Corte costituzionale

Sentenza n. 344/1993

Corte cost., sent. 28 luglio 1993, n. 344

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
344/1993
Data di deposito
28 luglio 1993
Data di decisione
11 giugno 1993
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:344

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 1, lett. a), decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957

Parametri

Massime

Massima n. 19881

Secondo la costante giurisprudenza della Corte, l'autonomia del giudizio 'a quo' preclude al giudice costituzionale di procedere a una nuova valutazione dei presupposti processuali e lo autorizza a disattendere la posizione del giudice rimettente sulla rilevanza soltanto quando quest'ultima dovesse risultare palesemente arbitraria ovvero basata su argomentazioni del tutto implausibili. (Nella specie, concernente la questione di legittimita' costituzionale delle previsioni relative all'ineleggibilita' alla Camera dei deputati dei consiglieri regionali, contenute nell'art. 7, primo comma, lett. a), del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (sulla quale v. massima B) sollevata in un giudizio innanzi al Tribunale di Firenze, vertente sulla legittimita' del provvedimento di sospensione, da parte del Consiglio della Regione Toscana, della presa d'atto delle dimissioni, presentate in ossequio alla norma impugnata da un consigliere regionale, la Corte ha respinto la eccezione di inammissibilita' avanzata al riguardo dall'Avvocatura dello Stato, avendo ritenuto non implausibile l'assunto interpretativo addotto dal giudice rimettente a sostegno della rilevanza, secondo cui, la presa d'atto delle dimissioni essendo configurabile come atto recettizio delle dimissioni stesse, la illegittimita' di queste puo' comportare la illegittimita' di quella). - In termini v., fra le altre, S. nn. 238/1993, 163/1993, 103/1993, nonche' 436/1992.

Massima n. 19886

La disposizione dell'art. 7 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, che dichiara non eleggibili alla Camera dei deputati i consiglieri regionali, imponendo agli stessi di cessare dalle funzioni almeno centottanta giorni prima della fine della legislatura o, in caso di scioglimento anticipato, entro sette giorni dalla pubblicazione del relativo decreto, e cio' non solo quando il consigliere regionale intenda candidarsi alla Camera in un collegio elettorale ricompreso nel territorio dove esercita il proprio mandato, ma anche nell'ipotesi di candidatura in altra parte del territorio nazionale, deve riconoscersi, di fronte agli artt. 3 e 51 Cost., oltre che incoerente con il sistema delle ineleggibilita' cosi' come legislativamente previsto, viziata da evidente irrazionalita'. I poteri (di iniziativa legislativa e di controllo politico) attribuiti individualmente ai consiglieri regionali - l'esercizio dei poteri collegiali non venendo al riguardo in considerazione - sono infatti privi di quei caratteri di decisivita' e di gestione attiva della cosa pubblica, essenziali al fine di configurare ragionevolmente il pericolo - che solo potrebbe giustificare la ineleggibilita' - che la carica pubblica possa essere utilizzata, attraverso 'captatio benevolentiae' o 'metus publicae potestatis', per acquisire illecitamente consensi elettorali. Pertanto, in mancanza, nel caso, di una rigorosa prova della indispensabilita' del limite alla eleggibilita' - come la giurisprudenza della Corte costantemente richiede in riferimento al fondamentale principio per cui la eleggibilita' e' la regola e la ineleggibilita' l'eccezione - l'art. 7, cit. va dichiarato illegittimo, divenendo di conseguenza non piu' applicabile non solo per l'elezione alla Camera dei deputati, ma anche - dato che, in base all'art. 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, in tema di ineleggibilita' le leggi stabilite per la Camera valgono anche per il Senato - per l'elezione al Senato. Resta peraltro ferma, in forza dell'art. 122, secondo comma, Cost., la incompatibilita' tra le suddette cariche, mentre deve riconoscersi la possibilita' che il legislatore preveda l'ineleggibilita' a parlamentare nazionale del presidente della giunta regionale e degli assessori regionali, non potendo estendersi ad essi le considerazioni valide per i consiglieri regionali. Con l'auspicio che comunque la legislazione vigente in materia sia riformata in modo da superarne le incongruenze logiche e gli anacronismi. - Sui principi ribaditi nella sentenza in oggetto, v. sentt. nn. 46/1969, 235/1988, 1020/1988, 510/1989, 539/1990, 388/1991 e 310/1991; sulla norma impugnata, in questione prospettata pero' sotto altri profili, v. sent. n. 5/1978.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, lettera a), del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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