Corte costituzionale
Sentenza n. 88/1993
Corte cost., sent. 15 marzo 1993, n. 88
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 88/1993
- Data di deposito
- 15 marzo 1993
- Data di decisione
- 8 marzo 1993
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:88
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 406 del 28 marzo 1968
Parametri
Massime
Massima n. 19225
Come la Corte ha gia' rilevato, riconoscendo la possibilita' di cumulo delle prestazioni assistenziali connesse all'invalidita' con l'indennita' di accompagnamento, tale indennita' ha un carattere autonomo e aggiuntivo, derivante da una funzione e da una natura del tutto specifiche e costituisce una particolare provvidenza in favore di soggetti non autosufficienti al fine di porli in grado di far fronte alle esigenze che la loro condizione comporta, consentendo ad essi condizioni esistenziali compatibili con la dignita' della persona umana. Fermi detti principi, e' evidente che ai fini dell'attribuzione dell'indennita' di accompagnamento, il compimento o meno della maggiore eta' non costituisce affatto un criterio razionale adeguato, ma appare, anzi, un incongruo elemento di discriminazione. - v. sent. n. 346/1989.
Massima n. 19226
Per quanto concerne i minori affetti da cecita' assoluta, le necessita' di aiuto e tutela al cui soddisfacimento e' preordinata la indennita' di accompagnamento - considerato il bisogno di assistenza continuativa, l'importanza della fase della prima eta' e la sussistenza, al di sotto dei diciotto anni, sia dell'obbligo scolastico che della capacita' giuridica lavorativa - sono addirittura superiori, sotto alcuni profili, rispetto a quelle dei ciechi maggiorenni. Pertanto, il mancato riconoscimento a detti minori di tale indennita', relativamente al periodo anteriore all'applicabilita' della l. n. 508 del 1988 (attributiva del diritto di cui trattasi), e' in contrasto con l'art. 3 Cost., sotto il duplice profilo della ingiustificata disparita' di trattamento nei confronti dei ciechi assoluti maggiorenni (cui e' riconosciuta l'indennita') nonche' della violazione dell'obbligo di rimuovere gli ostacoli di ordine sociale ed economico al pieno sviluppo della persona umana in condizioni di eguaglianza con gli altri cittadini. Ne' vale, in contrario, far richiamo alle decisioni adottate dalla Corte, su questioni e con motivazioni non inerenti ne' riferibili a quella in esame, con le ordinanze nn. 280/1990 e 210/1991 e con la sentenza n. 3/1992. Va dunque dichiarata, per violazione dell'art. 3 Cost. - restando assorbiti i riferimenti agli artt. 31 e 38 Cost. - la illegittimita' costituzionale dell'art. 1, l. 28 marzo 1968, n. 406, nella parte in cui non prevede la corresponsione dell'indennita' di accompagnamento ai ciechi assoluti minori degli anni diciotto, assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili. - v. ord. nn. 280/1990 e 210/1991 e sent. n. 3/1992, gia' citate nel testo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 28 marzo 1968, n. 406 "Norme per la concessione di una indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili", nella parte in cui non prevede la corresponsione dell'indennità di accompagnamento predetta, ai ciechi assoluti minori degli anni diciotto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 marzo 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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