Corte costituzionale

Sentenza n. 305/1993

Corte cost., sent. 7 luglio 1993, n. 305

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
305/1993
Data di deposito
7 luglio 1993
Data di decisione
5 luglio 1993
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:305

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 19748

Come la Corte costituzionale, nella sua giurisprudenza, ha chiarito, il codice di procedura penale circoscrive i poteri del giudice dell'udienza preliminare in ordine alla richiesta di giudizio abbreviato solo agli aspetti formali, precisando in particolare che e' suo compito soltanto di verificare la decidibilita' allo stato degli atti e la sussistenza dei presupposti, vale a dire che non si tratti di reato punibile in astratto con l'ergastolo e che vi sia la richiesta dell'imputato e il consenso del pubblico ministero. Tuttavia, essendosi individuata nel dibattimento la sede processuale del controllo di ogni altra determinazione che comporti valutazioni di merito, come appunto la diversa valutazione del fatto contestato, la delimitazione dei poteri del G.I.P. non preclude all'imputato di recuperare, in prosieguo, il beneficio della riduzione di pena connessa al giudizio abbreviato. La valutazione definitiva in ordine ad essa spetta infatti al giudice del dibattimento, e cio' comporta ovviamente anche il potere di controllo su tutti i presupposti che condizionano tale beneficio tra cui quello della punibilita' o meno del fatto con la pena dell'ergastolo.

Massima n. 19749

Non e' in contrasto con il diritto di difesa e con il principio di eguaglianza la disciplina secondo la quale al giudice dell'udienza preliminare non e' consentito di dare al fatto contestato come reato punibile in astratto con l'ergastolo (nella specie: omicidio aggravato) - che impedisce di dar corso in quella sede al giudizio abbreviato richiesto dall'imputato e quindi al beneficio della riduzione della pena - una diversa qualificazione, neppure quando l'assunto del pubblico ministero gli appaia manifestamente infondato: il previsto recupero dibattimentale della richiesta di giudizio abbreviato ne salva gli effetti sostanziali. Ne' dal punto di vista della legittimita' costituzionale rileva l'impossibilita' per l'imputato - che da tale preclusione anche discende - di avvalersi di alcune strategie processuali e di avvantaggiarsi di alcune limitazioni quanto alla facolta' di appello da parte del pubblico ministero. La possibilita' di esaurire il giudizio nell'udienza preliminare senza affrontare l'udienza pubblica, pur costituendo uno dei motivi su cui fa leva il legislatore, ai fini di deflazione dei dibattimenti, per indurre l'imputato alla richiesta del rito alternativo, non puo' infatti ritenersi connaturata al diritto di difesa, mentre sul piano endoprocessuale, nel quale tale possibilita' esaurisce i suoi effetti, essa puo' essere configurata come pretesa invocabile in quanto prevista per la generalita' degli imputati solo se ricorrano i presupposti cui, in base alla disciplina concreta, il suo accoglimento e' subordinato e, fra questi, la contestazione di un fatto-reato non punibile in astratto con l'ergastolo. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 24, secondo comma, e - sotto l'anzidetto profilo - all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 438, 439 e 440 cod. proc. pen., 'in parte qua'). - V. massima precedente.

Massima n. 19750

La preclusione per il G.I.P. a sindacare il titolo del reato contestato dal P.M. all'imputato (nella specie: omicidio aggravato), quando questo comporta in astratto l'applicabilita' della pena dell'ergastolo e quindi l'inammissibilita', in quella sede, del rito abbreviato, anche se ritualmente richiesto dall'imputato, e' in armonia con l'attuale configurazione, a norma del codice, del giudice per le indagini preliminari quale organo preposto, in via ordinaria, alla verifica della regolarita' del procedimento nonche' della sufficienza degli elementi di fatto addotti ai fini della contestazione. Le deroghe a tale configurazione, previste dal legislatore per il raggiungimento di determinate finalita' proprie del processo (art. 22: dichiarazione d'incompetenza; art. 409: ordine di formulare l'imputazione e art. 425: proscioglimento) non sono in se' irragionevoli e comunque non sono idonee ad essere invocate come 'tertium comparationis' per inferire l'illegittimita' costituzionale della norma 'de qua'. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto l'anzidetto profilo, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 438, 439 e 440 del codice di procedura penale, 'in parte qua'). - V., sentt. nn. 46/1983, 769/1988, 286/1990, 283/1992 e 335/1992.

Massima n. 19751

Cosi' come configurato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, il principio della precostituzione del giudice nella materia penale tende ad evitare che l'imputato possa essere sottratto al giudice che sarebbe stato ordinariamente competente in relazione alla fattispecie e in rapporto al momento della commissione del fatto reato, privandolo cosi' delle garanzie di imparzialita' che egli avrebbe dinanzi a detto giudice. - In questo senso, 'ex plurimis', sent. n. 446/1990.

Massima n. 19752

Lo spostamento della competenza a decidere sulla richiesta di giudizio abbreviato, dal G.I.P. al giudice del dibattimento, che si determina in caso di contestazione di reato punibile in astratto con l'ergastolo (nella specie: omicidio aggravato) per essere tale contestazione - che il giudizio abbreviato in definitiva preclude solo se risulti fondata - sindacabile solo dal secondo e non anche dal primo, avviene - anche se in conseguenza di un atto del P.M. - in base a precise norme di legge. E' pertanto da escludere, alla luce della giurisprudenza della Corte sulla loro effettiva portata, che i principi del giudice naturale precostituito per legge e della soggezione dei giudici soltanto alla legge possano riconoscersi violati. L'esigenza costituzionale, infatti, anche se e' proprio di ogni disciplina processuale subordinare la condotta del giudice all'impulso delle parti ed alle posizioni da esse assunte in concreto, puo' dirsi assolta con la previsione del controllo da parte del giudice circa la rispondenza di tali posizioni al dettato normativo. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 101, secondo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 438, 439 e 440 cod. proc. pen., 'in parte qua'). - V. massima precedente, nonche', nel senso che la sede dibattimentale offre garanzie non inferiori a quelle dell'udienza preliminare, sent. n. 64/1991, e da ultimo, in tema di giudizio del non imputabile per vizio di mente, sent. n. 41/1993.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 438, 439 e 440 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, 25 e 101, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Teramo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1993.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

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