Corte costituzionale
Sentenza n. 449/1993
Corte cost., sent. 20 dicembre 1993, n. 449
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 449/1993
- Data di deposito
- 20 dicembre 1993
- Data di decisione
- 13 dicembre 1993
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:449
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 3 agosto 1990
- legge della Regione Toscana n. 53 del 18 maggio 1993
Parametri
Massime
Massima n. 20170
L'accordo nazionale di lavoro approvato con d.P.R. 3 agosto 1990, n. 333, suppone, ai fini della corresponsione della indennita' dirigenziale, soltanto l'effettivo svolgimento della funzione e non impone necessariamente il ridimensionamento funzionale dei dirigenti con il numero degli uffici.
Massima n. 20171
La delibera legislativa della Regione Toscana, riapprovata il 18 maggio 1993, la quale, nel definire la indennita' di funzione dei dirigenti, di cui all'art. 38, precedente legge regionale n. 41 del 1990, di recepimento dell'accordo nazionale di lavoro del 1990 (d.P.R. n. 333 del 1990), le attribuisce carattere di fissita', continuita' e ordinarieta' e ne stabilisce la perdita, nei soli casi previsti dalla legge - con cio' non innovando all'art. 39, stessa l. reg. n. 41 del 1990, che subordina tale perdita alla rimozione del dirigente per risultato negativo della gestione - costituisce scelta non contrastante con i principi posti dall'accordo predetto. A questo riguardo, infatti, non rileva in contrario la mancanza, nella legislazione della Regione Toscana, delle previsioni, contenute invece nella delibera della Regione Lombardia 6 agosto 1992 - rispetto alla quale la analoga norma relativa all'attribuzione delle indennita' dirigenziali dei caratteri della fissita', continuita' e ordinarieta' e' stata dalla Corte riconosciuta non illegittima - del ridimensionamento funzionale dei dirigenti con il numero degli uffici e, quindi, della cessazione del rapporto di impiego in caso di risultato negativo della gestione, dal momento che anche nel caso in questione i caratteri della fissita' e continuita' restano pur sempre legati alla corrispondenza tra indennita' e funzioni esercitate, nel senso che l'emolumento e' fisso e continuativo per tutto il tempo in cui siano svolte le funzioni corrispondenti a quelle per le quali esso e' previsto in quella determinata misura. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale della delibera legislativa della Regione Toscana n. 53 del 1993, riappr. il 18 maggio 1993). - V. la precedente massima A. Sulla citata legge della Regione Lombardia, S. n. 80/1993.
Massima n. 20172
Tenuto conto degli orientamenti non univoci della giurisprudenza in materia pensionistica, e' da escludere che nel nostro ordinamento vi sia una automatica incidenza sul trattamento di quiescenza derivante dalla attribuzione del carattere fisso e continuativo ad alcuni emolumenti retributivi. D'altronde il legislatore nazionale potrebbe intervenire per chiarire questi aspetti, qualora la giurisprudenza in materia dovesse consolidarsi nel senso dell'automatismo, facendo derivare certi effetti sul trattamento di quiescenza dal modo con cui le leggi regionali qualifichino gli emolumenti che esse hanno il potere di disciplinare.
Massima n. 20173
Secondo l'attuale riparto di competenze tra Stato e Regione, a queste ultime appartiene il potere di disciplinare gli emolumenti dei propri dipendenti, restando pero' precluso di incidere sul trattamento di quiescenza, di spettanza dello Stato. A tale riguardo, l'attribuzione del carattere di fissita', continuita' e ordinarieta' alle indennita' dirigenziali in relazione al tipo di funzioni cui esse sono collegate, da parte della legislazione della Regione Toscana, (delibera n. 53 del 1993, riappr. il 18 maggio 1993) non contrasta con l'art. 117 Cost., poiche' tale qualificazione non incide di per se' sul regime del trattamento di quiescenza, tanto piu' che, nella specie, nulla e' stato espressamente disposto sulla "quiescibilita'" degli emolumenti, che avrebbe innovato alla legge statale. Pertanto, non rilevando in contrario che nella legislazione della Regione Toscana si prevede, quale conseguenza del risultato negativo della gestione, l'assegnazione del dirigente a funzioni di minori responsabilita', e non - come nella legge della Regione Lombardia 6 agosto 1992 - rispetto alla quale analoga norma relativa all'attribuzione alle indennita' dirigenziali dei caratteri della fissita', continuita' e ordinarieta' e' stata dalla Corte riconosciuta non illegittima - la cessazione del rapporto, rimane comunque integro, anche nel caso in questione, il potere dello Stato di modificare, nel rispetto dei principi costituzionali, il regime del trattamento di quiescenza, onde determinarne, come e' sua spettanza, l'ambito, i presupposti e l'estensione, con conseguente esclusione, anche sotto tale profilo, della lesione del richiamato parametro. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 117 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale della delibera legislativa della Regione Toscana n. 53 del 1993, riappr. il 18 maggio 1993). - V. le precedenti massime B e C. Sulla citata legge della Regione Lombardia, S. n. 80/1993.
Massima n. 20174
Posto che, secondo l'attuale riparto di competenze in materia, appartiene alle Regioni il potere di disciplinare gli emolumenti dei propri dipendenti e allo Stato la competenza, circa la modifica, nel rispetto dei principi costituzionali, del regime del trattamento di quiescenza, non puo' farsi dipendere dalla qualificazione data dalla legge regionale alla indennita' dirigenziale, l'inclusione o meno della stessa nella "retribuzione annua contributiva". Deve percio' escludersi che l'attribuzione dei caratteri di fissita', continuita' e ordinarieta' a tale emolumento, da parte della delibera della Regione Toscana n. 53 del 1993, farebbe rientrare il medesimo nella predetta retribuzione annua, con possibili conseguenze piu' favorevoli per i dirigenti rispetto al trattamento del personale non dirigenziale. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale della delibera legislativa della Regione Toscana n. 53 del 1993, riappr. il 18 maggio 1993).
Massima n. 20175
Secondo principi consolidati della giurisprudenza costituzionale, nel giudizio di legittimita' in via principale, il ricorso proposto dallo Stato avverso la legge regionale non puo' contenere censure diverse, e tanto meno in contrasto, con il contenuto dell'atto con il quale la legge stessa e' stata rinviata per riesame. (Nella specie, e' stata ritenuta inammissibile la censura prospettata, in ordine alla legge regionale della Toscana riappr. il 18 maggio 1993, sotto il profilo che l'indennita' dirigenziale ivi disciplinata, per essere inclusa nella indennita' "di carica", risulterebbe ricompresa nella base contributiva anche per il coefficiente minimo dello 0,1 e quindi in difformita' dell'art. 16, terzo comma, l. n. 1077 del 1959, ma cio' in contrasto con l'atto di rinvio statale, di cui al telegramma del 30 dicembre 1991, nel quale veniva lamentata tale ricomprensione solo per indennita' superiori al detto livello minimo dello 0,1). - S. n. 107/1993, 212/1976, 132/1975 e 123/1975.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa della Regione Toscana n. 53 del 1993, riapprovata dal Consiglio regionale il 18 maggio 1993 ("Indennità di funzione dei dirigenti - L.R. n. 41 del 1990, art. 38"), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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