Corte costituzionale

Sentenza n. 217/1993

Corte cost., sent. 5 maggio 1993, n. 217

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
217/1993
Data di deposito
5 maggio 1993
Data di decisione
23 aprile 1993
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:217

Norme oggetto del giudizio

  • art. 274, comma 2, codice penale militare di pace

Parametri

Massime

Massima n. 19569

L'aver previsto, per i reati di assenza dal servizio, che la competenza appartiene al Tribunale del luogo ove sia avvenuta la volontaria presentazione, non puo' ritenersi in contrasto con il principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia, data l'altezza degli attuali livelli tecnologici (telefonia, telematica, ecc...), e non avendo peraltro pregio, perche' risolvibile nell'ambito del coordinamento delle diverse autorita' di polizia giudiziaria, la doglianza relativa agli inconvenienti che potrebbero derivare dal fatto che (a norma dell'art. 52 r.d. n. 1022 del 1941) il procuratore presso i Tribunali militari riveste anche la qualita' di consulente legale dei comandi militari locali in materia di giustizia militare. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 97 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 274, secondo comma, c.p.m.p.).

Massima n. 19570

Anche se le modificazioni al sistema, previgente, dell'obbligatorieta' dell'arresto in flagranza per i reati militari, hanno comportato un effetto indiretto, meramente fattuale, sulla disciplina della competenza territoriale per i reati di assenza dal servizio, facendo accrescere il numero dei casi di volontaria presentazione dell'imputato in ragione dell'impossibilita' di procedere al suo arresto, non puo' parlarsi di sopravvenuta irrazionalita' della disciplina della competenza, poiche' essa non e' strutturalmente mutata, essendo rimasta identica anche dopo le suddette modifiche normative. Ne' l'accrescersi della frequenza di uno dei criteri di radicamento della competenza (quello della "volontaria presentazione") rispetto agli altri (luogo dell'arresto o della consegna) puo' ritenersi produttivo di un irrazionale meccanismo di individuazione del giudice in quanto nella previsione del legislatore e' indifferente, data l'equivalenza dei criteri, il ricorso all'uno o all'altro. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 274, secondo comma, c.p.m.p.).

Massima n. 19572

L'aver previsto, per i reati di assenza dal servizio, che la competenza appartiene al Tribunale del luogo della volontaria presentazione, ovvero a quello del luogo dell'arresto o della consegna, rappresenta una ipotesi di competenza territoriale alternativa la cui risoluzione pur sempre avviene in base a meccanismi stabiliti a priori dall'organo legislativo. Tanto basta, come piu' volte affermato, a ritenere rispettato il principio di precostituzione del giudice, non potendo ritenersi in contrasto con il suddetto principio la possibilita' che il legislatore elevi a criterio di radicamento della competenza un'attivita' dell'imputato (che non si riduca a mero arbitrio) e cio' non solo perche' gia' con la decisione di commettere il reato in un dato luogo l'imputato opera in definitiva la scelta dell'ufficio giudiziario che dovra' poi giudicarlo, ma anche perche' tale 'scelta' se consente di individuare l'ufficio giudiziario ove si incardinera' il procedimento non consente anche la scelta del magistrato che in quel processo promuovera' l'azione penale o lo giudichera'. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 25 Cost. della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 274, secondo comma, c.p.m.p.). - Sul principio di precostituzione del giudice v. S. nn. 88/1962, 1/1965, 158/1982, 251/1986 e 269/1992.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di costituzionalità dell'art. 274, secondo comma, codice penale militare di pace sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 97 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di La Spezia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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