Corte costituzionale
Sentenza n. 497/1993
Corte cost., sent. 31 dicembre 1993, n. 497
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 497/1993
- Data di deposito
- 31 dicembre 1993
- Data di decisione
- 29 dicembre 1993
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:497
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente del Consiglio prov. Bolzano n. 70 del 22 luglio 1993
- decreto del Presidente Giunta Provincia Bolzano n. 5 del 11 febbraio 1993
Parametri
- art. 27, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 7, decreto legge n. 384 del 19 settembre 1992
- legge n. 438 del 14 novembre 1992
- art. 8, n.1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 3, Costituzione
- art. 2, Costituzione
- art. 95, Costituzione
- art. 116, Costituzione
Massime
Massima n. 20264
Anche in caso di conflitto di attribuzione tra Stato e Provincia autonoma sorto in relazione a un provvedimento del Presidente del Consiglio provinciale, non vi e' dubbio che, anche se il Consiglio gode di una autonomia statutariamente garantita riguardo alla propria organizzazione interna, trattandosi di un conflitto intersoggettivo, il ricorso del Presidente del Consiglio debba essere indirizzato e notificato al legale rappresentante della Provincia, e cioe' al Presidente della stessa. (Rigetto di eccezione di inammissibilita', nel giudizio per conflitto di attribuzione fra Stato e Provincia di Bolzano, in relazione al decreto del Presidente del Consiglio provinciale 22 luglio 1993, n. 70/93, avanzata per la mancata notifica del ricorso al Presidente del Consiglio provinciale).
Massima n. 20265
Il decreto del Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 22 luglio 1993, n. 70/93, concernente l'accordo compartimentale relativo al triennio 1991-93, per il personale del Consiglio stesso, non puo' considerarsi atto meramente esecutivo e conseguenziale, ne' della delibera dell'Ufficio di Presidenza in data 19 luglio 1993, n. 29 (che ha recepito l'accordo compartimentale per il personale del Consiglio stesso), perche' ha conferito a tale accordo la efficacia che altrimenti esso non avrebbe avuto, ne' della delibera dell'Ufficio di Presidenza in data 7 luglio 1993 (che ha recepito l'accordo intercompartimentale per il personale medesimo), in quanto disciplina aspetti, come "i profili professionali, nonche' la loro ascrizione alle qualifiche funzionali", dei quali non si occupa affatto quest'ultimo accordo. Pertanto, nel giudizio per conflitto di attribuzione avverso il predetto decreto, vanno respinte le eccezioni di inammissibilita' basate sulla mancata impugnazione delle delibere dell'Ufficio di Presidenza innanzi citate.
Massima n. 20266
Di fronte alla norma di riforma economico-sociale contenuta nell'art. 7 del decreto-legge n. 384 del 1992, dalla quale consegue, come gia' precisato dalla Corte, la "cristallizzazione del globale trattamento economico dei dipendenti pubblici" - qualsiasi accordo sindacale comportante aumenti retributivi non puo' riguardare il triennio 1991-1993. Pertanto anche l'accordo a cui ha dato efficacia il decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano 11 febbraio 1993, n. 5 - impugnato, con ricorso del Presidente del Consiglio, per conflitto di attribuzione - in quanto implica, per il suddetto triennio, incrementi nel trattamento economico dei dipendenti pubblici della Provincia di Bolzano, e' sottoposto al "blocco" stabilito dal citato art. 7, ne' rileva in contrario che si tratta un accordo intercompartimentale e non gia' di comparto. La differenza fra accordo di comparto e accordo intercompartimentale non dipende infatti da una precostituita diversita' di oggetti: le materie disciplinabili con gli accordi intercompartimentali - pur se elencate esemplificativamente nell'art. 12 della legge n. 93 del 1983, sul pubblico impiego - sono, come e' stabilito nello stesso art. 12 (ripreso dall'art. 5 della legge Provincia di Bolzano n. 6 del 1990) quelle "concordate fra le parti". - Sulla natura e la portata dell'art. 7 del d.l. n. 384 del 1992, v., in particolare, S. n. 296/1993.
Massima n. 20267
La dichiarazione di illegittimita' costituzionale, con sentenza n. 496 del 1993, dell'art. 7, primo comma, l. prov. Bolzano n. 6 del 1990, nella parte in cui non stabilisce l'ultrattivita' sino al 31 dicembre 1993 degli accordi di comparto per il pubblico impiego, relativi al triennio 1988-1990 - resa per mancato adeguamento della disposizione, entro i prescritti termini, alla norma di riforma economico-sociale posta dall'art. 7, d.l. n. 384 del 1992, che dispone circa detta ultrattivita', comporta che gli impugnati decreti, del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano 11 febbraio 1993, n. 5 (contenente il regolamento per il recepimento delle norme dell'accordo intercompartimentale per il personale della Provincia autonoma di Bolzano e degli enti da essa dipendenti) e del Presidente del Consiglio provinciale di Bolzano 22 luglio 1993, n. 70/93 (concernente, a sua volta, l'accordo compartimentale relativo al personale del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano), entrambi prevedenti per il 1991-1993 aumenti retributivi, non essendo piu' conformi alla norma - nella quale in precedenza trovavano fondamento - della legge provinciale, ed esorbitando quindi dai confini imposti ai poteri della Provincia, ledono la competenza che in ordine alla determinazione uniforme e generalizzata della disciplina eccezionale stabilita dal citato art. 7, primo comma, d.l. n. 384 del 1992, va riconosciuta allo Stato. Deve percio' dichiararsi che non spetta alla Provincia autonoma conferire efficacia agli accordi suddetti, con conseguente annullamento dei citati provvedimenti. - Cfr. S. n. 496/1993, gia' citata nel testo. V. anche la precedente massima C.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara che non spetta alla Provincia autonoma di Bolzano conferire efficacia a un accordo intercompartimentale relativo al triennio 1991-1993 e, conseguentemente, annulla il decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 febbraio 1993, n. 5 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale relativo al triennio 1991-1993 per il personale della Provincia autonoma di Bolzano e degli enti da essa dipendenti);
dichiara che non spetta alla Provincia autonoma di Bolzano conferire efficacia a un accordo di comparto relativo al triennio 1991-1993 e, conseguentemente, annulla il decreto del Presidente del Consiglio provinciale di Bolzano 22 luglio 1993, n. 70/93 (Accordo compartimentale relativo al triennio 1991-1993 per il personale del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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