Corte costituzionale

Sentenza n. 251/1993

Corte cost., sent. 27 maggio 1993, n. 251

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
251/1993
Data di deposito
27 maggio 1993
Data di decisione
25 maggio 1993
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:251

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 3, legge della Regione Liguria del 22 dicembre 1992
  • art. 2, lett. e), legge della Regione Liguria del 22 dicembre 1992
  • art. 4, legge della Regione Liguria del 22 dicembre 1992

Parametri

Massime

Massima n. 19598

La previsione negli artt. 2, lett. e) e 3, terzo comma, l. reg. Liguria, riapprov. il 22 dicembre 1992, di contributi a sostegno delle associazioni ed organizzazioni piu' rappresentative costituite sia in Italia che all'estero per lo svolgimento di attivita' a favore degli emigrati liguri, dei frontalieri e delle loro famiglie - quand'anche risulti riferita ad associazioni che non dispongano di una sede nel territorio regionale - non e' tale da incidere nella sfera dei rapporti internazionali riservati allo Stato dall'art. 4, primo comma, d.P.R. n. 616 del 1977. I contributi finanziari in questione sono infatti diretti a sostenere attivita' (assistenziali, ricreative o culturali) di organismi privati (associazioni ed organizzazioni di emigrati) che non si trovano inclusi nel circuito delle relazioni intercorrenti tra i soggetti di diritto internazionale, ne' risultano dotati di poteri suscettibili di impegnare la responsabilita' internazionale dello Stato. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. e all'art. 4, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, lett. e), e 3, terzo comma, l. Regione Liguria riapprovata il 22 dicembre 1992).

Massima n. 19599

La previsione negli artt. 2, lett. e) e 3, terzo comma, l. reg. Liguria, riapprov. il 22 dicembre 1992, di contributi a sostegno delle associazioni ed organizzazioni piu' rappresentative costituite sia in Italia che all'estero per lo svolgimento di attivita' a favore degli emigrati liguri, dei frontalieri e delle loro famiglie - quand'anche risulti riferita ad associazioni che non dispongono di una sede nel territorio regionale - non si sovrappone alla competenza assegnata allo Stato dalla legge n. 205 del 1985 e attuata attraverso l'istituzione presso gli uffici e le agenzie consolari dei comitati degli italiani all'estero. La stessa legge n. 205 del 1985, infatti, afferma la natura non esclusiva di tale funzione statale, prevedendo una collaborazione dei comitati in questione con "enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della circoscrizione" (art. 2, primo comma), nonche' la richiesta di contributi al Ministero degli esteri da parte di "sodalizi, associazioni e comitati che svolgono nella circoscrizione consolare attivita' sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettivita' italiana" (art. 3, primo comma). (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. e agli artt. 1, 2 e 25, legge 8 maggio 1985, n. 205, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, lett. e), e 3, terzo comma, l. Regione Liguria riapprovata il 22 dicembre 1992).

Massima n. 19603

Come la Corte ha gia' affermato, la Regione, quale ente politico esponenziale della comunita' regionale, e' legittimata ad intervenire con provvedimenti di spesa "riguardo a tutte le questioni di interesse della comunita' regionale, anche se queste sorgano in settori estranei alle singole materie indicate nell'art. 117 Cost. e si proiettino al di la' dei confini territoriali della Regione medesima". Al riguardo, non puo' negarsi la sussistenza dell'interesse della Regione Liguria nel disporre, mediante la legge riapprovata il 22 dicembre 1992, l'adozione di iniziative di sostegno sociale e culturale a favore delle proprie popolazioni emigrate, consistenti nella previsione di contributi finanziari ad associazioni e organizzazioni aventi sede anche all'estero, a tal fine costituite. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, lett. e), e 3, terzo comma, l. Regione Liguria, riapprovata il 22 dicembre 1992). - V. s. nn. 829/1988 e 276/1991, nonche' le leggi regionali, di contenuto non dissimile da quello della legge in esame: l. Regione Abruzzo 20 novembre 1980, n. 81; l. Regione Calabria 16 maggio 1981, n. 5; l. Regione Emilia-Romagna 21 febbraio 1990, n. 14; l. Regione Lombardia 4 gennaio 1985, n. 1; l. Regione Marche 2 novembre 1988, n. 40; l. Regione Puglia 23 ottobre 1979, n. 65; l. Regione Sardegna 7 aprile 1965, n. 10; l. Regione Sicilia 4 giugno 1980, n. 55; l. Regione Toscana 19 marzo 1990, n. 17; l. Regione Umbria 15 maggio 1987, n. 26; l. Regione Veneto 19 giugno 1984, n. 28.

Massima n. 19613

Non puo' essere accolta la censura avanzata, per violazione del principio di buona amministrazione e delle esigenze di contenimento della spesa pubblica, nei confronti della disciplina, contenuta nell'art. 4, l. Regione Liguria riapprovata il 22 dicembre 1992, della composizione della istituita Consulta regionale dell'emigrazione. Mentre infatti, sotto il profilo attinente al numero dei componenti la Consulta (ritenuto dal ricorrente pletorico anche in relazione al possibile diverso accorpamento degli interessi da rappresentare) la questione investe chiaramente valutazioni relative al merito politico della legge, che non hanno ingresso nel giudizio di legittimita' costituzionale, gli oneri finanziari che il funzionamento della Consulta, nella prevista composizione, comporta, non appaiono - anche alla luce dei dati relativi alle spese di funzionamento dell'organo per il periodo 1978-1992 - ne' irragionevoli ne' tali da pregiudicare il buon andamento dell'amministrazione regionale. (Non fondatezza, 'in parte qua', della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, legge Regione Liguria riapprovata il 22 dicembre 1992, in riferimento all'art. 97 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso di cui in epigrafe, nei confronti degli artt. 2, lett. e), 3, terzo comma, e 4 della legge della Regione Liguria riapprovata il 22 dicembre 1992, recante "Nuove norme in materia di emigrazione ed istituzione della Consulta regionale per l'emigrazione", in relazione agli artt. 97, 117 e 118 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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