Corte costituzionale

Sentenza n. 71/1993

Corte cost., sent. 26 febbraio 1993, n. 71

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
71/1993
Data di deposito
26 febbraio 1993
Data di decisione
11 febbraio 1993
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:71

Norme oggetto del giudizio

  • art. 112, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965

Parametri

Massime

Massima n. 19191

Il diritto del lavoratore infortunato ad ottenere le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro configura una situazione diversa e non comparabile con il diritto al risarcimento del danno conseguente ad un fatto reato, nell'un caso trattandosi di prestazioni contrattuali, dovute indipendentemente dall'accertamento di responsabilita' e commisurate solo alla perdita o riduzione della capacita' lavorativa, nell'altro di una obbligazione risarcitoria da illecito extracontrattuale che presuppone, di norma, il dolo o la colpa dell'autore e che e' integralmente commisurata al danno emergente ed al lucro cessante. Non e' percio' contrario al principio di uguaglianza che il termine di prescrizione triennale della pretesa assicurativa decorra dalla data dell'infortunio anziche' - come generalmente previsto in tema di responsabilita' extracontrattuale - dalla data in cui diviene irrevocabile la sentenza conclusiva del procedimento penale a carico del responsabile dell'evento dannoso; tanto piu' che la prestazione previdenziale, con il relativo regime di prescrizione, si inserisce in una fattispecie normativa complessa avente connotati di specialita', e che l'invocato differimento del 'dies a quo' per l'esercizio dell'azione nei confronti dell'INAIL comporterebbe il rischio di precludere a quest'ultimo il tempestivo esercizio dell'azione di regresso contro il datore di lavoro. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 112, comma primo, T.U. 30 giugno 1965 n. 1124, in riferimento all'art. 3 Cost. ed in relazione all'art. 2947, comma terzo, cod. civ.). - Sulle differenze e connessioni tra pretesa assicurativa e pretesa risarcitoria, v. S. nn. 134/1971, 356/1991, nonche' (con riguardo al cd. danno biologico) 485/1991; sui connotati di specialita' della normativa previdenziale, v. S. nn. 22/1967, 74/1981; sulla (legittima) diversa durata dei rispettivi termini prescrizionali, v. O. n. 458/1987; sul termine per l'azione di regresso dell'INAIL, v. S. n. 78/1972.

Massima n. 19192

Nel valutare la questione di costituzionalita' sottoposta al suo esame, non puo' la Corte tener conto di profili non dedotti dal giudice rimettente ne' rilevanti nel giudizio 'a quo'. (Nella specie, la Corte - investita di questione concernente la diversa decorrenza dei termini di prescrizione dell'azione diretta al conseguimento delle prestazioni assicurative INAIL e dell'azione risarcitoria da fatto reato - ha ritenuto di non tenere conto dell'impossibilita', giurisprudenzialmente affermata, di interrompere, nel primo caso, il termine prescrizionale con atto stragiudiziale).

Massima n. 19194

Il termine prescrizionale di tre anni a decorrere dalla data dell'infortunio sul lavoro - entro cui va esercitata l'azione diretta al conseguimento delle prestazioni assicurative INAIL - risponde ad esigenze, quali la pronta ricerca dei fatti e delle prove e il tempestivo conseguimento della prestazione, che non possono ritenersi soddisfatte dalla pendenza del procedimento penale a carico del datore di lavoro; percio', il mancato differimento del 'dies a quo' della prescrizione al momento in cui diviene irrevocabile la sentenza conclusiva del processo penale, non comporta violazione dell'art. 38 Cost., atteso che quest'ultimo attiene all'adeguamento dei mezzi previdenziali piuttosto che alle modalita' necessarie a conseguirli, sempreche' esse non siano tali da compromettere lo stesso conseguimento; e tanto piu' che l'eventuale prescrizione della pretesa assicurativa non impedisce comunque al lavoratore infortunato di far valere la pretesa risarcitoria nei confronti del responsabile del reato da cui e' derivato l'infortunio. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 112, comma primo, T.U. 30 giugno 1965 n. 1124, in riferimento all'art. 38 Cost.). - Sulla finalita' del termine prescrizionale in esame, v. S. nn. 129/1986 e 31/1977; sull'inopponibilita' all'INAIL del giudicato penale favorevole al datore di lavoro, v. S. n. 102/1981; sulla portata dell'art. 38 Cost., v. S. nn. 33/1977, 33/1974 e 10/1970; sul diritto dell'infortunato all'integrale risarcimento del danno (al di la' delle prestazioni erogate dall'INAIL), v. S. n. 74/1981.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 112, primo comma, d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Avellino con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze