Corte costituzionale
Sentenza n. 417/1993
Corte cost., sent. 25 novembre 1993, n. 417
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 417/1993
- Data di deposito
- 25 novembre 1993
- Data di decisione
- 15 novembre 1993
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:417
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, comma 1, ult. per., legge della Regione Puglia n. 52 del 11 dicembre 1984
Parametri
- art. 10, comma 2, legge n. 217 del 17 maggio 1983
- art. 3, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 18, Costituzione
Massime
Massima n. 19982
L'art. 14, comma primo, ultimo periodo, della L. reg. Puglia 11 dicembre 1984, n. 52 - secondo il quale, per fruire dei servizi turistici e ricettivi agevolati erogabili ai propri iscritti dalle associazioni non di lucro operanti a livello nazionale nei settori ricreativo, culturale, religioso o sociale, e' necessaria l'iscrizione all'associazione da almeno tre mesi - costituisce uso non irragionevole della discrezionalita' conferita al legislatore regionale in ordine alla fissazione di requisiti e modalita' per lo svolgimento, da parte delle dette associazioni, di attivita' turistiche a favore degli iscritti, giacche' mira ad evitare possibili abusi nell'erogazione degli speciali benefici associativi e a prevenire il rischio di illegittima concorrenza alle attivita' svolte imprenditorialmente dalle agenzie di viaggio e turismo, stabilendo una limitazione tale da non scoraggiare sostanzialmente l'adesione alle associazioni e da non incidere significativamente sul libero esercizio delle attivita' associative. Percio', la suddetta previsione non esorbita dai limiti della competenza legislativa regionale definita dall'art. 10, comma secondo, della legge quadro sul turismo, ne' comporta un'irragionevole disparita' di trattamento fra associati iscritti da piu' o meno di un trimestre. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento agli artt. 3 e 117 Cost., ed in relazione all'art. 10, comma secondo, L. n. 217 del 1983).
Massima n. 19983
L'art. 18 Cost. assicura alle associazioni una sfera di azione potenzialmente eguale a quella garantita ai singoli individui, e cio' comporta, in senso positivo, che gli individui possano liberamente agire in forma associata per gli stessi fini che essi ritengano legittimamente di voler perseguire in forma individuale, ma comporta altresi', in senso negativo, la preclusione ad estendere la garanzia costituzionale della liberta' di associazione in riferimento al perseguimento di obiettivi di fronte ai quali la libera azione dei singoli e' giuridicamente tenuta ad arrestarsi o ad essere sottoposta a discipline pubblicistiche o, comunque, a controlli sociali.
Massima n. 19984
Il requisito dell'iscrizione all'associazione da almeno tre mesi - cui l'art. 14, comma primo, ultimo periodo, della L. reg. Puglia 11 dicembre 1984 n. 52 subordina la fruizione dei servizi turistici e ricettivi agevolati erogabili ai propri iscritti dalle associazioni non di lucro operanti a livello nazionale per finalita' ricreative, culturali, religiose o sociali - non incide sul contenuto essenziale e tipico della liberta' di associazione garantita dall'art. 18 Cost., giacche' riguarda l'erogazione di speciali benefici riconosciuti dalla legge ordinaria nonche' il particolare regime delle attivita' economiche ordinariamente svolte dalle agenzie di viaggio e turismo ed eccezionalmente consentite, a favore dei propri iscritti, alle associazioni non di lucro. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' della succitata norma regionale, in riferimento all'art. 18 Cost.). - per i limiti della garanzia costituzionale 'ex' art. 18 Cost., v. massima B; sulla 'ratio' del requisito previsto dalla legge regionale, v. massima A.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, primo comma, ultimo periodo, della legge della Regione Puglia 11 dicembre 1984, n. 52 (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggi e turismo), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 18 e 117 della Costituzione, dal giudice conciliatore di Maglie con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 novembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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