Corte costituzionale
Ordinanza n. 156/1994
Corte cost., ord. 21 aprile 1994, n. 156
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 156/1994
- Data di deposito
- 21 aprile 1994
- Data di decisione
- 14 aprile 1994
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:156
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 20702
La legittimita' costituzionale della disposizione dell'art. 562, primo e secondo comma, cod. proc. pen., secondo la quale, in seguito alla trasmissione degli atti disposta dal giudice per le indagini preliminari per essere il fatto risultato diverso da come descritto nel decreto che ha disposto il giudizio, il nuovo decreto di citazione da emettersi dal pubblico ministero non deve contenere l'avviso -richiesto invece per quello precedente dall'art. 555, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.- che, ricorrendone i presupposti, l'imputato puo' richiedere il giudizio abbreviato, non puo' essere utilmente contestata, nel dibattimento aperto con il nuovo decreto emesso in conformita' a tale norma, attraverso l'impugnativa della stessa, se nell'impugnativa non venga coinvolta anche la disposizione dell'art. 555, comma 2, laddove, tra le ipotesi di nullita' del decreto di citazione a giudizio, non comprende anche la mancanza di tale indicazione. Cosicche', nella specie, non essendo cio' avvenuto, anche in caso di accoglimento, la questione -formulata com'e' nei confronti del solo art. 562- non potrebbe avere comunque alcuna rilevanza nella fase in cui si trova il giudizio 'a quo'. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., dell'art. 562, commi 1 e 2, cod. proc. pen.). red.: E.M. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 562, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione dal Pretore di Lecce - sezione distaccata di Campi salentina - con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 21 aprile 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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