Corte costituzionale

Sentenza n. 224/1993

Corte cost., sent. 7 maggio 1993, n. 224

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
224/1993
Data di deposito
7 maggio 1993
Data di decisione
23 aprile 1993
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:224

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 2, legge n. 406 del 24 luglio 1985
  • legge n. 36 del 22 gennaio 1934
  • art. 25, regio decreto legge n. 1578 del 27 novembre 1933

Parametri

Massime

Massima n. 19683

Il vincolo posto dall'art. 3, secondo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 406, per coloro che hanno superato gli esami di procuratore legale, di iscriversi esclusivamente in un albo circondariale nell'ambito del distretto della Corte di appello presso la quale e' stato sostenuto l'esame, pur essendo ispirato all'esigenza di arginare il fenomeno delle migrazioni dei praticanti procuratori verso sedi di esame ritenute piu' vantaggiose, non ammette alcuna possibilita' di deroga, neppure quando il mutamento di residenza non sia affatto elusivo delle finalita' della legge ma sia invece dovuto a necessita' effettive e sopravvenute, o anche necessario per evitare incompatibilita' che l'esercizio della professione potrebbe determinare. Tale vincolo, unito all'ulteriore obbligo - che deriva dall'art. 25 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578 - di permanenza minima della iscrizione in un albo per almeno un biennio, chiaramente eccede le finalita' perseguite dal legislatore ed appare irragionevole in un sistema altrimenti ispirato alla libera scelta della circoscrizione nella quale l'interessato puo' iscriversi per esercitare la professione. Deve quindi dichiararsi l'illegittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., dell'art. 3, secondo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 406, in relazione all'art. 25 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, con la legge 22 gennaio 1934, n. 36.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 406 (Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione di procuratore legale) in relazione all'art. 25 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, con la legge 22 gennaio 1934, n. 36.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze