Corte costituzionale
Sentenza n. 406/1993
Corte cost., sent. 23 novembre 1993, n. 406
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 406/1993
- Data di deposito
- 23 novembre 1993
- Data di decisione
- 5 novembre 1993
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:406
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 20028
Come la Corte ha costantemente affermato, gli artt. 24 e 113 della Costituzione non impongono una correlazione assoluta tra il sorgere del diritto e la sua azionabilita', la quale puo' essere differita ad un momento successivo ove ricorrano esigenze di ordine generale e superiori finalita' di giustizia, con il limite, imposto al legislatore, dall'esigenza di non rendere la tutela giurisdizionale eccessivamente difficoltosa. In tale ottica, la disposizione dell'art. 33, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che in materia di rimborsi dell'imposta di bollo subordina l'esperimento dell'azione giudiziaria al previo ricorso al Ministero delle finanze, si pone in contrasto - come gia' del resto altre analoghe disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte - con l'art. 24 Cost.. Infatti, vertendosi in materia di rimborsi su accertamenti documentali, una volta che questi siano stati compiuti con esito negativo non si profilano esigenze che possano giustificare il differimento dell'esperibilita' dell'azione giudiziaria. Percio', assorbiti gli ulteriori motivi di censura, l'art. 33, ultimo comma, citato, va dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede, in materia di rimborsi d'imposta, l'esperibilita' dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo. - Sui principi su enunciati, v. sent. nn. 154/1992 e 470/1990, e particolarmente, riguardo a norme che comminavano la decadenza dall'azione giudiziaria in relazione al mancato esperimento di ricorsi amministrativi, sent. nn. 15/1991 e 530/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 33, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), nella parte in cui non prevede, in materia di rimborsi d'imposta, l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 novembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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