Corte costituzionale
Sentenza n. 194/1993
Corte cost., sent. 27 aprile 1993, n. 194
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 194/1993
- Data di deposito
- 27 aprile 1993
- Data di decisione
- 19 aprile 1993
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:194
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 3, legge della Regione Veneto n. 28 del 23 aprile 1990
Parametri
Massime
Massima n. 19500
Nei giudizi di legittimita' costituzionale in via incidentale su leggi regionali, la irregolarita' procedurale verificatasi per essere stata la ordinanza di rimessione notificata alla Regione interessata anziche' all'Avvocatura dello Stato che ne ha la rappresentanza, deve ritenersi sanata se la Regione, ciononostante, si sia tempestivamente costituita.
Massima n. 19501
Come piu' volte affermato, le pronunce concernenti le norme penali di favore influiscono o possono influire sull'esercizio della funzione giurisdizionale, l'eventuale accoglimento dell'impugnativa venendo ad incidere sulle formule di proscioglimento o, quanto meno, sul dispositivo della sentenza penale e potendo inoltre riflettersi sullo schema argomentativo della sentenza penale assolutoria modificandone la 'ratio decidendi'. Peraltro, nella fattispecie, l'eventuale declaratoria di illegittimita' costituzionale della impugnata legge della Regione Veneto - che ha introdotto nella materia dello stoccaggio di rifiuti tossici e nocivi l'istituto del silenzio-assenso, cosi' discostandosi da quanto previsto dalla normativa statale e comunitaria - influirebbe sullo stesso fatto da addebitare all'imputato e quindi sul reato a lui ascrivibile che oltretutto e' di natura permanente. - V. S. nn. 146/1983, 826/1988 e 124/1990.
Massima n. 19502
La disposizione della legge Regione Veneto n. 28 del 1990, con il prevedere, per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi, la possibilita' dell'autorizzazione tacita, introduce l'istituto del silenzio-assenso in una fattispecie nella quale, data la natura degli interessi in questione (tutela della salute e dell'ambiente) che sono beni costituzionalmente protetti, e stante l'obbligo dell'osservanza di direttive comunitarie, sono indispensabili, per il rilascio dell'autorizzazione, accurate indagini e accertamenti tecnici al fine di evitare danni tutt'altro che impossibili data la natura tossica e nociva dei rifiuti accumulati. Pertanto - assorbito il profilo riferito all'art. 25 Cost. - deve essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 3, terzo comma, l. Regione Veneto 23 aprile 1990, n. 28, a nulla rilevando l'avvenuto traferimento alle Regioni delle funzioni relative allo smaltimento dei rifiuti in quanto, dovendosi osservare le direttive comunitarie, sussiste l'obbligo dello Stato alla loro attuazione e osservanza. - In senso conforme sent. n. 306/1992.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma, della legge della Regione Veneto 23 aprile 1990, n. 28 (Nuove norme per la tutela dell'ambiente. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente").
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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