Corte costituzionale

Sentenza n. 475/1993

Corte cost., sent. 30 dicembre 1993, n. 475

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
475/1993
Data di deposito
30 dicembre 1993
Data di decisione
22 dicembre 1993
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:475

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 2, legge n. 312 del 13 luglio 1984

Parametri

Massime

Massima n. 20292

Nella disciplina legislativa sul trattenimento in servizio, a fini di tutela previdenziale, al di la' del limite d'eta' fissato per il collocamento a riposo, il bene costituzionalmente protetto e' rappresentato dal conseguimento della pensione "al minimo", mentre non gode di uguale protezione il raggiungimento del trattamento pensionistico massimo, onde rientra nella discrezionalita' del legislatore, statale o regionale, sempre che non sia violato il canone della razionalita', introdurre in tale materia, apprezzando le differenti esigenze delle varie categorie dei pubblici dipendenti, le disposizioni che ritenga piu' idonee. In base a tali principi, pertanto, non puo' dirsi in contrasto con i precetti costituzionali che garantiscono ai lavoratori il diritto a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in vecchiaia, e a tutti i cittadini il diritto al lavoro, l'art. 6, secondo comma, della legge n. 312 del 1984, nella parte in cui esclude, per i dipendenti non artisti degli enti lirici autonomi - per i quali gli accordi collettivi di lavoro prevedono il limite massimo di sessanta anni per il collocamento a riposo - l'applicabilita' dell'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, impedendo cosi' a tali dipendenti di prestare la loro opera fino al raggiungimento dell'anzianita' contributiva massima, entro il limite del sessantacinquesimo anno di eta' (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 4 e 38, secondo e quarto comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, secondo comma, legge 13 luglio 1984, n. 312, 'in parte qua'). - Riguardo ai principi su ribaditi, v. S. nn. 90 e 374 del 1992; 440, 490 e 491 del 1991, O. nn. 170, 347, 434, 442 del 1992.

Massima n. 20293

L'art. 6, secondo comma, della legge 13 luglio 1984, n. 312, nella parte in cui esclude, per i dipendenti non artisti degli enti lirici autonomi - per i quali gli accordi collettivi di lavoro, cui la norma demanda, prevedono il limite massimo di sessanta anni per il collocamento a riposo - l'applicabilita' dell'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, impedendo cosi' a tali dipendenti di prestare la loro opera fino al raggiungimento dell'anzianita' contributiva massima, entro il limite del sessantacinquesimo anno di eta', si ricollega alle peculiarita' di detti enti rispetto alle altre amministrazioni pubbliche, resa palese dall'applicabilita' ai primi della legge quadro per il pubblico impiego (legge 29 marzo 1983, n. 93) e della normativa generale sugli enti pubblici economici (art. 3 del decreto-legge 11 settembre 1987, n. 374, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 450). Ne consegue che l'esclusione suddetta, rispondendo alla non arbitraria scelta del legislatore di diversificare la situazione di una categoria di dipendenti, con una serie di misure, in se' coerenti, fino al punto da affidare la stessa parte normativa del loro rapporto di lavoro alla disciplina collettiva, non contrasta con il principio di eguaglianza. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 13 luglio 1984, n. 312, 'in parte qua').

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 13 luglio 1984, n. 312 (Interventi straordinari ed integrativi in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate), nella parte in cui esclude, per i dipendenti non artisti degli enti lirici autonomi, l'applicabilità dell'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia fallimentare), convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 4 e 38, secondo e quarto comma, della Costituzione, dalla VI sezione del Consiglio di Stato con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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