Corte costituzionale

Ordinanza n. 11/1994

Corte cost., ord. 26 gennaio 1994, n. 11

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
11/1994
Data di deposito
26 gennaio 1994
Data di decisione
14 gennaio 1994
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:11

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 20613

Manifesta inammissibilita' della questione, dovendo ribadirsi che, come si e' gia' statuito in precedente sentenza, poiche' le soluzioni possibili al fine di porre il necessario rimedio al regime predisposto, dalla disposizione impugnata, si profilano come discrezionali, la scelta del termine congruo per la citazione della persona offesa nel giudizio pretorile non appartiene alla competenza della Corte costituzionale, ma deve essere affidata al legislatore, mentre va dato atto che tra le modifiche al codice di procedura penale in materia di procedimento pretorile, formulate nel disegno di legge n. 1087, comunicato alla presidenza del Senato il 18 marzo 1993, si prevede, nell'art. 3 (sostitutivo degli artt. 555 e 558 ed abrogativo degli artt. 556, 557 e 559 del codice) che "il decreto di citazione e' notificato all'imputato, al suo difensore e alla persona offesa almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio". - S. n. 453/1992. red.: E.M. rev.: S.P.

Massima n. 23441

Le questioni di legittimita' costituzionale sollevate nei confronti dell'art. 555, terzo comma, cod. proc. pen., per la mancata previsione, riguardo al giudizio immediato innanzi al pretore, della notifica del decreto di citazione emesso dal pubblico ministero, alla parte offesa, e dell'art. 79, terzo comma, stesso codice, circa la maggiore brevita' del termine di decadenza stabilito per la presentazione delle liste testimoniali della parte civile (sette giorni prima dell'udienza contro i due previsti per le altre parti), sono intrinsecamente condizionate all'esito dell'altra questione, proposta contestualmente, con la stessa ordinanza, nei confronti dell'art. 558, secondo comma, riguardo al termine, di soli cinque giorni dall'udienza, stabilito per la notifica della citazione della parte offesa, nel senso che, per un verso, l'esercizio del diritto alla prova su cui si incentrano le prime due questioni, resterebbe comunque salvaguardato in presenza di un diverso termine per la citazione in giudizio della persona offesa, mentre, per un altro verso, le richieste modifiche degli artt. 555, terzo comma, e 79, terzo comma, daranno un risultato conforme al sistema costituzionale solo ove venga modificato anche il disposto dell'art. 558, secondo comma. Percio' la decisione di inammissibilita', e successivamente, di manifesta inammissibilita', pronunciate riguardo a quest'ultima questione (perche' risolubile solo in sede legislativa) esimono la Corte da ogni pronuncia in merito alle altre due. (Manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 555, terzo comma, e 79, terzo comma, cod. proc. pen.). - V. massima precedente, ed ivi richiami. Sulla manifesta inammissibilita' di altra questione in materia, sollevata in precedenza nel corso dello stesso giudizio 'a quo', v. O. n. 491/1992. red.: E.M. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 79, terzo comma, 555, terzo comma, e 558, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Brescia - Sezione distaccata di Gardone Val Trompia con ordinanza del 19 marzo 1993.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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