Corte costituzionale
Sentenza n. 382/1993
Corte cost., sent. 28 ottobre 1993, n. 382
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 382/1993
- Data di deposito
- 28 ottobre 1993
- Data di decisione
- 18 ottobre 1993
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:382
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, comma 2, lett.b), decreto legislativo n. 27 del 30 gennaio 1993
- art. 5, comma 2, decreto legislativo n. 28 del 30 gennaio 1993
- art. 2, comma 1, lett.f),g), decreto legislativo n. 28 del 30 gennaio 1993
- art. 2, comma 1, lett.b),c), decreto legislativo n. 27 del 30 gennaio 1993
- all. A, decreto legislativo n. 27 del 30 gennaio 1993
- all. B, punto 4, decreto legislativo n. 27 del 30 gennaio 1993
- art. 2, comma 3, decreto legislativo n. 27 del 30 gennaio 1993
Parametri
Massime
Massima n. 20006
L'abolizione delle frontiere tra gli Stati membri a partire dall'1 gennaio 1993, pur comportando il mutamento del luogo dei controlli veterinari e zootecnici, di cui alle direttive nn. 89/662 e 90/425 - prima effettuati alle frontiere, e ora alla partenza (di regola) o alla destinazione o anche durante il trasporto, in caso di sospetta irregolarita' - non ha modificato il contenuto delle relative funzioni, le quali, essendo in definitiva dirette ad assicurare, in rapporto alla Comunita' ed agli altri Stati membri, il sistema dei controlli unitariamente e complessivamente considerato ed a garantire la mutua assistenza tra Stati e la collaborazione con la Commissione CEE, devono ritenersi attribuite allo Stato ai sensi dell'art. 6, lett. a, legge n. 833 del 1978. Non lede pertanto l'autonomia regionale che i d.lgs. n. 27 e n. 28 del 1993, emanati in attuazione, rispettivamente, della direttiva Comunitaria n. 89/608 e alle sopracitate direttive nn. 89/662 e 90/425 - in forza della delega di cui all'art. 47, l. n. 142 del 1992 - abbiano riservato, secondo le disposizioni delle direttive stesse, all'autorita' statale (Ministero della sanita' e uffici periferici) la competenza allo svolgimento delle attivita' di controllo veterinario e zootecnico e di collaborazione con gli Stati membri ivi previste: cio', peraltro, conformemente all'orientamento della Corte, la quale, in proposito, ha ritenuto che l'apprezzamento delle esigenze unitarie nell'attuazione della normativa comunitaria competa agli organi centrali dello Stato, quale destinatario dell'obbligo previsto dall'art. 189 del trattato C.E.E. di assicurare anche, ove occorra, l'uniformita' delle relative misure di esecuzione. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, primo comma, lett. b e c, 8, secondo comma, lett. b, nonche' dell'allegato A, decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, e degli artt. 2, primo comma, lett. f e g, e 5, secondo comma, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28). - S. n. 632/1988.
Massima n. 20007
Ai sensi dell'art. 10 della legge 15 gennaio 1991, n. 30 deve riconoscersi ai Prefetti una specifica competenza in materia di controllo sulla riproduzione animale ed applicazione delle relative sanzioni. E' pertanto legittima l'inclusione dei Prefetti fra le autorita' interne di cui il Ministero dell'Agricoltura puo' avvalersi ed alle quali sono presentate le domande di assistenza in materia di controllo sull'applicazione della legislazione comunitaria in materia di zootecnia, previste nell'allegato B, punto 4, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale di detto allegato, sollevata in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost.).
Massima n. 20008
Stante la legittimita' dell'attribuzione allo Stato delle funzioni dirette ad assicurare l'osservanza della legislazione comunitaria in materia di veterinaria (v. massima A), non e' ravvisabile, relativamente all'art. 2, terzo comma, decreto legislativo n. 27 del 1993, che conferisce a medici veterinari con qualifica dirigenziale (secondo la ricorrente cosi' elevandone indebitamente il rango) la reggenza degli uffici periferici del Ministero della sanita', alcun apprezzabile interesse da parte delle regioni a sindacare - peraltro con censura, nella specie, sfornita di specifica motivazione - il grado di detti dirigenti. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, terzo comma, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, sollevata in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma, lett. b e c, 8, secondo comma, lett. b, nonché dell'allegato A e dell'allegato B, punto 4, del decreto legislativo 30 gennaio 1993 n. 27, e degli artt. 2, primo comma, lett. f e g, e 5, secondo comma, del decreto legislativo 30 gennaio 1993 n. 28;
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, del decreto legislativo 30 gennaio 1993 n. 27;
Questioni sollevate, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 28 ottobre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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