Corte costituzionale

Sentenza n. 42/1993

Corte cost., sent. 10 febbraio 1993, n. 42

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
42/1993
Data di deposito
10 febbraio 1993
Data di decisione
28 gennaio 1993
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
BORZELLINO
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:42

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge n. 265 del 8 agosto 1991

Parametri

Massime

Massima n. 19280

Per il personale della magistratura ed equiparati e' previsto dagli artt. 11 e 12, l. 2 aprile 1979, n. 97, come sostituiti dall'art. 2, l. 19 febbraio 1981, 27, un sistema di adeguamento automatico della retribuzione che viene assicurato, di diritto, ogni triennio, sulla base di indici appositamente elaborati dall'Istituto centrale di statistica, nella misura percentuale pari alla media degli incrementi realizzati nel triennio precedente dalle altre categorie del pubblico impiego (amministrazioni statali, aziende autonome dello Stato, regioni, province e comuni, ospedali, enti di previdenza). Questo meccanismo e' elemento intrinseco della struttura di tali retribuzioni e si rapporta con gli stipendi del personale in servizio dell'intero pubblico impiego. Detto istituto rappresenta inoltre l'attuazione del precetto costituzionale dell'indipendenza dei magistrati che va salvaguardata anche sotto il profilo economico, evitando cosi' che essi siano soggetti a periodiche rivendicazioni nei confronti di altri poteri. - Nello stesso senso v. S. nn. 1/1978 e 238/1990.

Massima n. 19281

Il legislatore, nell'escludere dalla riliquidazione delle pensioni del personale collocato in quiescenza anteriormente al 1 luglio 1983 l'applicabilita' del meccanismo di adeguamento, ha esercitato una discrezionalita' sua propria volendo limitare gli effetti dello stesso all'ambito esclusivo del trattamento stipendiale (v. massima A) quale era stato concepito. Esula, pertanto, dai limiti del controllo di legittimita' una pronuncia additiva, come richiesta dai giudici 'a quibus', consistente in una mera trasposizione dell'istituto nel settore pensionistico. Tuttavia la cristallizzazione della riliquidazione agli stipendi del 1 luglio 1983, senza prevedere nessun adeguamento, nemmeno parziale, non puo' non prospettarsi come fattore di divaricazione tra stipendi e pensioni al di la' di quel ragionevole rapporto di corrispondenza, sia pure tendenziale e imperfetto, gia' richiesto dalla Corte costituzionale ex artt. 3 e 36, cosi' determinando, 'medio tempore', l'esigenza di un riesame della questione di costituzionalita'. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 8 agosto 1991, n. 265, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 136 della Costituzione).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 8 agosto 1991, n. 265 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di quiescenza del personale di magistratura ed equiparato) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 136 della Costituzione, dalla Corte dei conti con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1993.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze