Corte costituzionale
Sentenza n. 224/1993
Corte cost., sent. 7 maggio 1993, n. 224
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 224/1993
- Data di deposito
- 7 maggio 1993
- Data di decisione
- 23 aprile 1993
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:224
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 2, legge n. 406 del 24 luglio 1985
- legge n. 36 del 22 gennaio 1934
- art. 25, regio decreto legge n. 1578 del 27 novembre 1933
Parametri
Massime
Massima n. 19683
Il vincolo posto dall'art. 3, secondo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 406, per coloro che hanno superato gli esami di procuratore legale, di iscriversi esclusivamente in un albo circondariale nell'ambito del distretto della Corte di appello presso la quale e' stato sostenuto l'esame, pur essendo ispirato all'esigenza di arginare il fenomeno delle migrazioni dei praticanti procuratori verso sedi di esame ritenute piu' vantaggiose, non ammette alcuna possibilita' di deroga, neppure quando il mutamento di residenza non sia affatto elusivo delle finalita' della legge ma sia invece dovuto a necessita' effettive e sopravvenute, o anche necessario per evitare incompatibilita' che l'esercizio della professione potrebbe determinare. Tale vincolo, unito all'ulteriore obbligo - che deriva dall'art. 25 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578 - di permanenza minima della iscrizione in un albo per almeno un biennio, chiaramente eccede le finalita' perseguite dal legislatore ed appare irragionevole in un sistema altrimenti ispirato alla libera scelta della circoscrizione nella quale l'interessato puo' iscriversi per esercitare la professione. Deve quindi dichiararsi l'illegittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., dell'art. 3, secondo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 406, in relazione all'art. 25 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, con la legge 22 gennaio 1934, n. 36.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 406 (Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione di procuratore legale) in relazione all'art. 25 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, con la legge 22 gennaio 1934, n. 36.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 7 maggio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze