Corte costituzionale
Sentenza n. 440/1993
Corte cost., sent. 16 dicembre 1993, n. 440
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 440/1993
- Data di deposito
- 16 dicembre 1993
- Data di decisione
- 2 dicembre 1993
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:440
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, comma 2, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
- art. 43, comma 2, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 20072
Caratteristica pressoche' immanente del requisito della buona condotta e' il suo valore sintomatico relativamente ad un modo di essere soggettivo, in funzione non di una statuizione avente il fine di reprimere comportamenti rilevanti per il passato ma in vista di prevenire il futuro presumibile atteggiarsi della persona a cui i comportamenti si riferiscono. Il tutto con riguardo sia al conferimento di posizioni altrimenti oggetto di divieto, sia al riconoscimento di condizioni di legittimazione per l'accesso a situazioni giuridiche variamente previste dalla legge ma sempre dirette a far conseguire all'interessato un ampliamento - genericamente inteso - dalla sua sfera giuridica.
Massima n. 20073
L'onere, per coloro che richiedono le autorizzazioni di polizia (nella specie licenza di porto d'armi), di provare la propria buona condotta, seppur limitato alle ipotesi in cui sussista un dato negativo accertato dalla pubblica amministrazione, appare, da un lato irragionevole in quanto addossa all'interessato un onere che talora neppure l'amministrazione e' in grado di adempiere per la varieta' dei parametri di verifica dai quali puo' scaturire la preclusione alla realizzazione di posizioni soggettive di cui il privato e' titolare, e dall'altro contrastante con il principio di imparzialita' della pubblica amministrazione perche' le verifiche compiute dall'amministrazione non sempre possono restare ancorate a precisi criteri interpretativi con il rischio che rimangano affidate alle opinioni personali dei titolari della 'potestas decidendi', non rilevando il contrario, il fatto che il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto rappresentando, invece, un'eccezione al normale divieto di portare armi che puo' divenire operante solo nei confronti delle persone riguardo alle quali esista la perfetta sicurezza circa il "buon uso" delle armi stesse. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 11, secondo comma, r.d. 18 giugno 1931, 773, nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta, restando assorbita l'ulteriore censura riferita all'art. 24 della Costituzione. - Sulla licenza di porto d'armi come eccezione al divieto, penalmente sanzionato, di portare armi, v., S. n. 24/1981. - Sulla necessita' di motivazione dei provvedimenti di revoca, v., O. n. 272/1992.
Massima n. 20074
La declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 11, secondo comma, r.d. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui ai fini del rilascio delle autorizzazioni di polizia pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta comporta, come conseguenza ex art. 27, l. 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 43, secondo comma, dello stesso r.d. n. 773/1931 nella parte in cui stabilisce identico onere ai fini del rilascio della licenza di porto d'armi. - V. massima precedente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, secondo comma, ultima parte, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta;
Dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 43, secondo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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