Corte costituzionale

Sentenza n. 375/1993

Corte cost., sent. 14 ottobre 1993, n. 375

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
375/1993
Data di deposito
14 ottobre 1993
Data di decisione
6 ottobre 1993
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:375

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, legge della Regione Liguria n. 11 del 14 aprile 1983

Parametri

Massime

Massima n. 20001

Nell'esercizio della competenza che incontestabilmente gli spetta, in seguito al trasferimento alle regioni, ex d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, delle funzioni amministrative concernenti la tutela igienico-sanitaria della produzione, commercio e lavorazione delle sostanze alimentari, per l'applicazione delle relative sanzioni amministrative, il legislatore regionale non puo' sottrarsi, ai sensi dell'art. 117 Cost., all'osservanza dei principi fondamentali della legislazione statale. - S. nn. 1034/1988 e 350/1991.

Massima n. 20002

Con l'individuare quale organo competente ad applicare le sanzioni amministrative previste per le violazioni in materia di igiene e sanita' pubblica, il Sindaco del comune nel cui territorio la violazione e' stata accertata, anziche' il Sindaco del comune in cui la violazione e' stata commessa, l'art. 4 della legge della Regione Liguria n. 11 del 1983 si pone in contrasto con il principio - che vincola il legislatore regionale - stabilito al riguardo dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, anche a salvaguardia del buon andamento dell'attivita' amministrativa. Al tempo stesso la disposizione in questione, derogando alla legge generale sull'applicazione delle sanzioni amministrative (art. 7, ult. comma, legge 2 dicembre 1982, n. 45), introduce un elemento di contraddittorieta' nella stessa legislazione della Regione, e va dunque censurata anche alla luce del canone di razionalita'. L'indicato art. 4 della legge Regione Liguria 14 aprile 1983, n. 11, va dunque dichiarato illegittimo, 'in parte qua', per violazione degli artt. 117, 97 e 3 della Costituzione. - v. massima precedente.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Liguria 14 aprile 1983, n. 11 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria), nella parte in cui individua quale organo competente all'esercizio delle funzioni di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o sub delegati), il Sindaco del comune nel cui territorio la violazione è stata accertata, anziché il Sindaco del comune in cui la violazione è stata commessa.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 ottobre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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