Corte costituzionale
Sentenza n. 243/1993
Corte cost., sent. 19 maggio 1993, n. 243
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 243/1993
- Data di deposito
- 19 maggio 1993
- Data di decisione
- 5 maggio 1993
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:243
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, legge n. 70 del 20 marzo 1975
- art. 14, legge n. 829 del 14 dicembre 1973
- art. 38, decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 29 dicembre 1973
- art. 1, co.3,b),c), legge n. 324 del 27 maggio 1959
- art. 21, legge n. 210 del 17 maggio 1985
- art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 29 dicembre 1973
- art. 26, legge n. 70 del 20 marzo 1975
- art. 38, comb. disp, decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 29 dicembre 1973
- art. 14, comb. disp, legge n. 829 del 14 dicembre 1973
- art. 1, co.3,b),c), comb. disp, legge n. 324 del 27 maggio 1959
- art. 26, comb. disp, legge n. 70 del 20 marzo 1975
- art. 3, legge n. 299 del 7 luglio 1980
- art. 4, legge n. 297 del 29 maggio 1982
- art. 22, legge n. 160 del 3 giugno 1975
- art. 19, legge della Regione siciliana n. 11 del 15 giugno 1988
Parametri
Massime
Massima n. 19628
Il rispetto della discrezionalita' del legislatore - gia' posto a base di precedenti decisioni di inammissibilita' che rimettevano al suo intervento il superamento di sperequazioni incidenti su valori costituzionali e derivanti dalla diversita' dei meccanismi di calcolo delle indennita' di fine rapporto - non puo' risolversi nella protezione dell'inerzia del legislatore medesimo. Percio', nuovamente investita delle questioni concernenti l'esclusione dell'indennita' integrativa speciale dal computo dei trattamenti di fine rapporto dei dipendenti dello Stato, del "parastato", e delle "ferrovie dello Stato", la Corte non ritiene di dover continuare a pronunziare decisioni di inammissibilita', ne' di esprimere moniti ulteriori, giacche' cio' apparirebbe abdicazione alle funzioni del giudice delle leggi. - v. S. nn. 220/1988, 763/1988; O. nn. 419/1989, 143/1990, 189/1991, 217/1991, 218/1991, 402/1991, 491/1991.
Massima n. 19629
Per tutti i lavoratori subordinati, sia privati che pubblici, l'indennita' di fine rapporto riveste identica natura di retribuzione differita con funzione previdenziale, diretta a consentire al lavoratore di superare le difficolta' economiche conseguenti alla cessazione del trattamento retributivo inerente al rapporto in atto; pertanto, ai fini del controllo sul rispetto del principio di eguaglianza 'ex' art. 3 Cost., tutte le indennita' di fine rapporto devono ritenersi omogenee e fra loro comparabili, ancorche' diversamente regolate quanto a soggetto erogatore, meccanismo di alimentazione della provvista e soggetti su cui grava l'onere contributivo in senso lato. E cio', tenuto anche conto della cd. privatizzazione del pubblico impiego, avviata dal d.P.R. n. 29 del 1993. - Sulla natura dell'indennita' di fine rapporto nel settore privato, v. S. n. 75/1968; nel settore pubblico, v. S. nn. 220/1988, 471/1989, 319/1991, 63/1992, 439/1992 e 99/1993. Nel senso della comparabilita' dei trattamenti considerati, v., oltre alle S. nn. 115/1979 e 110/1981, S. nn. 763/1988, 821/1988, 63/1992, 439/1992 e 99/1993; in senso contrario, S. n. 220/1988 e O. n. 135/1988.
Massima n. 19630
Nella sua attuale configurazione legislativa, l'indennita' integrativa speciale e' senza dubbio da considerare un elemento della retribuzione complessiva del pubblico dipendente, cosi' come l'indennita' di contingenza lo e' per i dipendenti privati; percio', l'art. 36 Cost. rappresenta un parametro pertinente rispetto al suddetto istituto. - v., al riguardo, S. n. 115/1990.
