Corte costituzionale
Sentenza n. 40/1993
Corte cost., sent. 10 febbraio 1993, n. 40
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 40/1993
- Data di deposito
- 10 febbraio 1993
- Data di decisione
- 28 gennaio 1993
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:40
Norme oggetto del giudizio
- art. 58, decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 30 marzo 1961
Parametri
Massime
Massima n. 19085
L'obbligo del preventivo reclamo in via amministrativa sancito dall'art. 443, cod.proc.civ., per la proponibilita' davanti al giudice delle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, e' giustificato - nell'interesse dell'assicurato - dal fatto che la definizione delle stesse implica un complesso di accertamenti tecnici per i quali gli enti previdenziali dispongono di un'apposita organizzazione e di personale specializzato. Per altre controversie, invece, come quelle contro l'Ente Ferrovie dello Stato basate sulle "condizioni e tariffe del trasporto di merci" - cioe' disservizi, con la conseguente responsabilita' per danni - essendo la giurisdizione ordinaria ben piu' attrezzata e funzionale ai fini della loro soluzione, l'imposizione dell'obbligo predetto, (ex art. 58, d.P.R. n. 197 del 1961), costituisce una condizione di proponibilita' fortemente lesiva del diritto di difesa, nonche' un ingiustificato privilegio dell'Ente in relazione al principio di eguaglianza delle parti del contratto, considerata la natura tipicamente privatistica del rapporto instaurato con il contratto di trasporto ferroviario (v. art. 1, d.l. n. 386 del 1991, conv. in l. n. 35 del 1992). Pertanto, in applicazione di principi gia' seguiti dalla Corte in precedenti, analoghe fattispecie, l'adeguamento ai precetti costituzionali deve effettuarsi con la dichiarazione di illegittimita' - per violazione degli artt. 24 e 3 Cost. - dell'art. 58, d.P.R. 30 marzo 1961, n. 197, nella parte in cui non prevede l'esperibilita' dell'azione avanti agli organi della giurisdizione ordinaria anche in mancanza del preventivo reclamo in via amministrativa. - v. S. n. 530/1991 e, per l'analogo caso della responsabilita' per disservizi dell'amministrazione delle Poste, v. S. n. 15/1991.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 58 del d.P.R. 30 marzo 1961, n. 197 (Revisione delle condizioni per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato), nella parte in cui non prevede l'esperibilità dell'azione avanti gli organi della giurisdizione ordinaria anche in mancanza del preventivo reclamo in via amministrativa.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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