Corte costituzionale

Sentenza n. 419/1993

Corte cost., sent. 25 novembre 1993, n. 419

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
419/1993
Data di deposito
25 novembre 1993
Data di decisione
15 novembre 1993
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:419

Norme oggetto del giudizio

  • art. 230-bis, codice civile
  • art. 5, legge della Regione siciliana n. 55 del 21 agosto 1984
  • art. 6, legge della Regione siciliana n. 55 del 21 agosto 1984

Parametri

Massime

Massima n. 20113

La diversa disciplina adottata, con la legge regionale siciliana n. 55 del 1984, nel passaggio tra il vecchio sistema di esattorie in concessione ed il nuovo sistema nel quale il servizio di riscossione delle imposte dirette e' stato affidato alla SO.GE.SI s.p.a., con l'assicurare la possibilita' di assunzione, presso tale societa', agli imprenditori gia' titolari delle esattorie concessionarie in carica alla data del 31 dicembre 1984 (art. 5) ed ai lavoratori dipendenti delle medesime esattorie iscritti al fondo di previdenza degli impiegati esattoriali alla data del 31 dicembre 1983 (art. 6), e non, invece, ai partecipanti alle imprese esattoriali costituite in forma di impresa familiare ai sensi dell'art. 230-bis cod. civ., corrisponde a situazioni obiettivamente differenziate il cui apprezzamento e' riservato alla discrezionalita' del legislatore. Date le peculiarita' proprie dell'impresa familiare, infatti, i compartecipi della stessa non possono essere equiparati ne' ai titolari, ne' ai lavoratori dipendenti, delle esattorie. E d'altra parte le norme della legge della Regione Sicilia - che in materia ha competenza di tipo concorrente - risultano conformi ai principi nel d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (v. specialmente gli artt. 122 e 123) istitutivo, in attuazione della delega conferita con la legge 4 ottobre 1986, n. 657, del servizio di riscossione dei tributi dello Stato. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5 e 6 della legge regionale siciliana 21 agosto 1984, n. 55, 'in parte qua').

Massima n. 20114

L'art. 4 Cost. non offre una garanzia costituzionale in ordine alla conservazione del posto di lavoro, ove siano intervenuti mutamenti nelle situazioni, giuridiche ed economiche, su cui il rapporto di lavoro risulti fondato. Non sono percio' in contrasto con tale principio le norme della legge regionale siciliana n. 55 del 1984, che nella fase di passaggio tra il vecchio sistema di esattorie in concessione ed il nuovo sistema nel quale il servizio di riscossione delle imposte dirette e' stato affidato alla SO.GE.SI s.p.a., non hanno assicurato la possibilita' di assunzione, a domanda, presso tale societa' - riconosciuta ad altre categorie di soggetti - ai partecipanti alle imprese esattoriali costituite in forma di impresa familiare ai sensi dell'art. 230-bis cod. civ.. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 4 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5 e 6 della legge regionale siciliana 21 agosto 1984, n. 55, 'in parte qua'). - V. massima precedente.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 della legge regionale siciliana 21 agosto 1984, n. 55 (Nuove norme per la gestione del servizio di riscossione delle imposte dirette in Sicilia), in riferimento agli artt. 3 e 4 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Nicosia, in funzione di giudice del lavoro, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 novembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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