le materie di competenza del pretore e del giudice conciliatore senza la specifica autorizzazione del giudice adito richiesta, dagli artt. 82 e 417 cod. proc. civ., per le parti diverse dalle pubbliche amministrazioni, l'art. 3 del r.d. 30 gennaio 1933, n. 1611, assicura non di meno a queste ultime un adeguato patrocinio. Poiche' la difesa personale che in tal modo si esercita e' espressione di una libera scelta, non e' certo escluso, infatti, che l'Amministrazione, anche nei giudizi suddetti, possa avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, la quale, peraltro, perche' l'Amministrazione possa determinarsi ad essere rappresentata da propri funzionari, e' previsto che venga previamente intesa. Inoltre i funzionari ai quali puo' essere affidata la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione, devono esprimere, in ragione sia della loro qualifica che dell'incardinamento nel ruolo organico, una elevata professsionalita' ed una particolare esperienza. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 3 del r.d. 30 gennaio 1933. n. 1611). red.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 r.d. 30 gennaio 1933 n. 1611 (Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 33, comma 5, della Costituzione, dal Pretore di Venezia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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