Corte costituzionale
Sentenza n. 24/1993
Corte cost., sent. 29 gennaio 1993, n. 24
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 24/1993
- Data di deposito
- 29 gennaio 1993
- Data di decisione
- 12 gennaio 1993
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- BORZELLINO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:24
Norme oggetto del giudizio
- art. 30, legge n. 335 del 19 maggio 1976
- art. 31, legge n. 335 del 19 maggio 1976
- art. 30, comb. dis., legge n. 335 del 19 maggio 1976
- art. 30, comb.disp., legge n. 335 del 19 maggio 1976
Parametri
Massime
Massima n. 19059
Ove la normativa impugnata, ancorche' inesattamente indicata nell'ordinanza di rimessione, sia chiaramente identificabile in base alla prospettazione compiuta dal giudice 'a quo', la questione di costituzionalita' deve ritenersi validamente proposta e dunque ammissibile. (Nella specie, respingendo un'eccezione di inammissibilita' formulata 'ex parte', la Corte ha ritenuto che la questione di costituzionalita' concernente il mancato assoggettamento degli amministratori e dipendenti regionali a giudizio di responsabilita' innanzi alla Corte dei conti per i danni cagionati ad ente pubblico diverso dalla regione, debba intendersi riferita al combinato disposto degli artt. 30 e 31, L. n. 335 del 1976, anziche' all'impugnato art. 30, s.l.). - S. nn. 115/1990, 446/1990, 595/1990.
Massima n. 19060
Costituisce 'ius receptum' che la responsabilita' amministrativa patrimoniale, devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti, ha natura contrattuale, in quanto presuppone l'esistenza di un rapporto di servizio tra l'autore del danno e l'ente danneggiato (oltreche' la violazione di doveri inerenti a detto rapporto), e che, invece, per i danni cagionati ad enti pubblici diversi da quello di appartenenza (ovvero a privati), i pubblici dipendenti rispondono a titolo di responsabilita' extracontrattuale, soggetta a giurisdizione del giudice ordinario. Percio', il mancato assoggettamento degli amministratori e dipendenti regionali a giudizio di responsabilita' innanzi alla Corte dei conti per i danni cagionati ad enti pubblici diversi dalla regione di appartenenza, non viola gli artt. 3 e 97 Cost., in quanto - contrariamente all'assunto del giudice ' a quo' - non esime tali soggetti da responsabilita' (extracontrattuale) per i medesimi danni. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' del combinato disposto degli artt. 30 e 31, L. 19 maggio 1976 n. 335, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.).
Massima n. 19061
L'attribuzione alla Corte dei conti - da parte dell'art. 103, comma secondo, Cost. - della giurisdizione in materia di contabilita' pubblica (comprensiva sia dei giudizi di conto che di quelli sulla responsabilita' amministrativa patrimoniale), non ha carattere cogente ed assoluto, ma solo tendenzialmente generale, sicche' la concreta attribuzione della giurisdizione in relazione alle diverse fattispecie di responsabilita' amministrativa richiede l''interpositio' del legislatore ordinario, cui competono valutazioni e scelte discrezionali che, attenendo alla politica legislativa, non sono censurabili in sede di giudizio di costituzionalita' ed escludono la possibilita' di sentenze additive. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita', in riferimento all'art. 103 Cost., del combinato disposto degli artt. 30 e 31, L. 19 maggio 1976 n. 335, nella parte in cui non prevede la giurisdizione della Corte dei conti in ordine alla responsabilita' degli amministratori e dipendenti regionali per i danni cagionati ad enti pubblici diversi dalla regione di appartenenza). - V. anche S. nn. 189/1984, 241/1984, 641/1987, 411/1988, 421/1988, 773/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 30 e 31 della legge 19 maggio 1976, n. 335 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, con le ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 30 e 31 della legge 19 maggio 1976, n. 335, sollevata in riferimento all'art. 103 della Costituzione, con le stesse ordinanze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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