Corte costituzionale
Sentenza n. 375/1993
Corte cost., sent. 14 ottobre 1993, n. 375
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 375/1993
- Data di deposito
- 14 ottobre 1993
- Data di decisione
- 6 ottobre 1993
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:375
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, legge della Regione Liguria n. 11 del 14 aprile 1983
Parametri
Massime
Massima n. 20001
Nell'esercizio della competenza che incontestabilmente gli spetta, in seguito al trasferimento alle regioni, ex d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, delle funzioni amministrative concernenti la tutela igienico-sanitaria della produzione, commercio e lavorazione delle sostanze alimentari, per l'applicazione delle relative sanzioni amministrative, il legislatore regionale non puo' sottrarsi, ai sensi dell'art. 117 Cost., all'osservanza dei principi fondamentali della legislazione statale. - S. nn. 1034/1988 e 350/1991.
Massima n. 20002
Con l'individuare quale organo competente ad applicare le sanzioni amministrative previste per le violazioni in materia di igiene e sanita' pubblica, il Sindaco del comune nel cui territorio la violazione e' stata accertata, anziche' il Sindaco del comune in cui la violazione e' stata commessa, l'art. 4 della legge della Regione Liguria n. 11 del 1983 si pone in contrasto con il principio - che vincola il legislatore regionale - stabilito al riguardo dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, anche a salvaguardia del buon andamento dell'attivita' amministrativa. Al tempo stesso la disposizione in questione, derogando alla legge generale sull'applicazione delle sanzioni amministrative (art. 7, ult. comma, legge 2 dicembre 1982, n. 45), introduce un elemento di contraddittorieta' nella stessa legislazione della Regione, e va dunque censurata anche alla luce del canone di razionalita'. L'indicato art. 4 della legge Regione Liguria 14 aprile 1983, n. 11, va dunque dichiarato illegittimo, 'in parte qua', per violazione degli artt. 117, 97 e 3 della Costituzione. - v. massima precedente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Liguria 14 aprile 1983, n. 11 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria), nella parte in cui individua quale organo competente all'esercizio delle funzioni di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o sub delegati), il Sindaco del comune nel cui territorio la violazione è stata accertata, anziché il Sindaco del comune in cui la violazione è stata commessa.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 14 ottobre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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