Corte costituzionale

Ordinanza n. 226/1994

Corte cost., ord. 8 giugno 1994, n. 226

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
226/1994
Data di deposito
8 giugno 1994
Data di decisione
26 maggio 1994
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:226

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, comma 2, bis, decreto-legge n. 333 del 11 luglio 1992
  • legge n. 359 del 8 agosto 1992

Parametri

Massime

Massima n. 20852

In mancanza di un interesse proprio e diretto a stare nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, e' inammissibile la costituzione innanzi alla Corte di un soggetto (nella specie: Confedilizia), intervenuto nel processo 'a quo' (nella specie: innanzi al Pretore di Verona) dopo il deposito dell'ordinanza di rimessione e la disposta sospensione dello stesso. (Fattispecie concernente giudizio di legittimita' costituzionale promosso, in materia di locazioni abitative, nei confronti dell'art. 11 del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, conv. con modif. in legge 8 agosto 1992, n. 359). - Cfr. S. n. 314/1992. red.: S.P.

Massima n. 20853

Manifesta infondatezza delle questioni, avendo la Corte gia' rilevato, nel dichiararla non fondata nei sensi di cui in motivazione e successivamente manifestamente infondata, che anche per la impugnata disposizione dell'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (convertito in legge, con modificazioni, con la legge 8 agosto 1992, n. 359) vale il principio, enunciato dalla giurisprudenza costituzionale e costantemente espresso, in materia di locazioni abitative, dalla legislazione di settore, secondo il quale ad un regime che impone la protrazione coattiva, generale ed automatica, del contratto si accompagna il rimedio, in presenza della necessita' del locatore di disporre dell'immobile per se' o per i propri familiari, della sua anticipata cessazione, e dovendo altresi' ribadirsi che il giudice rimettente, nella ricognizione del contesto normativo della disposizione, ove un'interpretazione appaia confliggente con uno o piu' principi costituzionali, e' tenuto ad adottare una lettura diversa, maggiormente aderente ai parametri altrimenti vulnerati, soprattutto quando, come nella specie, essa trovi riscontro negli orientamenti giurisprudenziali formatisi successivamente alla ricordata decisione della Corte. - Sulla questione in oggetto, S. n. 323/1993 e O. nn. 354/1993, 394/1993, 469/1993 e 59/1994; sulla "interpretazione adeguatrice", S. n. 149/1994; sui principi generali circa i diritti del locatore nella disciplina della proroga legale delle locazioni abitative, S. nn. 132/1972 e 22/1980. red.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito in legge, con modificazioni, con la legge 8 agosto 1992, n. 359, sollevate dai Pretori di Verona e Venezia, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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