Corte costituzionale
Ordinanza n. 185/1994
Corte cost., ord. 16 maggio 1994, n. 185
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 185/1994
- Data di deposito
- 16 maggio 1994
- Data di decisione
- 9 maggio 1994
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:185
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 20804
La lamentata preclusione alla pronuncia sul capo civile nel caso di sentenza di applicazione della pena emessa dopo la chiusura del dibattimento di primo grado non deriva dalla disposizione dell'art. 538 cod. proc. pen. - secondo cui, quando pronuncia condanna, il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno - bensi' dalle specifiche norme (artt. 444, secondo comma, e 448, terzo comma, cod. proc. pen.) che nell'ambito della disciplina dell'istituto dell'applicazione della pena, dettano la censurata 'regula iuris'. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 538 cod. proc. pen.). red.: S.P.
Massima n. 20805
Anche nel caso - oggetto dell'attuale questione - di sentenza di applicazione della pena, emessa, ricorrendone i presupposti, dopo la chiusura del dibattimento di primo grado, cosi' come nella ipotesi di sentenza di applicazione della pena consensualmente indicata dalle parti - in relazione alla quale la Corte si pronuncio' su analoga eccezione nella sentenza n. 443 del 1990 - la preclusione posta dagli artt. 448, terzo comma, e 444, secondo comma, cod. proc. pen. alla pronuncia sul capo civile, risulta coerente ai principi generali della materia, secondo cui la decisione del giudice penale sull'azione civile non segue se non ad un pieno accertamento della responsabilita' penale. Peraltro anche nella fattispecie ora in esame - dato che pure per essa, ai sensi dell'art. 444, secondo comma, deve ritenersi inoperante la sospensione del processo civile prevista dall'art. 75, comma terzo, e che il danneggiato dal reato, nello scegliere di esercitare l'azione civile nel processo penale, ne accetta il carattere accessorio e subordinato rispetto all'azione penale, e' da escludersi che la tutela giudiziaria allo stesso accordata - anche se razionalmente limitata - risulti, a causa della preclusione alla pronuncia sull'azione civile, vanificata. Ne' rileva in contrario che la pronuncia sull'azione civile sia invece prevista (dallo stesso art. 448, terzo comma) quando la sentenza di applicazione della pena e' emessa in sede di impugnazione, in quanto in tal caso (come si afferma anche nella Relazione preliminare) ci si trova in presenza della situazione, del tutto differente, di un accertamento gia' compiuto e di una decisione gia' adottata sul capo civile. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 448 cod. proc. pen.). - V. S. n. 443/1990, gia' citata nel testo. red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 538 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Pretore di Macerata con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 448 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Pretore di Macerata con l'ordinanza medesima.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 maggio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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