Corte costituzionale
Sentenza n. 410/1993
Corte cost., sent. 23 novembre 1993, n. 410
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 410/1993
- Data di deposito
- 23 novembre 1993
- Data di decisione
- 5 novembre 1993
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:410
Norme oggetto del giudizio
- art. 41-bis, comma 2, legge n. 354 del 26 luglio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 20030
Posto che - come la Corte ha gia' largamente chiarito - nei confronti dell'Amministrazione penitenziaria i detenuti restano titolari di posizioni giuridiche che per la loro stretta inerenza alla persona umana sono qualificabili come diritti soggettivi costituzionalmente garantiti, occorre conseguentemente riconoscere che la tutela giurisdizionale di dette posizioni, costituzionalmente necessaria ai sensi dell'art. 24 della Costituzione, non puo' che spettare al giudice dei diritti e cioe' al giudice ordinario. Nell'attuale quadro normativo, pertanto, la competenza a sindacare la legittimita' dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione penitenziaria ai sensi dell'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario deve riconoscersi a quello stesso organo giurisdizionale cui e' demandato il controllo sull'applicazione, da parte della medesima Amministrazione, del regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'art. 14 ter dello stesso ordinamento. E' quindi da escludersi che, per l'assenza di disposizioni espresse in tal senso, il detenuto - come ritenuto dal giudice 'a quo' - resti privo di tutela giurisdizionale. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 113, primo e secondo comma, Cost., dell'art. 41 bis, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354). - Sul punto, nello stesso senso, anche se solo 'incidenter tantum', sent. n. 349/1993; sul fondamento e la natura dei diritti dei detenuti verso l'amministrazione penitenziaria v. ancora sent. n. 349/1993.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, secondo comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esercizio delle misure privative e limitative della libertà) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Milano con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 novembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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