Corte costituzionale
Sentenza n. 356/1993
Corte cost., sent. 28 luglio 1993, n. 356
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 356/1993
- Data di deposito
- 28 luglio 1993
- Data di decisione
- 26 luglio 1993
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:356
Norme oggetto del giudizio
- art. 19, legge della Regione siciliana n. 15 del 11 maggio 1993
- art. 67, legge della Regione siciliana n. 15 del 11 maggio 1993
- art. 72, legge della Regione siciliana n. 15 del 11 maggio 1993
Parametri
- art. 51, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 14, lett. b), statuto regione Sicilia
- art. 41, comma 1, Costituzione
- art. 17, lett. b), statuto regione Sicilia
- art. 6, comma 3, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 29, comma 2, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 19876
La garanzia stabilita dall'art. 51, comma primo, Cost., mira ad evitare qualsiasi discriminazione fra i soggetti riguardo alle possibilita' di accesso agli uffici pubblici, ma non tende ad assicurare il mantenimento della titolarita' degli uffici medesimi, una volta che si verifichino le condizioni alle quali il legislatore, secondo il proprio ragionevole apprezzamento, subordini, nel quadro di una riorganizzazione amministrativa degli apparati, la soppressione degli stessi uffici. Non e' quindi censurabile - sotto il profilo della indebita compressione del diritto degli amministratori a rimanere nelle rispettive cariche - la norma regionale che dispone il temporaneo commissariamento dei consorzi di bonifica siciliani nelle more della riforma e del riordino dei consorzi medesimi. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 51 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 19, L. Reg. Sicilia 11 maggio 1993, n. 15). - S. n. 103/1993.
Massima n. 19877
L'art. 19, L. Reg. Sicilia 11 maggio 1993, n. 15 - secondo il quale, nelle more della riforma e del riordino dei consorzi di bonifica siciliani, e comunque per un periodo non superiore ad un anno dall'entrata in vigore della stessa legge n. 15, le funzioni degli organi dei consorzi suddetti sono svolte da un Commissario straordinario, nominato dall'assessore regionale all'agricoltura e foreste - non contrasta con il principio di buon andamento dell'azione amministrativa, non essendo irragionevole un commissariamento a carattere temporaneo finalizzato a realizzare le migliori condizioni per l'attuazione di un riordino complessivo del settore, e ben potendo la legislazione regionale di tipo esclusivo - quale quella siciliana in materia di consorzi di bonifica - disporre in difformita' dalla disciplina statale relativa alle ipotesi di commissariamento. Ne' l'intervento del legislatore regionale puo' ritenersi precluso dalla precedente emanazione di provvedimenti amministrativi di commissariamento della cui efficacia il giudice amministrativo aveva gia' concesso cautelarmente la sospensione. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 19, L. Reg. Sicilia 11 maggio 1993, n. 15).
Massima n. 19878
L'art. 67, L. Reg. Sicilia 11 maggio 1993, n. 15 - secondo l'interpretazione maggiormente avvalorata, pur se diversa da quella suggerita dalla difesa della Regione - impone agli imprenditori privati che hanno assunto l'appalto dei lavori di censimento, catalogazione e inventariazione dei beni culturali ed ambientali nonche' i servizi aerofotografici, un articolato obbligo di assumere i "giovani" per l'innanzi o attualmente occupati in progetti di utilita' collettiva, ma, cosi' disponendo, viola la liberta'di iniziativa economica privata, giacche' comprime un elemento caratterizzante il nucleo essenziale di essa, quale quello relativo al dimensionamento e al conseguente profilo di organizzazione interna dell'impresa. Percio', l'art. 67 della suddetta legge regionale va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 41, comma primo, Cost.. - S. nn. 51/1957, 78/1958; per un'ipotesi di obbligo di assunzione bilanciato dall'erogazione pubblica di corrispondenti benefici, S. n. 316/1990.
Massima n. 19879
L'art. 72, L. Reg. Sicilia 11 maggio 1993, n. 15, non si limita a ricomprendere la CORELSI-AIAS fra le istituzioni private accreditate alla stipula dei protocolli d'intesa per l'espletamento dei corsi di insegnamento finalizzati alla formazione del personale paramedico, ma autorizza la suddetta associazione, operante nel campo della riabilitazione, a svolgere direttamente l'attivita' didattica e di formazione del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione, cosi' ponendosi in contrasto con il principio fondamentale della legislazione statale - posto dall'art. 6, comma terzo, del decreto legislativo n. 502 del 1992 - secondo cui tale attivita' non puo' avvenire al di fuori dell'ambito ospedaliero. Percio', l'art. 72 della suddetta legge regionale va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dei limiti della potesta' legislativa regionale in materia sanitaria, di cui all'art. 17, lett. b), dello Statuto speciale per la Sicilia. - S. n. 355/1993.
Massima n. 19880
Ove, nelle more del giudizio di costituzionalita' proposto dal Commissario dello Stato, l'impugnata delibera dell'Assemblea regionale siciliana venga promulgata e pubblicata (ai sensi dell'art. 29, comma secondo, dello Statuto speciale della Sicilia), la pronunzia della Corte va adottata nei confronti dell'atto legislativo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 67 e 72 della legge della Regione Siciliana 11 maggio 1993, n. 15 (Interventi nei comparti produttivi, altre disposizioni di carattere finanziario e norme per il contenimento, la razionalizzazione e l'acceleramento della spesa);
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge regionale indicata nel capo precedente, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 luglio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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