Corte costituzionale

Sentenza n. 226/1993

Corte cost., sent. 7 maggio 1993, n. 226

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
226/1993
Data di deposito
7 maggio 1993
Data di decisione
23 aprile 1993
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:226

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, decreto-legge n. 409 del 22 dicembre 1990
  • legge n. 59 del 27 febbraio 1991
  • art. 5, legge n. 544 del 28 dicembre 1988

Parametri

Massime

Massima n. 19623

Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, e' inammissibile l'intervento di soggetti privati che non siano parti nel giudizio 'a quo'.

Massima n. 19624

Alle parti private costituitesi nel giudizio incidentale di legittimita' costituzionale non e' consentito ampliare il 'thema decidendum' fissato dall'ordinanza di rimessione, sicche' non possono essere esaminate le ulteriori questioni da esse prospettate. - v., da ultimo, S. n. 114/1993 (in cui, piu' specificamente, si afferma che le parti non possono prospettare questioni ulteriori che non siano pregiudiziali a quella sollevata dal giudice rimettente).

Massima n. 19625

Il principio di adeguatezza delle pensioni non comporta la garanzia di integrale e puntuale corrispondenza fra pensioni e retribuzioni, bensi' postula la presenza di meccanismi di ragionevole perequazione, idonei ad evitare che fra la dinamica retributiva e quella pensionistica si verifichi uno scostamento di entita' tale da risultare irragionevole; la scelta di tali meccanismi e' rimessa alla discrezionalita' del legislatore e va compiuta attraverso il bilanciamento delle varie esigenze nel quadro della politica economica generale e nei limiti delle concrete disponibilita' finanziarie. - v. S. nn. 42/1993, 337/1992, 243/1992, 119/1992, 119/1991, 20/1991, 501/1988, 173/1986, 30/1976, nonche' O. n. 92/1991.

Massima n. 19626

Riguardo all'esistente divario fra pensioni e retribuzioni del settore pubblico - denunciato dalla Corte dei conti nonostante i disposti miglioramenti dei trattamenti di quiescenza - i dati contabili complessivi forniti dalla Presidenza del Consiglio non dimostrano uno scostamento di entita' tale da far ritenere, al momento attuale, che il meccanismo di perequazione predisposto dal legislatore sia inidoneo a garantire un sufficiente livello di adeguatezza delle pensioni; percio', l'invocata riliquidazione delle pensioni, in rapporto alla dinamica delle retribuzioni, rientra nella discrezionalita' del legislatore, potendo il rilevato divario assumersi solo come indice rivelatore dell'opportunita' di un piu' avanzato livello di raccordo e della necessita' di evitare che il divario raggiunga valori critici, tali da rendere inevitabile l'intervento correttivo della Corte. (Inammissibilita' delle questioni di costituzionalita' dell'art. 5, L. 28 dicembre 1988 n. 544, e dell'art. 3, d.l. 22 dicembre 1990 n. 409, conv. in L. 27 febbraio 1991 n. 59, sollevate in rifermento agli artt. 3, 36 e 38 Cost.).

Massima n. 19627

La questione di costituzionalita' degli artt. 5, L. 28 dicembre 1988 n. 544, e 3, d.l. 22 dicembre 1990 n. 409, conv. in L. 27 febbraio 1991 n. 59 - impugnati nella parte in cui non dispongono la riliquidazione delle pensioni in rapporto alle retribuzioni in atto - va dichiarata inammissibile in relazione all'art. 54 Cost., il cui richiamo e' privo di ogni motivazione oltre a non essere comunque conferente al 'thema decidendum'.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5 legge 28 dicembre n. 544 (Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni) e dell'art. 3 decreto legge 22 dicembre 1990 n. 409 (Disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico), convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1991 n. 59, sollevate - in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 54 della Costituzione - dalla Corte dei conti con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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