Corte costituzionale
Sentenza n. 42/1993
Corte cost., sent. 10 febbraio 1993, n. 42
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 42/1993
- Data di deposito
- 10 febbraio 1993
- Data di decisione
- 28 gennaio 1993
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- BORZELLINO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:42
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge n. 265 del 8 agosto 1991
Parametri
Massime
Massima n. 19280
Per il personale della magistratura ed equiparati e' previsto dagli artt. 11 e 12, l. 2 aprile 1979, n. 97, come sostituiti dall'art. 2, l. 19 febbraio 1981, 27, un sistema di adeguamento automatico della retribuzione che viene assicurato, di diritto, ogni triennio, sulla base di indici appositamente elaborati dall'Istituto centrale di statistica, nella misura percentuale pari alla media degli incrementi realizzati nel triennio precedente dalle altre categorie del pubblico impiego (amministrazioni statali, aziende autonome dello Stato, regioni, province e comuni, ospedali, enti di previdenza). Questo meccanismo e' elemento intrinseco della struttura di tali retribuzioni e si rapporta con gli stipendi del personale in servizio dell'intero pubblico impiego. Detto istituto rappresenta inoltre l'attuazione del precetto costituzionale dell'indipendenza dei magistrati che va salvaguardata anche sotto il profilo economico, evitando cosi' che essi siano soggetti a periodiche rivendicazioni nei confronti di altri poteri. - Nello stesso senso v. S. nn. 1/1978 e 238/1990.
Massima n. 19281
Il legislatore, nell'escludere dalla riliquidazione delle pensioni del personale collocato in quiescenza anteriormente al 1 luglio 1983 l'applicabilita' del meccanismo di adeguamento, ha esercitato una discrezionalita' sua propria volendo limitare gli effetti dello stesso all'ambito esclusivo del trattamento stipendiale (v. massima A) quale era stato concepito. Esula, pertanto, dai limiti del controllo di legittimita' una pronuncia additiva, come richiesta dai giudici 'a quibus', consistente in una mera trasposizione dell'istituto nel settore pensionistico. Tuttavia la cristallizzazione della riliquidazione agli stipendi del 1 luglio 1983, senza prevedere nessun adeguamento, nemmeno parziale, non puo' non prospettarsi come fattore di divaricazione tra stipendi e pensioni al di la' di quel ragionevole rapporto di corrispondenza, sia pure tendenziale e imperfetto, gia' richiesto dalla Corte costituzionale ex artt. 3 e 36, cosi' determinando, 'medio tempore', l'esigenza di un riesame della questione di costituzionalita'. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 8 agosto 1991, n. 265, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 136 della Costituzione).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 8 agosto 1991, n. 265 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di quiescenza del personale di magistratura ed equiparato) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 136 della Costituzione, dalla Corte dei conti con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1993.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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