Corte costituzionale
Sentenza n. 422/1993
Corte cost., sent. 3 dicembre 1993, n. 422
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 422/1993
- Data di deposito
- 3 dicembre 1993
- Data di decisione
- 18 novembre 1993
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:422
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, comma 3, legge n. 772 del 15 dicembre 1972
- art. 8, comma 2, legge n. 772 del 15 dicembre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 20078
La mancata estensione dell'esonero dal servizio militare, conseguente alla pena espiata, per i reati di rifiuto del servizio militare, a coloro che rifiutano il servizio dopo averlo assunto adducendo motivi diversi da quelli legislativamente previsti ovvero senza addurre alcun motivo, si pone in contrasto con il principio di uguaglianza e della funzione rieducativa della pena in quanto, - come la Corte ha gia' affermato in ordine alla mancata estensione del suddetto esonero a coloro che rifiutano il servizio di leva prima di assumerlo - rende possibile la reiterazione della condanna fino all'esaurimento del correlativo obbligo di leva (compimento del 45 anno di eta'). Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 8, terzo comma, l. 15 dicembre 1972, n. 772, nella parte in cui non prevede l'esonero dalla prestazione del servizio militare di leva a favore di coloro che, avendo in tempo di pace rifiutato totalmente la prestazione del servizio stesso, anche dopo averlo assunto, sulla base di motivi diversi da quelli indicati nell'art. 1 della legge n. 772 del 1972 o senza aver addotto motivo alcuno, abbiano espiato per quel comportamento la pena della reclusione quantomeno in misura complessivamente non inferiore alla durata del servizio militare di leva. Restano assorbite le ulteriori censure in riferimento agli artt. 2, 19 e 21 Cost.. - Su analoghe questioni v. S. n. 343/1993 e 467/1991. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 31 del 1994.
Massima n. 20079
L'imperativo morale di assistere la propria numerosa e bisognosa famiglia - che il giudice 'a quo' riconosce nel caso di fronte a lui dedotto - e' tutelato dall'ordinamento non come motivo coscienza, ma come causa speciale di dispensa alla leva (ex art. 22 l. 31 maggio 1975, n. 191) e non puo' quindi rientrare fra i motivi di coscienza di cui all'art. 1, della legge n. 772 del 1972 in ordine ai quali e' previsto l'esonero dalla prestazione del servizio di leva una volta espiata la pena per il reato di rifiuto del servizio militare. Difetta percio' di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo comma, l. n. 772/1972, censurato nella parte in cui la norma conferisce rilievo solo ai motivi di coscienza, pur se non riconducibili alla contrarieta' all'uso delle armi, essendo peraltro auspicabile il varo di opportune riforme volte ad assicurare ai ceti sociali maggiormente privi di mezzi culturali e materiali, il godimento del beneficio della dispensa dal servizio di leva di cui al citato art. 22, l. n. 191/1975. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo comma, l. 15 dicembre 1972 n. 772, sollevata sotto l'anzidetto profilo, in riferimento all'art. 3 Cost.). ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 31 del 1994.
Massima n. 20080
L'aver previsto, ai fini della configurabilita' del reato di rifiuto del servizio militare e della conseguente usufruibilita' della causa di esonero dal servizio a pena espiata, la necessita' di addurre motivi di coscienza, diversamente da quanto stabilito agli stessi fini riguardo al reato di rifiuto del servizio civile non armato, non determina alcuna ingiustificata disparita' di trattamento in quanto le fattispecie criminose poste a raffronto (rifiuto del servizio civile e rifiuto del servizio militare) non sono equiparabili ne' sotto il profilo soggettivo ne' sotto quello della condotta considerata. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il su indicato profilo, dell'art. 8, secondo comma, legge 15 dicembre 1972, n. 772). ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 31 del 1994.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma, della legge 15 febbraio 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), nella parte in cui non prevede l'esonero dalla prestazione del servizio militare di leva a favore di coloro che, avendo in tempo di pace rifiutato totalmente la prestazione del servizio stesso, anche dopo averlo assunto, sulla base di motivi diversi da quelli indicati nell'art. 1 della legge n. 772 del 1972 o senza aver addotto motivo alcuno, abbiano espiato per quel comportamento la pena della reclusione quantomeno in misura complessivamente non inferiore alla durata del servizio militare di leva;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale militare di Padova, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nei confronti dell'art. 8, secondo comma, della legge n. 772 del 1972, nella parte in cui esclude che il reato ivi configurato si realizzi per il solo fatto del rifiuto del servizio militare di leva;
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale militare di Padova, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nei confronti dell'art. 8, secondo comma, della legge n. 772 del 1972, nella parte in cui esclude che il reato ivi configurato si realizzi allorché siano addotti motivi di coscienza diversi da quelli contemplati nell'art. 1 della stessa legge.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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