Corte costituzionale

Sentenza n. 410/1993

Corte cost., sent. 23 novembre 1993, n. 410

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
410/1993
Data di deposito
23 novembre 1993
Data di decisione
5 novembre 1993
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:410

Norme oggetto del giudizio

  • art. 41-bis, comma 2, legge n. 354 del 26 luglio 1975

Parametri

Massime

Massima n. 20030

Posto che - come la Corte ha gia' largamente chiarito - nei confronti dell'Amministrazione penitenziaria i detenuti restano titolari di posizioni giuridiche che per la loro stretta inerenza alla persona umana sono qualificabili come diritti soggettivi costituzionalmente garantiti, occorre conseguentemente riconoscere che la tutela giurisdizionale di dette posizioni, costituzionalmente necessaria ai sensi dell'art. 24 della Costituzione, non puo' che spettare al giudice dei diritti e cioe' al giudice ordinario. Nell'attuale quadro normativo, pertanto, la competenza a sindacare la legittimita' dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione penitenziaria ai sensi dell'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario deve riconoscersi a quello stesso organo giurisdizionale cui e' demandato il controllo sull'applicazione, da parte della medesima Amministrazione, del regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'art. 14 ter dello stesso ordinamento. E' quindi da escludersi che, per l'assenza di disposizioni espresse in tal senso, il detenuto - come ritenuto dal giudice 'a quo' - resti privo di tutela giurisdizionale. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 113, primo e secondo comma, Cost., dell'art. 41 bis, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354). - Sul punto, nello stesso senso, anche se solo 'incidenter tantum', sent. n. 349/1993; sul fondamento e la natura dei diritti dei detenuti verso l'amministrazione penitenziaria v. ancora sent. n. 349/1993.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, secondo comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esercizio delle misure privative e limitative della libertà) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Milano con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 novembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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