Corte costituzionale

Sentenza n. 440/1993

Corte cost., sent. 16 dicembre 1993, n. 440

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
440/1993
Data di deposito
16 dicembre 1993
Data di decisione
2 dicembre 1993
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:440

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, comma 2, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
  • art. 43, comma 2, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931

Parametri

Massime

Massima n. 20072

Caratteristica pressoche' immanente del requisito della buona condotta e' il suo valore sintomatico relativamente ad un modo di essere soggettivo, in funzione non di una statuizione avente il fine di reprimere comportamenti rilevanti per il passato ma in vista di prevenire il futuro presumibile atteggiarsi della persona a cui i comportamenti si riferiscono. Il tutto con riguardo sia al conferimento di posizioni altrimenti oggetto di divieto, sia al riconoscimento di condizioni di legittimazione per l'accesso a situazioni giuridiche variamente previste dalla legge ma sempre dirette a far conseguire all'interessato un ampliamento - genericamente inteso - dalla sua sfera giuridica.

Massima n. 20073

L'onere, per coloro che richiedono le autorizzazioni di polizia (nella specie licenza di porto d'armi), di provare la propria buona condotta, seppur limitato alle ipotesi in cui sussista un dato negativo accertato dalla pubblica amministrazione, appare, da un lato irragionevole in quanto addossa all'interessato un onere che talora neppure l'amministrazione e' in grado di adempiere per la varieta' dei parametri di verifica dai quali puo' scaturire la preclusione alla realizzazione di posizioni soggettive di cui il privato e' titolare, e dall'altro contrastante con il principio di imparzialita' della pubblica amministrazione perche' le verifiche compiute dall'amministrazione non sempre possono restare ancorate a precisi criteri interpretativi con il rischio che rimangano affidate alle opinioni personali dei titolari della 'potestas decidendi', non rilevando il contrario, il fatto che il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto rappresentando, invece, un'eccezione al normale divieto di portare armi che puo' divenire operante solo nei confronti delle persone riguardo alle quali esista la perfetta sicurezza circa il "buon uso" delle armi stesse. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 11, secondo comma, r.d. 18 giugno 1931, 773, nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta, restando assorbita l'ulteriore censura riferita all'art. 24 della Costituzione. - Sulla licenza di porto d'armi come eccezione al divieto, penalmente sanzionato, di portare armi, v., S. n. 24/1981. - Sulla necessita' di motivazione dei provvedimenti di revoca, v., O. n. 272/1992.

Massima n. 20074

La declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 11, secondo comma, r.d. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui ai fini del rilascio delle autorizzazioni di polizia pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta comporta, come conseguenza ex art. 27, l. 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 43, secondo comma, dello stesso r.d. n. 773/1931 nella parte in cui stabilisce identico onere ai fini del rilascio della licenza di porto d'armi. - V. massima precedente.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, secondo comma, ultima parte, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta;

Dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 43, secondo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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