Corte costituzionale
Sentenza n. 217/1993
Corte cost., sent. 5 maggio 1993, n. 217
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 217/1993
- Data di deposito
- 5 maggio 1993
- Data di decisione
- 23 aprile 1993
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:217
Norme oggetto del giudizio
- art. 274, comma 2, codice penale militare di pace
Parametri
Massime
Massima n. 19569
L'aver previsto, per i reati di assenza dal servizio, che la competenza appartiene al Tribunale del luogo ove sia avvenuta la volontaria presentazione, non puo' ritenersi in contrasto con il principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia, data l'altezza degli attuali livelli tecnologici (telefonia, telematica, ecc...), e non avendo peraltro pregio, perche' risolvibile nell'ambito del coordinamento delle diverse autorita' di polizia giudiziaria, la doglianza relativa agli inconvenienti che potrebbero derivare dal fatto che (a norma dell'art. 52 r.d. n. 1022 del 1941) il procuratore presso i Tribunali militari riveste anche la qualita' di consulente legale dei comandi militari locali in materia di giustizia militare. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 97 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 274, secondo comma, c.p.m.p.).
Massima n. 19570
Anche se le modificazioni al sistema, previgente, dell'obbligatorieta' dell'arresto in flagranza per i reati militari, hanno comportato un effetto indiretto, meramente fattuale, sulla disciplina della competenza territoriale per i reati di assenza dal servizio, facendo accrescere il numero dei casi di volontaria presentazione dell'imputato in ragione dell'impossibilita' di procedere al suo arresto, non puo' parlarsi di sopravvenuta irrazionalita' della disciplina della competenza, poiche' essa non e' strutturalmente mutata, essendo rimasta identica anche dopo le suddette modifiche normative. Ne' l'accrescersi della frequenza di uno dei criteri di radicamento della competenza (quello della "volontaria presentazione") rispetto agli altri (luogo dell'arresto o della consegna) puo' ritenersi produttivo di un irrazionale meccanismo di individuazione del giudice in quanto nella previsione del legislatore e' indifferente, data l'equivalenza dei criteri, il ricorso all'uno o all'altro. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 274, secondo comma, c.p.m.p.).
Massima n. 19572
L'aver previsto, per i reati di assenza dal servizio, che la competenza appartiene al Tribunale del luogo della volontaria presentazione, ovvero a quello del luogo dell'arresto o della consegna, rappresenta una ipotesi di competenza territoriale alternativa la cui risoluzione pur sempre avviene in base a meccanismi stabiliti a priori dall'organo legislativo. Tanto basta, come piu' volte affermato, a ritenere rispettato il principio di precostituzione del giudice, non potendo ritenersi in contrasto con il suddetto principio la possibilita' che il legislatore elevi a criterio di radicamento della competenza un'attivita' dell'imputato (che non si riduca a mero arbitrio) e cio' non solo perche' gia' con la decisione di commettere il reato in un dato luogo l'imputato opera in definitiva la scelta dell'ufficio giudiziario che dovra' poi giudicarlo, ma anche perche' tale 'scelta' se consente di individuare l'ufficio giudiziario ove si incardinera' il procedimento non consente anche la scelta del magistrato che in quel processo promuovera' l'azione penale o lo giudichera'. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 25 Cost. della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 274, secondo comma, c.p.m.p.). - Sul principio di precostituzione del giudice v. S. nn. 88/1962, 1/1965, 158/1982, 251/1986 e 269/1992.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di costituzionalità dell'art. 274, secondo comma, codice penale militare di pace sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 97 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di La Spezia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 5 maggio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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