Corte costituzionale
Sentenza n. 185/1993
Corte cost., sent. 23 aprile 1993, n. 185
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 185/1993
- Data di deposito
- 23 aprile 1993
- Data di decisione
- 19 aprile 1993
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:185
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, u.c.lett.b, legge n. 10 del 28 gennaio 1977
- art. 2, legge n. 1187 del 19 novembre 1968
Parametri
Massime
Massima n. 19498
Difetta di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale sollevata, nei confronti degli artt. 2 della legge n. 1187 del 1968, e 4, ult. comma, lett. b), della legge n. 10 del 1977, per la apposizione, senza previsione di indennizzo, sui suoli situati in centri abitati, in mancanza degli strumenti urbanistici generali, di vincoli d'inedificabilita' suscettibili di protrarsi a tempo indeterminato, non essendo stabiliti termini perentori, in caso di inerzia del comune nel sostituire con nuovi strumenti urbanistici quelli decaduti. Il giudizio 'a quo', infatti, verte su una domanda di risarcimento di danni per il protrarsi dell'inedificabilita' di un'area sita in un centro urbano, in conseguenza della mancata adozione dello strumento urbanistico, da parte del comune, dopo la decadenza di quello gia' in vigore e di conseguenza, poiche' i limiti a carattere espropriativo contestati nell'ordinanza di rimessione non sono certo riconducibili, nella loro configurazione tipica, ad una attivita' illecita della p.a. quale quella denunciata nel processo di provenienza, ai fini della decisione di questo la dichiarazione di illegittimita' delle norme censurate sarebbe del tutto ininfluente. (Inammissibilita', sotto l'anzidetto profilo, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 Cost., degli artt. 2, legge 19 novembre 1968, n. 1187, e 4, ultimo comma, lett. b), legge 28 gennaio 1977, n. 10).
Massima n. 19499
Riguardo alla questione di legittimita' costituzionale sollevata, nei confronti degli artt. 2 della legge n. 1187 del 1968, e 4, ultimo comma, lett. b) della legge n. 10 del 1977, per la apposizione, senza previsione di indennizzo, sui suoli situati in centri abitati, in mancanza degli strumenti urbanistici generali, di vincoli di inedificabilita' suscettibili di protrarsi a tempo indeterminato, non e' dato alla Corte di pronunciarsi sulla richiesta, formulata dal giudice rimettente, della introduzione nell'ordinamento di una previsione normativa diretta a stabilire che, ove la lamentata inedificabilita' si protragga - per la decadenza degli strumenti urbanistici vigenti e la mancata adozione dei nuovi - "oltre un certo lasso di tempo", il proprietario abbia diritto ad un indennizzo. Un provvedimento in tal senso, infatti, implica scelte discrezionali in ordine alla determinazione del termine, mentre lo scrutinio dei diversi rimedi possibili, con riguardo alla durata e alle modalita' dell'inadempimento amministrativo, richiede, a sua volta, valutazioni di esclusiva competenza del legislatore. Il quale, peraltro, per superare l'ingiustizia del regime dei terreni situati nei centri abitati sprovvisti di strumenti urbanistici, e' comunque tenuto ad intervenire in modo tempestivo ed adeguato. (Inammissibilita', sotto il su indicato profilo, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 Cost., degli artt. 2, legge 19 novembre 1968, n. 1187, e 4, ultimo comma, lett. b), legge 28 gennaio 1977, n. 10).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150) e 4, ultimo comma, lett. b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione dalla corte d'appello di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze