Corte costituzionale

Sentenza n. 28/1993

Corte cost., sent. 4 febbraio 1993, n. 28

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
28/1993
Data di deposito
4 febbraio 1993
Data di decisione
16 gennaio 1993
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:28

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 19086

La richiesta di reeferendum per l'abrogazione in parte parziale ed in parte integrale di alcune norme del testo unico delle leggi in materia di stupefacenti (d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309), e' diretta alla depenalizzazione dell'illecito costituito dalla detenzione di stupefacenti per uso personale, ed esprime, quindi, un quesito chiaro univoco ed omogeneo non sussistendo contraddizione alcuna fra il permanere della sanzione, sia pure di carattere amministrativo, per la detenzione di stupefacenti per uso personale, e l'abrogazione del divieto che ha per oggetto l'uso personale di tali sostanze, quale comportamento considerato di per se stesso. Ne' la richiesta di abrogazione di altre disposizioni, concernenti la segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze da parte dei medici che visitano o assistono i soggetti che fanno uso di droghe, puo' essere considerata del tutto eterogenea rispetto alla principale richiesta referendaria, essendo volta, nel suo complesso, ad eliminare taluni limiti ed oneri incidenti sull'attivita' del medico che assiste le persone che fanno uso di stupefacenti. La seddetta richiesta deve pertanto essere dichiarata ammissibile. - Sulla punibilita' della detenzione di stupefacenti finalizzata al consumo v. S. n. 333/1992.

Massima n. 19087

La richiesta di referendum per l'abrogazione in parte parziale ed in parte integrale di alcune norme del T.U. delle leggi in materia di stupefacenti (d.P.R. 9/10/1990 n. 309), mirante alla depenalizzazione dell'illecito costituito dalla detenzione di stupefacenti per uso personale, e' diversa da quella gia' a suo tempo dichiarata inammissibile ed avente ad oggetto la esclusione delle droghe leggere dalle tabelle delle sostenze stupefacenti, e non rientra in alcuna delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 75 Cost.; ne' puo' considerarsi in contrasto con le Convenzioni di New York del 1961 e di Vienna del 1988 dal momento che la prima, si limita a stabilire che deve essere vietata la detenzione di stupefacenti senza pero' nulla specificare in ordine alla natura delle sanzioni da applicare, e la seconda lascia espressamente agli Stati contraenti la possibilita' di prevedere misure diverse dalla sanzione penale per le infrazioni di minore gravita'. La suddetta richiesta deve pertanto esser dichiarata ammissibile. - Sulla irrogazione della sanzione criminale quale 'estrema ratio' di tutela dei beni giuridici v. sent. nn. 291/1992, 282/1990, 487 e 409/1989, 364/1988 e 189/1987; sulla inammissibilita' di diversa richiesta referendaria in materia di stupefacenti v. sent. n. 30/1981.

Massima n. 19088

Compete all'ufficio centrale per il referendum valutare se la nuova disciplina legislativa sia idonea a precludere la consultazione popolare ovvero se la richiesta debba essere trasferita o estesa alle nuove disposizioni; spettera' pertanto al suddetto ufficio valutare l'incidenza del d.l. 12 gennaio 1993, n. 3, recante fra l'altro modifiche al T.U. delle leggi in materia di stupefacenti, sulle norme del citato testo unico oggetto della richiesta referendaria. - In senso conforme v. s. n. 16/1978.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione di alcune disposizioni del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nei termini indicati in epigrafe, dichiarata legittima con ordinanza 15 dicembre 1992 dell'ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze