Corte costituzionale

Sentenza n. 378/1993

Corte cost., sent. 14 ottobre 1993, n. 378

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
378/1993
Data di deposito
14 ottobre 1993
Data di decisione
6 ottobre 1993
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:378

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, comma 1, decreto-legge n. 344 del 24 novembre 1990
  • art. 13, comma 2, decreto-legge n. 344 del 24 novembre 1990
  • legge n. 21 del 23 gennaio 1991

Parametri

Massime

Massima n. 20003

Va riconosciuto che l'applicazione della disposizione dell'art. 13, primo e secondo comma, d.l. n. 344 del 1990 (convertito con modificazioni nella legge n. 21 del 1991) che prevede per i dipendenti pubblici, nell'ambito della decima qualifica funzionale, l'istituzione di due livelli differenziati di professionalita', oltre a quello iniziale (con corrispondente trattamento retributivo), da attingersi mediante concorso per titoli, ai professionisti dell'"area legale" (nella specie dipendenti dell'I.N.P.S.) per i quali, in precedenza, la legge n. 70 del 1975 stabiliva una distinzione di classi stipendiali conseguibili per anzianita' e per superamento di concorsi per esami, potrebbe non valorizzare pienamente, per questa specialissima categoria di pubblici dipendenti, quella professionalita' che, rappresentando l''ubi consistam' dell'attivita' esercitata e la ragione stessa del reclutamento da parte dell'ente pubblico, dovrebbe costituire il criterio di selezione da seguire. Tuttavia, alla lesione dei principi di perequazione retributiva, di ragionevolezza e di buon andamento della P.A., conseguentemente prospettata, non potrebbe comunque sopperirsi con una decisione di accoglimento - anche se circoscritta ai soli professionisti dell'"area legale" degli enti pubblici non economici - in quanto da essa deriverebbe una pluralita' di soluzioni normative implicanti scelte discrezionali di esclusiva competenza del legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, primo e secondo comma, del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito con modificazioni in legge 23 gennaio 1991, n. 21, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost.). - Sulla importanza della professionalita' per i legali degli enti pubblici e degli insegnanti precari, v., rispettivamente, sent. nn. 928/1988 e 315/1993.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo e secondo comma, del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 23 gennaio 1991, n. 21, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe dal Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 ottobre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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