Corte costituzionale

Sentenza n. 237/1993

Corte cost., sent. 13 maggio 1993, n. 237

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
237/1993
Data di deposito
13 maggio 1993
Data di decisione
3 maggio 1993
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:237

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 19590

Il divieto stabilito dall'art. 62 cod. proc. pen. col prevedere che "le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di testimonianza", non e' affatto assoluto ed illimitato. Come anche la giurisprudenza della Corte di cassazione ha dichiarato, esso opera infatti solo con riferimento a dichiarazioni rese "nel procedimento" e non genericamente "in pendenza del procedimento", e pertanto, ai fini dell'applicabilita' della norma, mentre il discrimine temporale della iscrizione della notizia di reato - o del nome della persona cui il reato e' attribuito - nel registro di cui all'art. 335 cod.proc.pen. non assume di per se alcun rilievo, occorre pur sempre accertare (ed e' questo che essenzialmente rileva) che le dichiarazioni su cui dovrebbe vertere la testimonianza "de auditu" siano state rese (anche spontaneamente) in occasione del compimento di cio' che debba comunque qualificarsi come un (qualsiasi) atto del procedimento. Cosi' circoscritti i limiti entro cui puo' operare e' quindi da escludersi che la norma sia viziata da irragionevolezza o da eccesso di delega, in quanto, posta com'e' a tutela della esigenza che le dichiarazioni dell'imputato giungano a conoscenza del giudice attraverso l'esclusivo veicolo della documentazione formale con le garanzie a questa connesse, essa trae origine dalla direttiva dell'art. 2, n. 31 della legge n. 81 del 1987, che vieta l'utilizzazione "agli effetti del giudizio, anche attraverso la testimonianza della polizia giudiziaria, delle dichiarazioni rese senza l'assistenza della difesa", anche se raccolte sul luogo e nell'immediatezza del fatto, e trova fondamento nel principio (direttiva n. 33) che impone alla polizia giudiziaria di compilare verbali o comunque di documentare l'attivita' compiuta. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 62 cod. proc. pen.).

Massima n. 19591

Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, al fine di valutare l'esistenza o meno di un eccesso di delega, la verifica della rispondenza della norma delegata alla 'ratio' e alla finalita' del legislatore delegante va effettuata tenendo conto anche del complesso dei criteri direttivi impartiti. - V., da ultimo sent. n. 141/1993 e precedenti ivi richiamati.

Massima n. 19593

L'obbligo di motivazione dei provvedimenti giuridizionali sancito dall'art. 111, primo comma, Cost., sussiste entro l'ambito riservato alle valutazioni del giudice, e pertanto non puo' farsi ad esso richiamo per contestare la legittimita' di una norma del processo penale che vietando l'ingresso in dibattimento di un determinato mezzo di prova, (come nella specie l'art. 62 cod.proc.pen. riguardo alle testimonianze "de auditu" su dichiarazioni rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini) delimita a monte tale ambito. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 111, primo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 62 cod.proc.pen.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76 e 111 della Costituzione, dal Pretore di Bergamo, sezione distaccata di Clusone, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze