Corte costituzionale
Sentenza n. 456/1993
Corte cost., sent. 23 dicembre 1993, n. 456
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 456/1993
- Data di deposito
- 23 dicembre 1993
- Data di decisione
- 15 dicembre 1993
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:456
Norme oggetto del giudizio
- art. 23, decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 27 marzo 1969
- art. 16, decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 27 marzo 1969
Parametri
Massime
Massima n. 20239
In ordine alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 16 e 23, d.P.R. del 1969, impugnati, per violazione degli artt. 33, quinto comma, e 97, primo comma, Cost., nella parte in cui consentono agli assistenti medici di essere applicati ai laboratori di analisi e di virologia, non puo' essere ritenuto valido motivo di inammissibilita' - come sostenuto 'ex parte' - il riferimento, nella motivazione dell'ordinanza di rimessione, all'art. 35 del d.m. 30 gennaio 1982, concernente le prove di esame relative al concorso per assistenti medici. Tale disposizione infatti - pur essendo contenuta in un regolamento, come tale sottratto al sindacato della Corte costituzionale - non condiziona, ne' modifica, la sostanza delle norme - contenute in un atto (decreto delegato) avente forza di legge ordinaria - oggetto delle formulate censure.
Massima n. 20240
L'art. 33, quinto comma, Cost., reca il principio di professionalita' specifica, il quale richiede che l'esercizio delle attivita' professionali rivolte al pubblico avvenga in base a conoscenze sufficientemente approfondite: cio' in conformita' al criterio di buon andamento della P.A. e in relazione alla esigenza di tutelare l'affidamento della collettivita', particolarmente rilevante nella materia - che nella specie viene in considerazione - della tutela della salute, nella sua duplice valenza di diritto soggettivo dell'individuo ed insieme interesse della collettivita' (art. 32 Cost.). Peraltro, secondo principi gia' affermati dalla Corte, i contenuti, i limiti e le procedure di accertamento della professionalita' richiesta dal quinto comma dell'art. 33 Cost. sono rimessi alla ragionevole discrezionalita' del legislatore. - Cfr. S. nn. 174/1980, 26/1990, 29/1990.
Massima n. 20241
Il principio costituzionale dell'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso (art. 97, terzo comma, Cost.) e' stato ribadito e sviluppato anche recentemente dalla legislazione di rilievo generale in materia di pubblico impiego (l. n. 312 del 1980, art. 36, d.l. n. 23 del 1993, sostitutivo dell'art. 20, legge quadro sul pubblico impiego, n. 93 del 1983). Proprio con riguardo alla materia concorsuale, tuttavia, il legislatore, mentre ha affidato le norme fondamentali di garanzia ai decreti delegati (aventi forza di legge ordinaria) ha rimesso la disciplina piu' dettagliata e specifica alla normativa regolamentare, per consentirne l'adattamento alle esigenze - emerse peraltro gia' nell'ordinamento previgente (r.d. 30 dicembre 1923, n. 2960) - delle singole amministrazioni.
Massima n. 20242
Le garanzie predisposte dal legislatore in ordine alla professionalita' degli assistenti medici, agli effetti della loro applicazione - prevista dagli impugnati artt. 16 e 23 del d.P.R. n. 128 del 1969 - ai laboratori ospedalieri di analisi e di virologia, sono tali da assicurare il possesso, da parte degli stessi assistenti, delle competenze richieste dall'attivita' di tali laboratori. Da una parte, infatti, la previsione dell'accesso alla professione di assistente medico per titoli ed esami e le modalita' di strutturazione di questi ultimi, attua la verifica delle cognizioni tecniche e del valore culturale del candidato, mentre la distinzione degli esami per aree funzionali garantisce la congruita' tra le discipline concorsuali e l'attivita' da svolgere (artt. 17 e 12, d.P.R. n. 761 del 1979); parimenti adeguata e' a sua volta la normativa (art. 17, quarto e quinto comma) secondo cui gli assistenti medici, durante il primo anno di servizio, sono utilizzati in servizi, reparti e settori di aree anche diverse da quelle di appartenenza, secondo criteri di avvicendamento atti a favorire la formazione interdisciplinare e l'acquisizione di esperienze professionali di carattere generale, in un quadro in cui si inserisce anche l'art. 63 dello stesso d.P.R. n. 761 del 1979, concernente appunto le attribuzioni del personale medico nelle singole posizioni funzionali. Risulta dunque soddisfatta, attraverso un corretto ed adeguato esercizio della discrezionalita' legislativa, l'esigenza di un serio ed oggettivo accertamento dell'attitudine e capacita' professionale richieste dall'art. 33, comma quinto, Cost.. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 33, quinto comma, Cost., con assorbimento delle censure prospettate, peraltro non autonomamente, con richiamo all'art. 97, primo comma, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 16 e 23, d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 23 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 (Ordinamento interno dei servizi ospedalieri) sollevata, in riferimento agli artt. 33, quinto comma, e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con ordinanza del 7 dicembre 1992.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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