Corte costituzionale
Sentenza n. 80/1993
Corte cost., sent. 11 marzo 1993, n. 80
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 80/1993
- Data di deposito
- 11 marzo 1993
- Data di decisione
- 26 febbraio 1993
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:80
Norme oggetto del giudizio
- delibera legislativa Regione Lombardia del 6 agosto 1992
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 3, legge n. 93 del 29 marzo 1983
- art. 117, Costituzione
Massime
Massima n. 19301
La normativa della Regione Lombardia che - in sede di recepimento dell'accordo nazionale di comparto per il triennio 1988/1990 - prevede l'attribuzione fissa e continuativa a tutti i dirigenti regionali dell'indennita' di funzione in misura dello 0.8 per cento dello stipendio, e' coerente con la sottostante scelta organizzativa della regione di correlare inscindibilmente il numero dei dirigenti a quello delle strutture direzionali, senza possibilita' di esubero, di guisa che non contrasta con la normativa contrattuale di comparto, giacche' quest'ultima, prevedendo che la suddetta indennita' sia commisurata a coefficienti variabili da 0,1 a 1 in relazione agli elementi di valutazione indicati dall'art. 38, d.P.R. n. 333 del 1990, consente peraltro che essa, nella sua misura minima, abbia i caratteri della fissita' e della continuita', e non esclude - tranne che per i dirigenti non preposti alla direzione di strutture (ipotesi questa che non si verifica nella Regione Lombardia) - il potere regionale di prevedere come base minima comune un coefficiente maggiore di 0,1 (suscettibile a sua volta di elevazione, nel rispetto del principio di variabilita' ed in rapporto agli indicati criteri). Ne' contrasta con le previsioni dell'accordo l'irrevocabilita' dell'indennita' corrisposta ai dirigenti regionali, giacche' - nella logica organizzativa prescelta dalla Regione Lombardia - il risultato negativo della gestione incide sull'esistenza stessa del rapporto di impiego del dirigente e non solo sulla funzione e sulla relativa indennita'. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. ed in relazione all'art. 3, L. n. 93 del 1983 - della questione di costituzionalita' concernente la delibera legislativa n. 83, riapprovata dal Consiglio regionale della Lombardia il 6 agosto 1992). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 19303
Il potere delle regioni di recepire l'accordo nazionale di comparto, adeguando le previsioni di esso alle proprie scelte organizzative, non e' limitato dalle ulteriori conseguenze che possano derivarne agli effetti del trattamento di quiescenza del personale regionale, giacche' rispetto a tali conseguenze - nella specie, legate alla natura dell'indennita' di funzione per i dirigenti - rimane comunque integro il potere dello Stato di modificare, nel rispetto dei principi costituzionali, il regime del trattamento di quiescenza onde determinarne, come e' sua spettanza, l'ambito, i presupposti e l'estensione. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 117 Cost., della questione di costituzionalita' della delibera legislativa della Regione Lombardia n. 83, riapprovata il 6 agosto 1992. red.: L.I. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa della Regione Lombardia n. 83, riapprovata dal Consiglio regionale il 6 agosto 1992 (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 3 della legge regionale 8 maggio 1990 artt. 38: "Recepimento nell'ordinamento giuridico della Regione Lombardia dell'accordo per il triennio 1988/1990 riguardante il personale dipendente delle regioni a statuto ordinario, degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dagli istituti autonomi per le case popolari, dai consorzi regionali degli istituti stessi, nonché dai consorzi e dai nuclei per le aree di sviluppo industriale" e successive integrazioni e dell'art. 37 dell'allegato alla legge stessa), sollevata con il ricorso in epigrafe dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 Cost. ed in relazione all'art. 3 della legge 29 marzo 1983 artt. 93 (Legge-quadro sul pubblico impiego).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'11 marzo 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze