Corte costituzionale
Sentenza n. 361/1993
Corte cost., sent. 30 luglio 1993, n. 361
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 361/1993
- Data di deposito
- 30 luglio 1993
- Data di decisione
- 26 luglio 1993
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:361
Norme oggetto del giudizio
- art. 42, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 1978
- art. 70, decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 1978
Parametri
Massime
Massima n. 19906
Nell'art. 42, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (concernente il trattamento pensionistico dovuto alla vedova di guerra) e' intrinsecamente incoerente con il proclamato carattere risarcitorio di tale trattamento, per cui il legislatore lo concepisce come diritto autonomo della beneficiaria, indipendente dalla valutazione delle sue condizioni economiche, e nell'art. 5 della legge 8 agosto 1991 n. 261 ribadisce che le somme da corrispondersi a questo titolo, "non costituiscono reddito", che nel momento della effettiva erogazione della pensione o dopo la sua concessione, tale diritto venga condizionato, nel caso di nuove nozze, al fatto che il secondo marito fruisca, fin dal tempo della domanda di pensionamento, o venga a fruire in seguito, di un reddito superiore ad una determinata misura. Per tale contraddizione logica di fondo, che supera i margini della legittima discrezionalita' delle scelte legislative, l'art. 42, primo comma, cit., - assorbiti gli altri profili di incostituzionalita' prospettati dal giudice 'a quo' - va dunque dichiarato illegittimo nella parte in cui stabilisce che la vedova di militare deceduto per causa bellica perde il diritto a pensione se contrae nuove nozze con chi fruisca o venga a fruire successivamente al matrimonio, di un reddito annuo superiore al limite previsto dall'art. 70 della stessa legge. - Sulla medesima norma, in questione sollevata pero' sotto profili diversi da quelli per cui ora e' stata riconosciuta illegittima, v. ord. n. 325/1992.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, primo comma, d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra), nella parte in cui stabilisce che la vedova di militare deceduto per causa bellica perde il diritto a pensione se contrae nuove nozze con chi fruisca, o venga a fruire successivamente al matrimonio, di un reddito annuo superiore al limite previsto dall'art. 70 della stessa legge.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 luglio 1993.
Il presidente: CASAVOLA
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 luglio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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