Corte costituzionale
Sentenza n. 441/1993
Corte cost., sent. 16 dicembre 1993, n. 441
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 441/1993
- Data di deposito
- 16 dicembre 1993
- Data di decisione
- 2 dicembre 1993
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:441
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, comma 2, legge n. 1077 del 5 dicembre 1959
Parametri
Massime
Massima n. 20075
La esclusione, nell'art. 16, secondo comma, della legge n. 1077 del 1959, per gli iscritti alla C.P.D.E.L. il cui rapporto di lavoro sia soggetto a regime pubblicistico, della pensionabilita' delle mensilita' oltre la tredicesima - consentita, invece, per i dipendenti a regime privatistico il cui trattamento economico sia determinato attraverso contratti collettivi - e' giustificata - oltre che dalla diversita' delle situazioni considerate - dall'esigenza di impedire ripercussioni sul piano previdenziale di esistenti disomogeneita' dell'assetto retributivo del pubblico impiego. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, secondo comma, legge 5 dicembre 1959, n. 1077, 'in parte qua').
Massima n. 20076
Dagli artt. 36 e 38 discende il principio che, al pari della retribuzione percepita in costanza del rapporto di lavoro, il trattamento di quiescenza, che della retribuzione costituisce il prolungamento a fini previdenziali, deve essere proporzionato alla qualita' e alla quantita' del lavoro prestato e deve, in ogni caso, assicurare al lavoratore e alla sua famiglia i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita. Tali principi, tuttavia, non comportano che sia garantita in ogni caso una integrale corrispondenza tra retribuzione e pensione ma lasciano alla discrezionalita' del legislatore la possibilita' di apportare correttivi di dettaglio che - senza intaccare i suddetti criteri con riferimento alla disciplina complessiva del trattamento pensionistico - siano giustificati da esigenze meritevoli di considerazione.
Massima n. 20077
La esclusione, nell'art. 16, secondo comma, della legge n. 1077 del 1959, per gli iscritti alla C.P.D.E.L. il cui rapporto di lavoro e' soggetto a regime pubblicistico, della pensionabilita' delle mensilita' oltre la tredicesima, costituisce soltanto un correttivo di dettaglio rispetto al principio di proporzionalita' tra reddito pensionistico e normale reddito di lavoro, giustificato dall'esigenza di omogeneizzazione dell'assetto retributivo del pubblico impiego, e percio' non lesivo del precetto costituzionale. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 36 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, secondo comma, legge 5 dicembre 1959, n. 1077, 'in parte qua'). - v. le precedenti massime A e B.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 16, secondo comma, della legge 5 dicembre 1959 n. 1077 (Miglioramento del trattamento di quiescenza ed adeguamento delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) sollevata dalla Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale, con ordinanza del 14 novembre 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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