Massima n. 19631
Stante la comune natura retributiva e l'identita' di funzione previdenziale delle indennita' di fine rapporto, sia nel settore pubblico che in quello privato, la varieta' di struttura e di disciplina dei singoli trattamenti non puo' tradursi in sperequazioni sostanziali (salvo che queste ultime siano ragionevolmente collegabili a specifiche diversita' delle situazioni regolate), per un verso dovendo sussistere una sostanziale equivalenza dei vari trattamenti complessivamente considerati, per altro verso dovendosi rispettare i principi di proporzionalita' e di sufficienza retributiva. A tali limiti - l'uno derivante dal principio di eguaglianza 'ex' art. 3 Cost., l'altro dall'art. 36 Cost., riferito alla retribuzione differita - deve quindi conformarsi la discrezionalita' spettante al legislatore nel valutare l'opportunita' del mantenimento o meno di sistemi differenziati nell'ambito del pubblico impiego. - Sulla necessita' di riferirsi al risultato complessivo di ciascun trattamento, v. S. n. 220/1988.
Massima n. 19632
L'esclusione 'in toto' dell'indennita' integrativa speciale dalla base di calcolo dell'indennita' di fine rapporto dei dipendenti dello Stato, del "parastato" e delle ferrovie dello Stato, contrasta con gli artt. 3 e 36 Cost., giacche' produce sperequazioni sostanziali e ingiustificabili sia rispetto ad altri settori del pubblico impiego (come quello dei dipendenti degli enti locali) che nell'ambito di ciascun settore (penalizzando in maggior misura i livelli retributivi piu' bassi), e, per altro verso, impedisce il pieno rispetto dei principi di proporzionalita' e di sufficienza della retribuzione, anche differita, dei lavoratori dipendenti, alterando progressivamente il rapporto tra retribuzione reale e quantita' e qualita' del lavoro, e compromettendo, per le retribuzioni piu' basse, la sufficienza e la specifica funzione previdenziale del trattamento di fine rapporto. - v. le successive massime F), G), H); v. anche S. n. 142/1980.
Massima n. 19633
La 'reductio ad legitimitatem' delle norme che, in violazione degli artt. 3 e 36 Cost., escludono 'in toto' l'indennita' di fine rapporto dei dipendenti dello Stato, del "parastato" e delle "ferrovie dello Stato", non puo' avvenire ne' mediante una pronuncia meramente caducatoria - giacche' essa paralizzerebbe la corresponsione delle indennita' attualmente dovute - ne' mediante una sentenza additiva che renda integralmente computabile l'indennita' integrativa speciale dei suddetti dipendenti, in quanto cio' comporterebbe sperequazioni di segno opposto nei confronti del settore privato e del regime INADEL, diversi essendo gli altri criteri di calcolo dei rispettivi trattamenti.
Massima n. 19634
La 'reductio ad legitimitatem' delle norme che, in violazione degli artt. 3 e 36 Cost., escludono 'in toto' l'indennita' di fine rapporto dei dipendenti dello Stato, del "parastato" e delle "ferrovie dello Stato", postula meccanismi legislativi di perequazione, idonei a realizzare la complessiva equivalenza dei trattamenti (sia nell'ambito dell'impiego pubblico che nei confronti del lavoro privato) ed il rispetto dei principi di proporzionalita' e sufficienza della retribuzione, onde il legislatore e' tenuto ad avviare tempestivamente - in occasione della prossima legge finanziaria o comunque nella prima occasione utile per scelte globali di bilancio - la predisposizione dei suddetti meccanismi secondo scelte discrezionali conformate ai principi indicati, graduando gli interventi alla stregua delle risorse finanziarie occorrenti e reperibili, nonche' dell'esigenza di perequare con priorita' i trattamenti corrispondenti alle retribuzioni piu' basse. Pertanto, i combinati disposti dell'art. 1, comma terzo, lett. b) e c), L. 27 maggio 1959 n. 324, con gli artt. 3 e 38, d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032, con gli artt. 13 e 26, L. 20 marzo 1975 n. 70, e con gli artt. 14, L. 14 dicembre 1973 n. 829, e 21, L. 17 maggio 1985 n. 210, vanno dichiarati costituzionalmente illegittimi - per contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost. - nella parte in cui non prevedono per i trattamenti di fine rapporto ivi considerati, meccanismi legislativi di computo dell'indennita' integrativa speciale secondo i principi ed i tempi indicati in motivazione. - Sul "principio di gradualita'" degli interventi legislativi, v. S. nn. 419/1989, 101/1990, 260/1990, 401/1990, 422/1990, 119/1991.
