Corte costituzionale

Sentenza n. 501/1993

Corte cost., sent. 31 dicembre 1993, n. 501

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
501/1993
Data di deposito
31 dicembre 1993
Data di decisione
29 dicembre 1993
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:501

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 40 del 13 febbraio 1993
  • art. 2, comma 3, decreto legislativo n. 40 del 13 febbraio 1993

Parametri

Massime

Massima n. 20243

Le disposizioni dell'art. 2, primo e terzo comma, del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, impugnate con ricorso della Regione Lombardia - per violazione dei limiti della delega legislativa (art. 2, primo comma, lett. h) legge 23 ottobre 1992, n. 421) e del principio secondo cui gli atti amministrativi delle Regioni sono soggetti unicamente ad un controllo di legittimita' - nelle parti in cui stabiliscono che il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del comitato tecnico istituito ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, emana direttive alle commissioni statali di controllo sugli atti amministrativi delle regioni, sono state sostituite dall'art. 2, primo comma, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479, nel senso che in luogo di "direttive", il Presidente del Consiglio puo' impartire solo "criteri procedurali". Per effetto dell'abrogazione, in tal modo operata, delle norme censurate, senza che esse abbiano prodotto effetti nel periodo di vigenza, essendo venuto meno l'oggetto della questione, il promosso giudizio di legittimita' costituzionale non puo' aver corso. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 76, 118 e 125 Cost., dell'art. 2, primo e terzo comma, del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40). - Sulla inammissibilita' di questioni di legittimita' costituzionale vertenti su norme abrogate, v. S. n. 372/1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo e terzo comma, del d.P.R. (rectius: decreto legislativo) 13 febbraio 1993, n. 40 (Revisione dei controlli dello Stato sugli atti amministrativi delle regioni, ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 76, 118 e 125 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze