Corte costituzionale

Sentenza n. 79/1993

Corte cost., sent. 11 marzo 1993, n. 79

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
79/1993
Data di deposito
11 marzo 1993
Data di decisione
26 febbraio 1993
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:79

Norme oggetto del giudizio

  • art. 36, comma 1, legge della Regione Campania n. 54 del 13 dicembre 1985

Parametri

Massime

Massima n. 19258

Con la legge della Regione Campania n. 54 del 1985, riguardo alla coltivazione delle cave gia' in atto alla sua entrata in vigore, si e' stabilita una disciplina transitoria prevedendo per il coltivatore (art. 36, primo comma) la necessita' di dotarsi dell'autorizzazione regionale. In forza della stessa disposizione, pero' (art. 36, terzo comma) l'autorizzazione non puo' essere concessa "quando l'attivita' estrattiva risulti in contrasto con i vincoli urbanistici, paesaggistici, idrogeologici ed archeologici derivanti da altre leggi, nazionali o regionali", per cui e' senz'altro da escludere - contro quanto sostenuto dal giudice 'a quo' - che nel caso in cui (come nella specie) in seguito alla richiesta di autorizzazione alla coltivazione di cava in zona vincolata la Regione non abbia emanato un provvedimento negativo, la prosecuzione dell'attivita' estrattiva in tale zona possa ritenersi consentita dalla legge regionale. Cadono quindi le censure, formulate in proposito su tale erroneo presupposto, di disparita' di trattamento (tra i coltivatori di cave della Regione Campania e quelli di altre regioni, nonche' tra i coltivatori della stessa Regione Campania che esercitano attivita' estrattiva in zona vincolata, a seconda dell'inizio dell'attivita' estrattiva), di illegittima interferenza della legislazione regionale in materia penale, e di grave lesione del bene soggetto alla tutela del vincolo paesaggistico. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma e 9 Cost., dell'art. 36, primo comma, della legge della Regione Campania 13 dicembre 1985, n. 54). - Sulla legittimita' costituzionale del regime autorizzatorio delle attivita' estrattive v. sent. nn. 201/1985 e 7/1982 e ord. n. 469/1987; in particolare, per quanto riguarda la disciplina autorizzatoria per la prosecuzione della coltivazione delle cave gia' in atto, v. ancora sent. n. 7/1982.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, in relazione agli artt. 3, 25, secondo comma, e 9 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, primo comma, della legge della Regione Campania del 13 dicembre 1985, n. 54, sollevata dal Pretore di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Capua, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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