Corte costituzionale

Sentenza n. 185/1993

Corte cost., sent. 23 aprile 1993, n. 185

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
185/1993
Data di deposito
23 aprile 1993
Data di decisione
19 aprile 1993
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:185

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, u.c.lett.b, legge n. 10 del 28 gennaio 1977
  • art. 2, legge n. 1187 del 19 novembre 1968

Parametri

Massime

Massima n. 19498

Difetta di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale sollevata, nei confronti degli artt. 2 della legge n. 1187 del 1968, e 4, ult. comma, lett. b), della legge n. 10 del 1977, per la apposizione, senza previsione di indennizzo, sui suoli situati in centri abitati, in mancanza degli strumenti urbanistici generali, di vincoli d'inedificabilita' suscettibili di protrarsi a tempo indeterminato, non essendo stabiliti termini perentori, in caso di inerzia del comune nel sostituire con nuovi strumenti urbanistici quelli decaduti. Il giudizio 'a quo', infatti, verte su una domanda di risarcimento di danni per il protrarsi dell'inedificabilita' di un'area sita in un centro urbano, in conseguenza della mancata adozione dello strumento urbanistico, da parte del comune, dopo la decadenza di quello gia' in vigore e di conseguenza, poiche' i limiti a carattere espropriativo contestati nell'ordinanza di rimessione non sono certo riconducibili, nella loro configurazione tipica, ad una attivita' illecita della p.a. quale quella denunciata nel processo di provenienza, ai fini della decisione di questo la dichiarazione di illegittimita' delle norme censurate sarebbe del tutto ininfluente. (Inammissibilita', sotto l'anzidetto profilo, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 Cost., degli artt. 2, legge 19 novembre 1968, n. 1187, e 4, ultimo comma, lett. b), legge 28 gennaio 1977, n. 10).

Massima n. 19499

Riguardo alla questione di legittimita' costituzionale sollevata, nei confronti degli artt. 2 della legge n. 1187 del 1968, e 4, ultimo comma, lett. b) della legge n. 10 del 1977, per la apposizione, senza previsione di indennizzo, sui suoli situati in centri abitati, in mancanza degli strumenti urbanistici generali, di vincoli di inedificabilita' suscettibili di protrarsi a tempo indeterminato, non e' dato alla Corte di pronunciarsi sulla richiesta, formulata dal giudice rimettente, della introduzione nell'ordinamento di una previsione normativa diretta a stabilire che, ove la lamentata inedificabilita' si protragga - per la decadenza degli strumenti urbanistici vigenti e la mancata adozione dei nuovi - "oltre un certo lasso di tempo", il proprietario abbia diritto ad un indennizzo. Un provvedimento in tal senso, infatti, implica scelte discrezionali in ordine alla determinazione del termine, mentre lo scrutinio dei diversi rimedi possibili, con riguardo alla durata e alle modalita' dell'inadempimento amministrativo, richiede, a sua volta, valutazioni di esclusiva competenza del legislatore. Il quale, peraltro, per superare l'ingiustizia del regime dei terreni situati nei centri abitati sprovvisti di strumenti urbanistici, e' comunque tenuto ad intervenire in modo tempestivo ed adeguato. (Inammissibilita', sotto il su indicato profilo, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 Cost., degli artt. 2, legge 19 novembre 1968, n. 1187, e 4, ultimo comma, lett. b), legge 28 gennaio 1977, n. 10).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150) e 4, ultimo comma, lett. b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione dalla corte d'appello di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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