Corte costituzionale

Sentenza n. 406/1993

Corte cost., sent. 23 novembre 1993, n. 406

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
406/1993
Data di deposito
23 novembre 1993
Data di decisione
5 novembre 1993
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:406

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 20028

Come la Corte ha costantemente affermato, gli artt. 24 e 113 della Costituzione non impongono una correlazione assoluta tra il sorgere del diritto e la sua azionabilita', la quale puo' essere differita ad un momento successivo ove ricorrano esigenze di ordine generale e superiori finalita' di giustizia, con il limite, imposto al legislatore, dall'esigenza di non rendere la tutela giurisdizionale eccessivamente difficoltosa. In tale ottica, la disposizione dell'art. 33, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che in materia di rimborsi dell'imposta di bollo subordina l'esperimento dell'azione giudiziaria al previo ricorso al Ministero delle finanze, si pone in contrasto - come gia' del resto altre analoghe disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte - con l'art. 24 Cost.. Infatti, vertendosi in materia di rimborsi su accertamenti documentali, una volta che questi siano stati compiuti con esito negativo non si profilano esigenze che possano giustificare il differimento dell'esperibilita' dell'azione giudiziaria. Percio', assorbiti gli ulteriori motivi di censura, l'art. 33, ultimo comma, citato, va dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede, in materia di rimborsi d'imposta, l'esperibilita' dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo. - Sui principi su enunciati, v. sent. nn. 154/1992 e 470/1990, e particolarmente, riguardo a norme che comminavano la decadenza dall'azione giudiziaria in relazione al mancato esperimento di ricorsi amministrativi, sent. nn. 15/1991 e 530/1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 33, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), nella parte in cui non prevede, in materia di rimborsi d'imposta, l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 novembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze