Corte costituzionale

Sentenza n. 360/1993

Corte cost., sent. 30 luglio 1993, n. 360

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
360/1993
Data di deposito
30 luglio 1993
Data di decisione
26 luglio 1993
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:360

Norme oggetto del giudizio

  • art. 22, comma 3, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta del 16 febbraio 1993
  • art. 22, comma 2, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta del 16 febbraio 1993
  • art. 36, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta del 16 febbraio 1993
  • art. 4, comma 1, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta del 16 febbraio 1993
  • art. 16, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta del 16 febbraio 1993
  • art. 3, comma 2, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta del 16 febbraio 1993
  • art. 6, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta del 16 febbraio 1993
  • art. 24, comma 1, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta del 16 febbraio 1993
  • art. 22, comma 1, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta del 16 febbraio 1993
  • art. 22, comma 6, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta del 16 febbraio 1993
  • art. 24, comma 2, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta del 16 febbraio 1993
  • art. 35, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta del 16 febbraio 1993
  • legge n. 142 del 8 giugno 1990
  • art. 4, comma 1, lett. b), legge della Regione autonoma Valle d'Aosta del 16 febbraio 1993
  • art. 4, comma 1, lett. a), legge della Regione autonoma Valle d'Aosta del 16 febbraio 1993
  • art. 43, lett. c), legge n. 142 del 8 giugno 1990
  • art. 43, lett. a), legge n. 142 del 8 giugno 1990
  • art. 6, lett. a), legge della Regione autonoma Valle d'Aosta del 16 febbraio 1993
  • art. 24, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta del 16 febbraio 1993
  • art. 22, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta del 16 febbraio 1993

Parametri

  • art. 46, legge n. 142 del 8 giugno 1990
  • art. 42, legge n. 142 del 8 giugno 1990
  • art. 47, legge n. 142 del 8 giugno 1990
  • art. 43, lett. a), legge n. 142 del 8 giugno 1990
  • art. 44, legge n. 142 del 8 giugno 1990
  • art. 3, Costituzione
  • art. 97, Costituzione
  • art. 50, legge n. 142 del 8 giugno 1990
  • art. 43, comma 1, statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 61, legge n. 142 del 8 giugno 1990
  • art. 130, Costituzione
  • art. 117, Costituzione
  • art. 43, statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 42, comma 1, legge n. 142 del 8 giugno 1990
  • art. 43, lett. c), legge n. 142 del 8 giugno 1990
  • art. 42, n.1,lett.b, legge n. 142 del 8 giugno 1990
  • art. 46, e segg., legge n. 142 del 8 giugno 1990
  • art. 61, comma 3, legge n. 142 del 8 giugno 1990

Massime

Massima n. 19907

E' ammissibile la questione di legittimita' costituzionale se nell'atto di proposizione alla Corte (nella specie: un ricorso) risultino specificamente indicati gli articoli impugnati, le norme della Costituzione e dello statuto regionale che si assumono violate ed i principi della legislazione statale, in riferimento ai quali sono dedotte le violazioni statutarie. (Rigetto della relativa eccezione di inammissibilita' prospettata, in ordine alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3, comma secondo, 4, comma primo, 6, 16, 22, commi primo, secondo, terzo e sesto, 24, commi primo e secondo, 35 e 36 della legge regionale valdostana, riapprovata il 16 febbraio 1993, sotto il profilo della genericita' delle censure proposte).

Massima n. 19908

Secondo quanto gia' affermato dalla Corte, nella materia "dell'ordinamento degli enti amministrativi dipendenti dalla regione" - riservata alla potesta' legislativa concorrente delle regioni dall'art. 117 Cost. - rientra, a norma dell'art. 13 d.P.R. n. 616 del 1977, anche il controllo relativo a detti enti, in ordine al quale, in base al coordinamento di tali norme con l'art. 130 Cost., spetta allo Stato la regolamentazione degli aspetti fondamentali e dei principi (vale a dire, oltre alla composizione, le norme piu' rilevanti sulla competenza e sulle procedure di controllo), e, invece, alle regioni, la disciplina residuale, con particolare riguardo a quella concernente il funzionamento dell'organo di controllo. - S. nn. 21/1985, 612/1988.

Massima n. 19909

Diversamente che dalle regioni a statuto ordinario, (v. massima B) per la Regione Valle d'Aosta la materia del controllo sugli enti locali e' ripartita, a norma dell'art. 43 del relativo Statuto, attribuendo allo Stato la determinazione dei principi - cui la legge regionale deve armonizzarsi - relativi alla Costituzione e composizione dell'organo di controllo, alla sua competenza e funzionamento, nonche' al procedimento, e riservando alla regione, in questi ambiti, la competenza ad emanare la normativa dei modi e dei limiti, cioe' dei mezzi di attuazione concreta della disciplina e dei confini entro i quali il controllo stesso debba esplicarsi, con riferimento sia agli enti destinatari, che al territorio interessato. In tale contesto, la legge n. 142 del 1990, in tema di controllo sugli atti degli enti locali, costituisce per la Valle d'Aosta - ai sensi dell'art. 1, secondo comma, stessa legge - un limite alla disciplina regionale, relativamente alle norme di principio in essa contenute, mentre essa non risulta alla regione applicabile per quanto concerne la normativa non di principio o di "dettaglio" enunciata, e cio' con riguardo alla gia' vigente legge regionale 15 maggio 1978, n. 11, in materia di controlli.

Massima n. 19911

L'art. 42, primo comma, l. n. 142 del 1990, per quanto concerne la determinazione dei requisiti che i componenti dell'organo di controllo debbano possedere, si configura come norma di principio - alla quale la Regione Valle d'Aosta e' tenuta ad "armonizzare" la propria legislazione ex art. 43 del proprio statuto (v. massima C) - in quanto intesa a garantire l'appartenenza in ciascun membro, di competenze valutate, in linea generale, unitaria ed omogenea, come idonee a garantire l'espletamento migliore delle funzioni e, quindi, il migliore funzionamento dell'organo. Pertanto, l'art. 4, comma primo, lett. a) e lett. b) della legge Regione Valle d'Aosta, riapprovata il 16 febbraio 1993, disponendo che tra i componenti delle commissioni di controllo debbano essere eletti "un esperto in materie giuridico-amministrative in possesso della laurea in giurisprudenza" (art. 4, comma primo, lett. a) e "un esperto in materie economico-finanziarie in possesso della laurea in economia e commercio" (art. 4, comma primo, lett. b), viola il predetto art. 42, il quale prevede che l'organo di controllo sia composto, tra l'altro, da un esperto "iscritto da almeno dieci anni nell'albo degli avvocati, scelto in una terna proposta dal competente ordine professionale" e da un esperto "iscritto da almeno dieci anni nell'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri, scelto in una terna proposta dai rispettivi ordini professionali", ed e' quindi costituzionalmente illegittimo in tale parte.

Massima n. 19912

L'art. 43, l. n. 142 del 1990, prevede specifiche ipotesi di incompatibilita' (o di ineleggibilita') alla partecipazione dei comitati regionali di controllo, tra le quali quelle - lett. a) e c) - riferite rispettivamente ai parlamentari nazionali ed europei ed agli amministratori di comuni o province ed altri enti soggetti a controllo del comitato, nonche' a coloro che abbiano ricoperto tali cariche nell'anno precedente alla costituzione del medesimo comitato. Il criterio adottato dalla norma che - come si desume dai lavori preparatori, e' stato considerato essenziale nelle scelte del legislatore - puo' riassumersi nell'esigenza di assicurare al comitato la partecipazione di persone che garantiscano imparzialita', indipendenza e neutralita' nell'esercizio delle relative funzioni, e cio' in conformita' al principio di imparzialita' di cui all'art. 97 Cost, il quale - come ribadito dalla Corte - costituisce un valore essenziale cui deve uniformarsi, in tutte le sue diverse articolazioni, l'organizzazione dei pubblici uffici. Del resto, sempre secondo la Corte, la Costituzione esprime "la distinzione piu' profonda tra politica ed amministrazione" e quest'ultima e' vincolata ad agire senza distinzione di parti politiche, per il perseguimento delle finalita' pubbliche obbiettivate dall'ordinamento. - v., rispettivamente, S. nn. 18/1989, 331/1988, 333/1993, 453/1990.

Massima n. 19913

L'art. 6 della legge regionale valdostana, riapprovata il 16 febbraio 1993, nel menzionare i casi di incompatibilita' a far parte della commissione regionale di controllo, si riferisce soltanto al parlamentare europeo, al senatore e al deputato eletti nella regione (art. 6, lett. a), senza considerare l'ipotesi della titolarita', nell'anno precedente alla costituzione del comitato, della carica di amministratore di enti soggetti a controllo, prevista dalla lett. c) dell'art. 43, l. n. 142 del 1990, il quale esprime al riguardo, per i valori che intende realizzare (v. massima E), principi non derogabili dalla normativa regionale. Pertanto, detto art. 6 e' costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a far parte del comitato di controllo del parlamentare europeo, del senatore e del deputato, ovunque eletti, nonche' di coloro che abbiano ricoperto le cariche di amministratori di enti soggetti a controllo del comitato nell'anno precedente alla costituzione del comitato stesso.

Massima n. 19914

L'art. 42, n. 1, lett. b) legge. n. 142 del 1990, nella parte in cui prevede tra i componenti dei comitati regionali di controllo la presenza di un membro nominato dal Commissario di governo, non riveste valore di norma di principio, nel senso che la presenza minoritaria di un rappresentante governativo nell'organo di controllo possa essere presupposto indispensabile per il buon funzionamento del medesimo, assicurandone l'unitarieta' d'indirizzo: tale unitarieta', infatti, se intesa con riferimento all'attivita' di controllo nelle singole regioni, non risulta perseguita da nessuna norma della legge, mentre e' espressamente attuata in relazione all'attivita' del comitato regionale di controllo in ciascuna regione (art. 41, nn. 2 e 3). Pertanto, la mancata previsione da parte dell'art. 3, secondo comma, della legge regionale della Valle d'Aosta, riapprovata il 16 febbraio 1993, di un membro di nomina governativa, tra i componenti della Commissione regionale di controllo, non risulta lesiva di principi stabiliti dalle leggi dello Stato, dovendosi altresi' osservare al riguardo che una previsione in tal senso sarebbe impedita dalla estraneita' all'ordinamento valdostano della figura del Commissario del Governo (v. artt. 31, 45 e 46 dello statuto). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo comma, legge della regione Valle d'Aosta, riapprovata il 16 febbraio 1993, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. e all'art. 43 del relativo Statuto speciale).

Massima n. 19915

L'art. 44, legge n. 142 del 1990 rimette alla legge regionale la determinazione dell'indennita' da attribuire ai componenti degli organi regionali di controllo sugli atti degli enti locali, cosicche' legittimamente ne' irragionevolmente, l'art. 16 della legge regionale valdostana riapprovata il 16 febbraio 1993, fissa l'indennita' dei componenti effettivi e supplenti della commissione di controllo, nonche' del presidente, commisurando la stessa all'indennita' spettante ai consiglieri regionali, sulla base di determinate percentuali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, legge della regione Valle d'Aosta, riapprovata il 16 febbraio 1993, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., e all'art. 43 del relativo Statuto speciale).

Massima n. 19916

Gli artt. 22 e 24 della legge regionale valdostana riapprovata il 16 febbraio 1993, disciplinanti, rispettivamente, il termine per l'esercizio del controllo e per la comunicazione del provvedimento di annullamento dell'atto sottoposto al controllo, attengono a materia rimessa statutariamente alla legislazione regionale e a modalita' del procedimento di controllo, le cui fasi di svolgimento si conformano - nelle loro linee fondamentali - ai principi della legge statale, di cui agli artt. 46 e segg. l. n. 142 del 1990. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 22 e 24, legge della regione Valle d'Aosta, riapprovata il 16 febbraio 1993, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., e all'art. 43 del relativo Statuto speciale).

Massima n. 19917

Posto che il decreto legislativo n. 282 del 1992 - di attuazione dell'art. 62, legge n. 142 del 1990 - il quale attribuisce al governo una delega ad emanare uno o piu' decreti per armonizzare le disposizioni della legge stessa con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta, e' estraneo alla materia dei controlli, non vi e' alcuna ragione, anche in relazione all'art. 61, terzo comma, di detta legge, che vieti al legislatore regionale di differire il momento di entrata in vigore delle nuove disposizioni sulla composizione della commissione di controllo oltre l'emanazione di detto decreto, tenuto conto anche delle esigenze di organizzazione derivanti dalla istituzione dell'ufficio. Legittimamente quindi, l'art. 35, legge regionale valdostana riapprovata il 16 febbraio 1993, stabilisce che le disposizioni sulla nuova composizione della commissione di controllo si applicano con il primo rinnovo del consiglio regionale successivo all'entrata in vigore della legge stessa. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale di detto art. 35, legge della regione Valle d'Aosta, riapprovata il 16 febbraio 1993, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., e all'art. 43 del relativo Statuto speciale).

Massima n. 19918

L'art. 36, legge regionale valdostana riapprovata il 16 febbraio 1993, disponendo l'applicabilita' della normativa "a tutte le deliberazioni adottate dopo la sua entrata in vigore" non risulta in contraddizione con il successivo art. 39 di dichiarazione di urgenza della legge stessa, in quanto quest'ultima, secondo il combinato disposto di detti articoli, si applica a tutte le deliberazioni adottate dopo la sua entrata in vigore, a partire, quindi, dal giorno successivo alla pubblicazione. Non e' altresi' ravvisabile, al riguardo, violazione dell'art. 61, terzo comma, legge n. 142 del 1990, perche' il termine di un anno ivi posto alle regioni per conformarsi alle disposizioni sugli organi di controllo, non comportando alcuna decadenza in relazione al suo decorso, senza che le regioni abbiano adempiuto a quanto prescritto, ha carattere ordinatorio e si riferisce, comunque alla ricostituzione di tali organi e non all'applicabilita' della nuova normativa alle deliberazioni oggetto del controllo stesso. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 36, legge della regione Valle d'Aosta, riapprovata il 16 febbraio 1993, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. e all'art. 43 del relativo Statuto speciale).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma primo, lett. a) e lett. b) della legge della Regione Valle d'Aosta, riapprovata il 16 febbraio 1993, recante "Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali";

b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della stessa legge della Regione Valle d'Aosta nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a far parte del comitato di controllo del parlamentare europeo, del senatore e del deputato, ovunque eletti, nonché di coloro che abbiano ricoperto le cariche di amministratori di enti soggetti a controllo del comitato nell'anno precedente alla costituzione del comitato stesso;

c) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma secondo, 16, 22, 24, 35 e 36 della medesima legge della Regione Valle d'Aosta, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione e all'art. 43 dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso 9 marzo 1993.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 luglio 1993.

Il presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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