Massima n. 19635
La dichiarazione di parziale incostituzionalita' delle norme che non prevedono meccanismi di computo dell'indennita' integrativa speciale nei trattamenti di fine rapporto dei dipendenti dello Stato, del "parastato" e delle "ferrovie dello Stato", comporta il riconoscimento della titolarita' - in capo ai soggetti interessati - del diritto ad un adeguato computo dell'indennita' integrativa speciale ai fini della determinazione del loro trattamento di fine rapporto; ma spetta al legislatore, determinando la misura, i modi e i tempi di detto computo, rendere in concreto realizzabile il diritto medesimo. - v. la precedente massima G.
Massima n. 19636
Le questioni di costituzionalita' degli artt. 22, L. 3 giugno 1975 n. 160, 3, L. 7 luglio 1980 n. 299, e 4, L. 29 maggio 1982 n. 297 - sollevate censurando l'esclusione dell'indennita' integrativa speciale dal calcolo dell'indennita' di fine rapporto di alcune categorie di dipendenti pubblici - vanno dichiarate inammissibili, avendo la Corte individuato nel combinato disposto di altre norme la fonte diretta della riconosciuta violazione degli artt. 3 e 36 Cost. (Inammissibilita' delle questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost.). - v. la precedente massima G.
Massima n. 19637
Non puo' contrastare con il principio di uguaglianza un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, perche' lo stesso fluire di questo costituisce di per se' un elemento diversificatore. Non e' percio' in contrasto con l'art. 3 Cost., in collegamento con l'art. 36, la legge regionale siciliana che introduce la computabilita' dell'indennita' integrativa speciale nel calcolo dell'indennita' di buonuscita dei dipendenti regionali solo a decorrere dall'1 gennaio 1985, escludendo dal relativo beneficio i dipendenti cessati dal servizio anteriormente a tale data, di per se' comunque non arbitraria o incongrua. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 19, L. Reg. Sic. 15 giugno 1988 n. 11, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.). - v., 'ex plurimis', S. nn. 504/1988, 190/1990, 272/1990, 395/1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) Dichiara L'illegittimità costituzionale dei combinati disposti dell'articolo 1, terzo comma, lettere b) e c), della legge 27 maggio 1959 n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza) con gli articoli 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato); con gli articoli 13 e 26 della legge 20 marzo 1975 n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente) e con gli articoli 14 della legge 14 dicembre 1973 n. 829 (Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e 21 della legge 17 maggio 1985 n. 210 (Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato"), nella parte in cui non prevedono, per i trattamenti di fine rapporto ivi considerati, meccanismi legislativi di computo dell'indennità integrativa speciale secondo i principi ed i tempi indicati in motivazione;
2) Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 22 della legge 3 giugno 1975 n. 160 (Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale), dell'articolo 3 della legge 7 luglio 1980 n. 299 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 maggio 1980 n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980), e dell'articolo 4 della legge 29 maggio 1982 n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), sollevate in riferimento agli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione, dalla Corte di cassazione e dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con le ordinanze indicate in epigrafe;
3) Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 19 della legge regionale siciliana 15 giugno 1988 n. 11 (Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale per il triennio 1985-1987 e modifiche ed integrazioni alla normativa concernente lo stesso personale), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Sezione distaccata di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 maggio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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