Corte costituzionale
Sentenza n. 451/1993
Corte cost., sent. 20 dicembre 1993, n. 451
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 451/1993
- Data di deposito
- 20 dicembre 1993
- Data di decisione
- 13 dicembre 1993
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:451
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, lett. b), legge n. 421 del 23 ottobre 1992
- art. 16, decreto-legge n. 503 del 30 dicembre 1992
Parametri
Massime
Massima n. 20049
Non puo' il giudice amministrativo - contestualmente alla decisione, senza alcuna riserva, sulla domanda di sospensione del provvedimento impugnato - sollevare questione di costituzionalita' della norma relativa al merito del ricorso: tale questione, infatti, per un verso e' priva di rilevanza nell'autonomo contenzioso sulla misura cautelare esauritosi con la pronuncia di accoglimento o di rigetto della relativa domanda, e per altro verso risulta intempestiva in rapporto alla seconda ed eventuale sede contenziosa, in quanto, prima del perfezionamento dei requisiti processuali prescritti (domanda di parte e assegnazione della causa per la trattazione), l'organo giurisdizionale e' sprovvisto di potesta' decisoria sul merito e sulle questioni di costituzionalita' ad esso relative, ancorche' questa delibazione sia limitata alla non manifesta infondatezza delle eccezioni e solo strumentale alla predetta seconda fase del giudizio. - cfr. S. nn. 367/1991, 444/1990, 498/1990, 579/1989, 186/1976.
Massima n. 20050
Va dichiarata inammissibile la questione di costituzionalita' degli artt. 3, lett. b), della L. 421 del 1992, e 16, del decreto legislativo n. 503 del 1992, nella parte in cui consentono ai dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di rimanere in servizio per un biennio oltre i limiti di eta' previsti per il collocamento a riposo. Detta questione - essendo stata sollevata dal giudice amministrativo contestualmente alla concessione senza riserve della sospensione del provvedimento impugnato, ed avendo ad oggetto norme relative al merito del ricorso - risulta irrilevante nel contenzioso cautelare, ormai esauritosi, ed intempestiva rispetto all'eventuale successivo giudizio di merito. - V. massima precedente (ed, ivi, richiami giurisprudenziali).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, lett. b), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), e dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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