Corte costituzionale
Sentenza n. 79/1993
Corte cost., sent. 11 marzo 1993, n. 79
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 79/1993
- Data di deposito
- 11 marzo 1993
- Data di decisione
- 26 febbraio 1993
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:79
Norme oggetto del giudizio
- art. 36, comma 1, legge della Regione Campania n. 54 del 13 dicembre 1985
Parametri
Massime
Massima n. 19258
Con la legge della Regione Campania n. 54 del 1985, riguardo alla coltivazione delle cave gia' in atto alla sua entrata in vigore, si e' stabilita una disciplina transitoria prevedendo per il coltivatore (art. 36, primo comma) la necessita' di dotarsi dell'autorizzazione regionale. In forza della stessa disposizione, pero' (art. 36, terzo comma) l'autorizzazione non puo' essere concessa "quando l'attivita' estrattiva risulti in contrasto con i vincoli urbanistici, paesaggistici, idrogeologici ed archeologici derivanti da altre leggi, nazionali o regionali", per cui e' senz'altro da escludere - contro quanto sostenuto dal giudice 'a quo' - che nel caso in cui (come nella specie) in seguito alla richiesta di autorizzazione alla coltivazione di cava in zona vincolata la Regione non abbia emanato un provvedimento negativo, la prosecuzione dell'attivita' estrattiva in tale zona possa ritenersi consentita dalla legge regionale. Cadono quindi le censure, formulate in proposito su tale erroneo presupposto, di disparita' di trattamento (tra i coltivatori di cave della Regione Campania e quelli di altre regioni, nonche' tra i coltivatori della stessa Regione Campania che esercitano attivita' estrattiva in zona vincolata, a seconda dell'inizio dell'attivita' estrattiva), di illegittima interferenza della legislazione regionale in materia penale, e di grave lesione del bene soggetto alla tutela del vincolo paesaggistico. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma e 9 Cost., dell'art. 36, primo comma, della legge della Regione Campania 13 dicembre 1985, n. 54). - Sulla legittimita' costituzionale del regime autorizzatorio delle attivita' estrattive v. sent. nn. 201/1985 e 7/1982 e ord. n. 469/1987; in particolare, per quanto riguarda la disciplina autorizzatoria per la prosecuzione della coltivazione delle cave gia' in atto, v. ancora sent. n. 7/1982.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, in relazione agli artt. 3, 25, secondo comma, e 9 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, primo comma, della legge della Regione Campania del 13 dicembre 1985, n. 54, sollevata dal Pretore di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Capua, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'11 marzo 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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