Corte costituzionale

Sentenza n. 225/1993

Corte cost., sent. 7 maggio 1993, n. 225

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
225/1993
Data di deposito
7 maggio 1993
Data di decisione
23 aprile 1993
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:225

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 19573

Secondo la disciplina delle notificazioni all'imputato residente o domiciliato all'estero - in luogo conosciuto - prevista dall'art. 169, primo comma, cod. proc. pen. - disciplina applicabile indipendentemente dall'adozione del rito attraverso il quale si perviene alla conclusione del procedimento, e percio' da osservarsi, in mancanza di una espressa deroga, anche nel procedimento per decreto - prima di adottare il decreto penale - quando si intenda procedere con tale rito - all'imputato che si trovi nella suddetta situazione va inviata, dal giudice o dal pubblico ministero, una raccomandata contenente l'indicazione dell'autorita' che procede, il titolo del reato e il tempo e il luogo in cui e' stato commesso, con l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato. Di conseguenza se, ricevuta la raccomandata, l'imputato dichiari o elegga domicilio in Italia, le notificazioni degli atti del processo devono essere eseguite in questo, e cosi', se l'imputato, in luogo della dichiarazione o elezione di domicilio in territorio italiano si limita a nominare un difensore di fiducia, il decreto penale va notificato a mani di questo, mentre, in mancanza, sia della dichiarazione o elezione di domicilio che della nomina di un difensore di fiducia, gli atti processuali, compreso il decreto penale, dovranno essere notificati, previa nomina, al difensore d'ufficio, non rilevando in contrario - in quanto la normativa speciale prevale, nel caso, sulla normativa generale - che di regola per la legittima emissione del decreto penale la nomina del difensore di ufficio non sia richiesta. Cosicche', tenuto conto che l'imputato residente o domiciliato all'estero ha puntuale notizia del procedimento attraverso l'interpello ex art. 169, primo comma, cod. proc. pen., e che fruisce di adeguato termine (tale essendo quello previsto di trenta giorni) per assumere le proprie determinazioni, deve riconoscersi assicurato - contro quanto ritenuto, in base a contraria interpretazione della norma impugnata, dal giudice 'a quo' - il pieno esercizio del diritto di difesa. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., degli artt. 169, comma primo, 459, 460 e 461 cod. proc. pen., 'in parte qua'). - Sulla necessita', in generale, della nomina di un difensore di ufficio prima della emissione del decreto penale, v. S. n. 344/1991 e O. n. 346/1992. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 472 del 1993.

Massima n. 19574

Come stabilito dalla Cassazione, sulla linea della propria precedente giurisprudenza che assimila la opposizione a decreto penale ai mezzi di impugnazione, l'art. 461, primo comma, cod. proc. pen., secondo cui l'opposizione a decreto penale si propone "mediante dichiarazione ricevuta nella cancelleria", non e' incompatibile con la norma contenuta nel successivo art. 583, il quale prevede in via generale che l'impugnazione puo' essere proposta "mediante telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo raccomandata". Pertanto anche l'imputato residente o dimorante all'estero, in seguito a decreto penale notificatogli con l'osservanza delle formalita' di cui all'art. 169, primo comma, cod. proc. pen., puo' proporre l'opposizione a mezzo posta, venendo quindi meno il dubbio di costituzionalita' espresso in proposito, in base al contrario assunto, dal giudice rimettente. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., dell' art. 461, secondo comma, cod. proc. pen., 'in parte qua').

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 169, comma 1, 459, 460 e 461 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Massa con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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