Corte costituzionale
Ordinanza n. 227/1994
Corte cost., ord. 8 giugno 1994, n. 227
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 227/1994
- Data di deposito
- 8 giugno 1994
- Data di decisione
- 26 maggio 1994
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:227
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 20344
E' compito del giudice rimettetente di individuare con esattezza l'oggetto della questione, effettuare la scelta interpretativa e quindi proporre il quesito di costituzionalita' in modo non alternativo; pertanto, non sono ammissibili questioni di legittimita' costituzionale sollevate in via meramente ipotetica. - O. nn. 207/1993, 285/1992; S. nn. 473/1989, 472/1989. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20345
E' manifestamente inammissibile - in quanto proposta in forma eventuale, senza che il giudice rimettente abbia effettuato la necessaria scelta interpretativa - la questione di costituzionalita' dell'art. 43, commi primo e secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, sollevata per l'ipotesi in cui la presentazione del modello 101 da parte di chi risulti percettore di altri redditi oltre quello da lavoro dipendente equivalga ad omessa presentazione della dichiarazione, con conseguente applicabilita' del relativo maggior termine (sei anni, anziche' cinque) per la notifica dell'avviso di accertamento. - v. massima precedente (ed, ivi, richiami giurisprudenziali). red.: L.I. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, commi 1 e 2, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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